CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 settembre 2025
Cassazione n. 25618/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-ControS.E. , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 48 PAL D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO CATANZARO n.54/2023 depositata il 26/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A. RUSSO.Oscuramento disposto Numero registro generale 19036/2024Numero sezionale 2946/2025Numero di raccolta generale 25618/2025Data pubblicazione 18/09/2025Nel giudizio di divorzio introdotto nel 2012 da S.E.presso il Tribunale di Catanzaro, è stata respinta la domanda diassegno divorzile proposta dalla Q.I poiché tardiva.Successivamente, nel novembre 2015, quest’ultima ha adito lostesso Tribunale per ottenere, in revisione delle condizionieconomiche del divorzio, il riconoscimento dell’assegno divorzile.Il Tribunale, nel 2016, ha respinto la domanda sul presuppostodella formazione di un giudicato sulla non spettanza dell'assegnosotto il profilo del cd. deducibile, per la contumacia e/o tardivacostituzione della (ex) moglie nel giudizio di divorzio, nonché permancanza di circostanze sopravvenute in peius idonee a fondare lamodifica delle condizioni. Il provvedimento era confermato inappello, ma riformato in Corte di Cassazione la quale, conpronuncia n. 17102/2019, ha cassato con rinvio, riconoscendo ildiritto di azione della odierna ricorrente e statuendo che sull’ andell’assegno non si fosse formato giudicato. La Q.I ha riassunto ilgiudizio e la Corte d'appello di Catanzaro nel 2020 ha condannatoS.E. al pagamento dell’assegno divorzile nella misura di euro1.158,00, soggetto ad adeguamento annuale. L’ex marito haproposto ricorso per cassazione avverso questo provvedimento chequesta Corte, con ordinanza n. 32645/2022, ha accolto in partesull’ultimo motivo, relativo alla quantificazione dell’assegnodivorzile, per omessa valutazione di fatti decisivi. L’ex moglie hariassunto nuovamente il giudizio, chiedendo un’integrazioneistruttoria in relazione alle effettive condizioni reddituali epatrimoniali della controparte.La Corte d’appello di Catanzaro con il provvedimento oggiimpugnato ha ammesso i documenti prodotti ma disatteso altrerichieste istruttorie e rideterminato l’assegno in euro 300,00,mensili sul rilievo che: a) la richiedente non ha offerto alcun2 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 19036/2024Numero sezionale 2946/2025Numero di raccolta generale 25618/2025Data pubblicazione 18/09/2025elemento ancorché indiziario in grado di dimostrare sia pure in viapresuntiva che ella in costanza di matrimonio abbia rinunciato arealistiche occasioni professionali reddituali per dedicarsi conl'accordo del marito alla famiglia, così contribuendo alla formazionedel patrimonio familiare o di quello dell'ex marito; b) ha quindianalizzato le condizioni economiche delle parti rilevando che luisvolge e ha sempre svolto l'attività di avvocato con redditi che dal2008 ad oggi sono in decremento, è gravato da un finanziamentoed è proprietario degli immobili già adibiti a casa coniugale e astudio professionale; c) che la richiedente non è occupata, soffre digravi patologie ma ha ereditato cespiti immobiliari nel 2013, conun valore stimato per la quota di sua spettanza in euro 68.000; d)ha quindi riconosciuto l'assegno nella misura di euro 300,00 mensiliunicamente in un'ottica assistenziale con l'esclusione dellacomponente compensativa dato che la richiedente -nata nel 1960-è affetta di gravi patologie e in ragione della durata del vincolo (8anni e due mesi).Avverso il provvedimento Q.I. ha proposto ricorso percassazione affidato a sette motivi. S.E. si è difeso concontroricorso ed ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazionee/o falsa applicazione della disciplina del diritto di azione e deldiritto al giusto processo per avere la Corte d’appello omesso didecidere sulla richiesta di indagini tributarie per l’accertamento delmaggior reddito dell’ex coniuge rispetto a quello dichiarato. Laricorrente rileva di avere depositato una serie di documentidell’ex coniuge, avvocato, e in particolare: a) i documenti chedell' Lg_3 con un compenso di 6.000 euro annue; b) il curriculum3 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 19036/2024Numero sezionale 2946/2025Numero di raccolta generale 25618/2025Data pubblicazione 18/09/2025professionale, dal quale risultavano diversi prestigiosi incarichi c) lepubblicazioni in ordine agli incarichi conferiti dall’ENEL da doveemergeva che nel 2014 la sola società [OSCURATO:PERSONA] hacorrisposto all’avv. S.E. somme pari ad € 99.249,31, d) ruoli diudienze collegiali della Corte di Appello di Catanzaro al 2022; e) lediverse procedure dinanzi alla Corte di Cassazione nelle quali lacontroparte risulta domiciliatario