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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 febbraio 2021

Cassazione n. 03687/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Vico (CE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di cassazione, Settima Sezione penale, dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 20 aprile 2017 con la quale la Corte di appello di Brescia aveva confermato la pronuncia di primo grado del 26 maggio 2003 con cui il Tribunale di Brescia aveva condannato il prevenuto per il reato di riciclaggio, per avere - con fatto accertato in Travagliato il 15 settembre 1999 - acquistato o comunque ricevuto, al fine di procurarsi un ingiusto profitto una vettura compendio di furto, conoscendone la provenienza, contraffacendo il numero seriale di telaio e così compiendo operazioni dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza furtiva dell'auto.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso straordinario il Salvatore, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, il quale ha dedotto l'errore di fatto, avendo la Corte di cassazione omesso di valutare il primo motivo del ricorso ordinario con cui era stata denunciata la nullità degli atti del giudizio di secondo grado e della relativa sentenza, per essere stato il decreto di citazione a giudizio notificato a mani del difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen., benché la nomina di quel patrocinatore fosse stata effettuata dall'imputato nel corso del giudizio di primo grado, quando non era ancora entrato in vigore il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, convertito dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, che aveva introdotto nel codice di rito la disposizione prevista dall'anzidetto comma. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso straordinario presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, in quanto nell'esame del ricorso originario la Corte di cassazione omise di valutare il primo motivo di doglianza afferente alla dedotta nullità del giudizio di secondo grado.

La ordinanza di inammissibilità emessa il 2 febbraio 2021 dalla Settima Sezione penale di questa Corte va, dunque, revocata.

2. Decidendo in sede rescissoria sul ricorso originario avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, va detto che è fondato il primo motivo.

Nella fattispecie è accaduto che il decreto contenente la vocatio in iudicium dinanzi alla Corte di appello venne notificato ai sensi dell'art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen., con consegna della relativa copia nelle mani del difensore di fiducia precedentemente nominato dall'imputato, e non anche mediante tentativo di consegna nel domicilio dallo stesso prevenuto dichiarato, dunque ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen.

Al riguardo - fermo restando che dagli atti non emergono elementi da cui poter desumere che l'imputato avesse avuto comunque conoscenza del contenuto di quel decreto notificato al suo difensore - bisogna registrare l'esistenza di un contrasto esegetico nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione.

Per un primo orientamento interpretativo è affetta da nullità generale a regime intermedio la notifica eseguita, ai sensi dell'art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen., al difensore di fiducia e non presso il domicilio eletto o dichiarato dall'imputato: e ciò senza che rilevi che la notifica avrebbe potuto essere effettuata comunque al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., perché una siffatta notificazione è affetta da nullità assoluta laddove non sia stata preceduta da una verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato (in questo senso Sez. 2, n. 11632 del 09/01/2019, Galati, Rv. 276747; conf.

Sez. 6, n. 26498 del 20/05/2014, Covato, Rv. 262044).

In questi casi, la forma di notificazione prevista dall'art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen. (secondo cui le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia che non abbia rinunciato a riceverle) non prevale incondizionatamente sugli altri criteri ordinari ma si aggiunge ad essi, a fini di accelerazione processuale ed in attuazione del principio di ragionevole durata del processo: fatto salvo il caso in cui consti una dichiarazione o elezione di domicilio, che ha prevalenza rispetto agli altri criteri di notificazione (così, tra le tante, Sez. 1, n. 37076 del 16/04/2018, Sesta, Rv. 273668; Sez. 5, n. 12600 del 13/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269709).

Per il contrario indirizzo ermeneutico la forma di notificazione prevista dall'art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen., deve ritenersi prevalente su ogni altra, a meno che il difensore di fiducia non dichiari immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione per conto del suo assistito (così, tra le molte, Sez. 2, n. 8888 del 29/11/2016, dep. 2017, Mazza, Rv. 269434; Sez. 6, n. 31569 del 28/06/2016, C., Rv. 267527).

Al riguardo è ragionevole ritenere che la questione, oggetto dei delineati arresti giurisprudenziali, abbia una sua ragion d'essere laddove i presupposti fattuali delle differenti modalità di notificazione poste a raffronto siano previste da norme già in vigore nel momento in cui quelle condizioni si verificano.