presso il suo studio legale diRoma. Deduce che la predetta documentazione è rilevante e attaa dimostrare la inverosimiglianza e inattendibilità delle dichiarazionidei redditi presentate dall’ex marito e ciononostante non è stata,immotivatamente, disposta alcuna indagine di polizia tributaria.2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazionee/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. nonché degli artt.115 e 116 c.p.c. per avere la Corte disatteso la richiesta istruttoriadi provare i reali maggiori redditi dell’ex coniuge, rispetto a quellida questi dichiarati al fisco, anche mediante ordini di esibizione adenti e società conferenti incarichi all’ex marito specificamenteindividuati dalla copiosa documentazione prodotta. La ricorrentededuce che erroneamente la Corte d’appello ha disatteso lalegittima richiesta istruttoria avanzata dalla difesa della Q.I diprovare i reali maggiori redditi dell’ex coniuge rispetto a quelli daquesti fiscalmente dichiarati con indagini di polizia tributaria eordini di esibizione ad enti e società conferenti incarichi all’exconiuge specificamente individuati dalla documentazione prodotta.Deduce che la discrezionalità del giudice negli accertamenti deiredditi dei coniugi valendosi delle indagini di polizia tributaria,incontra un limite nel senso che il giudicante non può rigettare lerichieste della parte relative al riconoscimento e alla determinazionedell'assegno sotto il profilo della mancata dimostrazione degliassunti sui quali le richieste si basano, avendo in tal caso l'obbligodi disporre tali accertamenti.4 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 19036/2024Numero sezionale 2946/2025Numero di raccolta generale 25618/2025Data pubblicazione 18/09/20253.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 5 comma 6 l. div. per essere stataesclusa dalla Corte la componente compensativo-perequativa nelladeterminazione dell’assegno di divorzio. La ricorrente deduce diavere sofferto nel corso della vita matrimoniale di varie patologiepsichiatriche e di crisi depressive che le hanno impedito di dare uncontributo alla vita matrimoniale, certamente non per suaresponsabilità e quindi è stato ingiustamente privata dellacomponente compensativo. Deduce che il giudice del rinvio,illegittimamente, pur dando atto dell’impossibilità oggettiva peressa ricorrente di procurarsi un reddito, non ha tenuto conto delleragioni della suddetta impossibilità determinata dalla depressionegrave dalla quale la donna era affetta, già in costanza dimatrimonio.4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazionee/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. nonché dell’art.115 c.p.c., avendo la Corte ritenuto inapplicabile la componenteperequativo-compensativa nella determinazione dell’assegnodivorzile, avendo applicato la sola componente assistenziale, senzadare rilievo alle prove documentali offerte da essa ricorrente. Laricorrente lamenta che la Corte si è limitata ad effettuare una meraliquidazione in misura assistenziale, senza considerare le proveofferte attestanti la patologia depressiva grave dalla quale ella eraaffetta, già in costanza di matrimonio, e della quale la ricorrentenon aveva alcuna colpa. La suddetta patologia ha rivestito un ruoloeziologico fondamentale nella mancata occupazione e nel mancatoraggiungimento di una posizione professionale.5.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ex art 360 n. 5c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussionetra le parti, nella quantificazione dell’assegno divorzile, consistentenell’effettivo reddito della controparte superiore a quello5 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 19036/2024Numero sezionale 2946/2025Numero di raccolta generale 25618/2025Data pubblicazione 18/09/2025fiscalmente dichiarato. La ricorrente deduce che tramite ladocumentazione prodotta aveva dato prova di fatti e circostanzespecifiche e concrete indicative della percezione da parte dell’exconiuge di redditi cospicui derivanti dall’attività professionale diavvocato e da ulteriori incarichi remunerativi, compensi di granlunga superiori alle inattendibili dichiarazioni fiscali.6.- Con il sesto motivo del ricorso si lamenta il travisamentodella prova documentale e l’omesso esame di fatto decisivo per ilgiudizio, oggetto di discussione tra le parti, relativo al patrimonioimmobiliare ereditato da essa ricorrente; la ricorrente deduce chela Corte non ha tenuto conto di sentenze di usucapione da essaprodotte che dimostravano come alcuni di questi immobili eranostati usucapiti da terzi e pertanto essa era di fatto proprietariasoltanto in quota per 4/24 di un immobile ubicato in Catanzaro,non produttivo di reddito e necessitante di opere di manutenzione.7.