Ed infatti, tenuto conto che, a norma del considerato comma 8 -bis dell'art. 157 del codice di rito, il difensore può esprimere la sua volontà di non accettare le notificazioni (togliendo così efficacia ad una disposizione che altrimenti gli imporrebbe lo svolgimento ex lege del ruolo di domiciliatario per le notificazioni di atti al proprio assistito), purché tale manifestazione di volontà intervenga prima della effettuazione della notificazione presso di lui (così Sez.

U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, non massimata sul punto), non sarebbe giustificato attribuire rilevanza, ai fini che qui rilevano, ad una nomina di un difensore di fiducia compiuta dall'imputato prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 17 del 2005.

Ora, applicando tale criterio al caso di specie bisogna constatare come tanto la elezione di domicilio quanto la nomina del difensore di fiducia vennero effettuate dall'imputato in epoca precedente alla introduzione del comma 8 -bis ad opera dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2005, convertito dalla legge n. 60 del 2005.

Sicché è ragionevole ritenere che l'odierno ricorrente facesse affidamento sul fatto che le notifiche degli atti sarebbero state effettuate nel domicilio da lui dichiarato e non anche con consegna a mani del difensore di fiducia che egli aveva officiato in un momento in cui non era ancora prevista la possibilità che le notificazioni, diverse dalla prima, potessero essere effettuate con consegna al proprio patrocinatore.

In questo senso non vi è ragione per disattendere la soluzione in passato privilegiata dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali avevano già avuto modo di chiarire che è nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma 8- bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni (Sez.

U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396): si tratta di una nullità generale a regime intermedio che, verificatasi nel corso del giudizio di secondo grado, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. non risulta sanata dalla pronuncia della sentenza finale nel relativo giudizio.

3. Nel riconoscimento della fondatezza del primo motivo resta assorbito l'esame dei restanti due motivi del ricorso.

Da tanto segue l'annullamento senza\délla sentenza impugnata perché il reato è oramai estinto per prescrizione, per decorrenza del termine massimo stabilito dalla legge.

L'annullamento senza rinvio per l'accertata intervenuta estinzione del reato prevale sull'annullamento con rinvio dovuto all'accertata violazione processuale, poiché è pacifico che il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito (così Sez.

U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403): accertamenti che, nella fattispecie, non appaiono affatto necessari, non essendovi neppure le condizioni per un proscioglimento dell'imputato nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Revoca l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 15742/2021 del 2/2/2021, annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 20/4/2017 perché il reato è estinto per pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Vico (CE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di cassazione, Settima Sezione penale, dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 20 aprile 2017 con la quale la Corte di appello di Brescia aveva confermato la pronuncia di primo grado del 26 maggio 2003 con cui il Tribunale di Brescia aveva condannato il prevenuto per il reato di riciclaggio, per avere - con fatto accertato in Travagliato il 15 settembre 1999 - acquistato o comunque ricevuto, al fine di procurarsi un ingiusto profitto una vettura compendio di furto, conoscendone la provenienza, contraffacendo il numero seriale di telaio e così compiendo operazioni dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza furtiva dell'auto. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso straordinario il Salvatore, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, il quale ha dedotto l'errore di fatto, avendo la Corte di cassazione omesso di valutare il primo motivo del ricorso ordinario con cui era stata denunciata la nullità degli atti del giudizio di secondo grado e della relativa sentenza, per essere stato il decreto di citazione a giudizio notificato a mani del difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen., benché la nomina di quel patrocinatore fosse stata effettuata dall'imputato nel corso del giudizio di primo grado, quando non era ancora entrato in vigore il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, convertito dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, che aveva introdotto nel codice di rito la disposizione prevista dall'anzidetto comma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso straordinario presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, in quanto nell'esame del ricorso originario la Corte di cassazione omise di valutare il primo motivo di doglianza afferente alla dedotta nullità del giudizio di secondo grado. La ordinanza di inammissibilità emessa il 2 febbraio 2021 dalla Settima Sezione penale di questa Corte va, dunque, revocata. 2. Decidendo in sede rescissoria sul ricorso originario avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, va detto che è fondato il primo motivo. Nella fattispecie è accaduto che il decreto contenente la vocatio in iudicium dinanzi alla Corte di appello venne notificato ai sensi dell'art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen., con consegna della relativa copia nelle mani del difensore di fiducia precedentemente nominato dall'imputato, e non anche mediante tentativo di consegna nel domicilio dallo stesso prevenuto dichiarato, dunque ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. Al riguardo - fermo restando che dagli atti non emergono elementi da cui poter desumere che l'imputato avesse avuto comunque conoscenza del contenuto di quel decreto notificato al suo difensore - bisogna registrare l'esistenza di un contrasto esegetico nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione. Per un primo orientamento interpretativo è affetta da nullità generale a regime intermedio la notifica eseguita, ai sensi dell'art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen., al difensore di fiducia e non presso il domicilio eletto o dichiarato dall'imputato: e ciò senza che rilevi che la notifica avrebbe potuto essere effettuata comunque al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., perché una siffatta notificazione è affetta da nullità assoluta laddove non sia stata preceduta da una verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato (in questo senso Sez. 2, n. 11632 del 09/01/2019, Galati, Rv. 276747; conf. Sez. 6, n. 26498 del 20/05/2014, Covato, Rv. 262044). In questi casi, la forma di notificazione prevista dall'art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen. (secondo cui le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia che non abbia rinunciato a riceverle) non prevale incondizionatamente sugli altri criteri ordinari ma si aggiunge ad essi, a fini di accelerazione processuale ed in attuazione del principio di ragionevole durata del processo: fatto salvo il caso in cui consti una dichiarazione o elezione di domicilio, che ha prevalenza rispetto agli altri criteri di notificazione (così, tra le tante, Sez. 1, n. 37076 del 16/04/2018, Sesta, Rv. 273668; Sez. 5, n. 12600 del 13/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269709). Per il contrario indirizzo ermeneutico la forma di notificazione prevista dall'art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen., deve ritenersi prevalente su ogni altra, a meno che il difensore di fiducia non dichiari immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione per conto del suo assistito (così, tra le molte, Sez. 2, n. 8888 del 29/11/2016, dep. 2017, Mazza, Rv. 269434; Sez. 6, n. 31569 del 28/06/2016, C., Rv. 267527). Al riguardo è ragionevole ritenere che la questione, oggetto dei delineati arresti giurisprudenziali, abbia una sua ragion d'essere laddove i presupposti fattuali delle differenti modalità di notificazione poste a raffronto siano previste da norme già in vigore nel momento in cui quelle condizioni si verificano. Ed infatti, tenuto conto che, a norma del considerato comma 8 -bis dell'art. 157 del codice di rito, il difensore può esprimere la sua volontà di non accettare le notificazioni (togliendo così efficacia ad una disposizione che altrimenti gli imporrebbe lo svolgimento ex lege del ruolo di domiciliatario per le notificazioni di atti al proprio assistito), purché tale manifestazione di volontà intervenga prima della effettuazione della notificazione presso di lui (così Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, non massimata sul punto), non sarebbe giustificato attribuire rilevanza, ai fini che qui rilevano, ad una nomina di un difensore di fiducia compiuta dall'imputato prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 17 del 2005. Ora, applicando tale criterio al caso di specie bisogna constatare come tanto la elezione di domicilio quanto la nomina del difensore di fiducia vennero effettuate dall'imputato in epoca precedente alla introduzione del comma 8 -bis ad opera dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2005, convertito dalla legge n. 60 del 2005. Sicché è ragionevole ritenere che l'odierno ricorrente facesse affidamento sul fatto che le notifiche degli atti sarebbero state effettuate nel domicilio da lui dichiarato e non anche con consegna a mani del difensore di fiducia che egli aveva officiato in un momento in cui non era ancora prevista la possibilità che le notificazioni, diverse dalla prima, potessero essere effettuate con consegna al proprio patrocinatore. In questo senso non vi è ragione per disattendere la soluzione in passato privilegiata dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali avevano già avuto modo di chiarire che è nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma 8- bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni (Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396): si tratta di una nullità generale a regime intermedio che, verificatasi nel corso del giudizio di secondo grado, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. non risulta sanata dalla pronuncia della sentenza finale nel relativo giudizio. 3. Nel riconoscimento della fondatezza del primo motivo resta assorbito l'esame dei restanti due motivi del ricorso. Da tanto segue l'annullamento senza\délla sentenza impugnata perché il reato è oramai estinto per prescrizione, per decorrenza del termine massimo stabilito dalla legge. L'annullamento senza rinvio per l'accertata intervenuta estinzione del reato prevale sull'annullamento con rinvio dovuto all'accertata violazione processuale, poiché è pacifico che il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito (così Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403): accertamenti che, nella fattispecie, non appaiono affatto necessari, non essendovi neppure le condizioni per un proscioglimento dell'imputato nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. P.Q.M. Revoca l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 15742/2021 del 2/2/2021, annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 20/4/2017 perché il reato è estinto per pre
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