- Con il settimo motivo del ricorso si lamenta la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. pernon avere la Corte effettuato alcuna valutazione del patrimonioimmobiliare degli ex coniugi anche in violazione del principioconformativo derivante dalla rescindente ordinanza della Corte diCassazione emessa nel 2022. La ricorrente deduce che la Corte diappello di Catanzaro ha ritenuto nella propria decisione che essafosse proprietaria di diversi terreni agricoli e di ben quattroimmobili per successione alla madre, senza considerare ladocumentazione probatoria sulle effettive proprietà di essaricorrente e che la stima degli immobili è stata unilateralmenteeffettuata con una relazione di parte non giurata che non assurgea prova ma è qualificabile come una mera allegazione difensiva diparte, per di più contestata dalla ricorrente.8.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sonoparzialmente fondati.6 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 19036/2024Numero sezionale 2946/2025Numero di raccolta generale 25618/2025Data pubblicazione 18/09/2025Le censure della parte si concentrano essenzialmente su trepunti.8.1.- Andando in ordine logico, il primo punto è il denunciatoerrore della Corte d’appello nel riconoscere l’assegno di divorzionella sua sola componente assistenziale e non anche nellacomponente perequativo compensativa, in quanto la circostanzache ella non abbia svolto alcuna attività durante la vitamatrimoniale è dovuta ad una patologia psichiatrica ed è quindiincolpevole.8.2.- Il secondo punto è il denunciato errore della Corted'appello nello stimare la posizione economica del suo ex coniuge,avvocato, negando le indagini di polizia tributaria nonostante ellaabbia depositato copiosa documentazione dalla quale si evince chel'ex coniuge svolge attività professionale non solo a Catanzaro maanche a Roma e che ha rilevanti incarichi da parte di diversesocietà ed enti.8.3.- Il terzo punto è il denunciato errore della Corted'appello nel non tenere conto di alcuni documenti e segnatamentele sentenze di usucapione che attestavano come il suo patrimonioimmobiliare fosse inferiore a quello stimato, peraltro sulla base diun atto di parte e cioè di una perizia giurata.9.- Il primo rilievo è infondato.L'assegno di divorzio, avente funzione assistenziale e ancheperequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamentodel fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimonialedelle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto delsacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenzefamiliari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale,l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamenteassistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia imezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli7 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 19036/2024Numero sezionale 2946/2025Numero di raccolta generale 25618/2025Data pubblicazione 18/09/2025per ragioni oggettive (Cass. n. 26520 del 11/10/2024). L'assegnopuò quindi riconoscersi solo nella sua componente assistenzialesempre che si tratti di un'assenza di mezzi oggettiva cioè nonlegata a comportamenti inerti o contrari al principio diautoresponsabilità da parte del coniuge divorziato; in tal casol'assegno divorzile viene parametrato tendenzialmente sulla basedei criteri di cui all'art. 438 c.c. pur dovendosi tenere conto dellacondizione delle parti e delle esigenze di vita del soggetto aventediritto, in relazione alla sua condizione personale, sociale edeconomica (Cass. 19306/2023; Cass. 13420/2023; Cass. n.5055/2021).Corretto appare quindi, nella specie, il riconoscimento dellacomponente assistenziale dal momento che si tratta di una donnanon più giovane e che ha delle serie patologie con invalidità al75% e che -come appare pacifico tra le parti- non possiedecompetenze spendibili sul mercato del lavoro; ma non puòriconoscersi la finalità compensativa dell'assegno divorzile, poichéquesta presuppone oggettivamente che sia stato dato un contributoalla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune epersonale dell'ex coniuge.La ricorrente non contesta di non avere dato alcun contributoalla vita coniugale (peraltro dal matrimonio non sono nati figli) ealla formazione del patrimonio comune o del coniuge, ma assumeche ciò non dipendeva da accordi assunti bensì dal suo stato disalute ragione delle sue patologie. Tuttavia la circostanza che ilmancato contributo alla vita coniugale e alla formazione delpatrimonio familiare sia incolpevole nulla toglie che in tali casi nonsi può riconoscere la componente compensativa perchéoggettivamente non vi è stato alcun contributo e si discute -appunto- solo della componente assistenziale; la circostanza chel’avente diritto soffra di patologie può incidere sul quantum della8 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 19036/2024Numero sezionale 2946/2025Numero di raccolta generale 25618/2025Data pubblicazione 18/09/2025componente assistenziale, che può essere elevato tenendo conto diquesta peculiare condizione e delle necessità ad essa connesse.10. – Le censure colgono invece nel segno là dovelamentano che la Corte d'appello di Catanzaro non abbiacorrettamente e compiutamente ricostruito la condizioneeconomico patrimoniale del soggetto obbligato e che non abbiadisposto indagini di polizia tributaria. La Corte di merito si èlimitata all’esame delle dichiarazioni dei redditi verificandone ildecremento e non ha tenuto conto dei molteplici elementi indicatividello svolgimento di attività professionale remunerativa. Deve quiricordarsi l'orientamento di questa Corte, secondo il quale il giudicedel merito pur non essendo obbligato disporre le indagini di poliziatributaria non può tuttavia respingere la domanda deducendo chela parte non ha offerto prova, specie ove questa abbia offertoelementi indicativi della incompletezza o inattendibilità dellerisultanze fiscali acquisite al processo. In tali casi, il giudice ha ildovere di disporre le indagini della polizia tributaria, non potendorigettare le domande volte al riconoscimento o alla determinazionedell'assegno, fondate proprio sulle circostanze specifiche cheavrebbero dovuto essere verificate per il tramite delle menzionateindagini. (Cass. n. 22616 del 19/07/2022).Deve rilevarsi che la ricorrente non ha chiesto indaginiesplorative, ma ha indicato specificamente gli enti che hannoconferito incarichi al suo ex coniuge così come le attività svolte (iruoli di udienze, le procedure) il che consente il cd. controlloincrociato. Inoltre, nel provvedimento della Corte, non si evinconole ragioni per le quali non sono state ammesse le richiesteistruttorie di esibizione e documenti sugli incarichi conferiti alcontroricorrente e sulle relative retribuzioni, considerando che sulpunto la ricorrente aveva già fornito un principio di prova.9 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 19036/2024Numero sezionale 2946/2025Numero di raccolta generale 25618/2025Data pubblicazione 18/09/2025Ugualmente coglie nel segno la censura relativa alla stimadelle condizioni economiche della ricorrente, dal momento che sideve tenere conto, in primo luogo, soltanto dei beni che sono nellasua effettiva titolarità e disponibilità (escludendo quindi quelliusucapiti da terzi) ed inoltre che il possedere beni pro quotapotrebbe anche non tradursi in una effettiva disponibilità di reddito,in particolare quando la quota sia di scarsa rilevanza, sicché ilvalore venale del bene in questi casi è un elemento poco indicativoal fine di valutare la effettiva consistenza dei mezzi di cui disponela persona, poiché i mezzi devono anche essere adeguati, e cioèidonei a consentirle una vita libera e dignitosa. E’ poi nonagevolmente comprensibile la ragione per la quale la Corte haritenuto di stimare il valore della quota di beni immobili della exmoglie (pur cadendo negli errori di cui si è detto) e non abbiaaccertato il valore degli immobili di proprietà dell’ex maritolimitandosi a dare atto che egli è proprietario «degli immobili giàadibiti a casa coniugale ed a studio professionale».In sintesi, può dirsi che è mancato, nel provvedimento dellaCorte d'appello, un effettivo e puntuale accertamento delle realicondizioni economico patrimoniali delle parti, anche tramiteindagini di polizia tributaria sui punti indicati dalla ricorrente, e diquali siano le effettive esigenze della richiedente, in particolare seella è o meno in grado di fare fronte -in tutto o in parte- a detteesigenze con i mezzi che ha realmente a disposizione, consideratele sue condizioni personali e di salute.Ne consegue, in accoglimento per quanto di ragione deimotivi primo, secondo quinto, sesto e settimo respinti il terzo e ilquarto, la cassazione sul punto del provvedimento impugnato e ilrinvio al giudice di merito per un nuovo esame, nei termini indicatial punto 10; trattandosi della terza cassazione del provvedimentodella Corte d'appello di Catanzaro il processo va rinviato al giudice10 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 19036/2024Numero sezionale 2946/2025Numero di raccolta generale 25618/2025Data pubblicazione 18/09/2025di altro distretto, che si individua nella Corte d'appello di ReggioCalabria. P.Q.Maccoglie per quanto di ragione di motivi primo, secondo, quinto,sesto e settimo respinti il terzo e il quarto, cassa sul punto ilprovvedimento impugnato e rinvia per un nuovo esame alla Corted’appello di [OSCURATO:PERSONA] che provvederà anche sullaliquidazione delle spese.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs.196/2003.Così deciso in Roma, il 10/09/2025.Il PresidenteALBERTO GIUSTI11 di 11