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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 gennaio 2024

Cassazione n. 33155/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di VERCELLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Vercelli ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 7, comma 1, D.L. n.4 del 2019, per avere presentato, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, quattro successive istanze per l'ammissione al beneficio del reddito di cittadinanza, ottenendo indebitamente 37 quote del beneficio, dall'aprile del 2019 al luglio 2022.

2. L'imputato ricorre per cassazione avverso la suddetta sentenza deducendo, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge, argomentando che la legge di bilancio 2023 ha abolito il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019, con effetti dal 01.01.2024 e, che la legge penale più favorevole al reo trova applicazione anche nel periodo di vacatio legis; pertanto, il giudice di merito avrebbe dovuto pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Al riguardo si precisa che questa Corte ha affermato che l'abrogazione, a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convèrtito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (Sez.3, n.7541 del 24/01/2024, Rv. 285964; Sez. 3, n.39205 del 20/06/2023, Rv. 285140; Sez. 3 n. 37836 del 18/04/2023 e Sez.3, n.49047 del 2023, non massimate).

Del resto, anche le Sezioni Unite hanno osservato che "L'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha abrogato l'art. 7 dl. n. 4 del 2019, a decorrere dal 10 gennaio 2024.

Il legislatore, peraltro, nell'introdurre il cd.

«assegno di inclusione» ha contestualmente ed espressamente previsto che al Reddito di cittadinanza continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 (Sez.

U, n. 49686 del 13/07/2023, Rv.285435 - 01, in motivazione).

E', pertanto, evidente che la sopravenuta disposizione del dicembre 2022- richiamata in motivazione anche dalla citata decisione delle Sezioni Unite - fa salva l'applicazione delle sanzioni penali dalla stessa previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina.

Nel caso in disamina, le condotte contestate al ricorrente si collocano nel lasso di tempo che va da aprile 2019 al luglio 2022, dunque nel periodo di efficacia della disciplina.

Pertanto, correttamente il giudice di merito ha ritenuto di non dover pronunciare alcuna sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., posto che il reato per cui è applicata la pena su richiesta delle parti risulta, alla data della pronuncia e relativamente ai fatti in contestazione, pienamente vigente.

2. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.

Alla declaratoria di rigetto segue l'onere del pagamento delle spese del procedimento.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso all'udi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di VERCELLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Vercelli ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 7, comma 1, D.L. n.4 del 2019, per avere presentato, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, quattro successive istanze per l'ammissione al beneficio del reddito di cittadinanza, ottenendo indebitamente 37 quote del beneficio, dall'aprile del 2019 al luglio 2022. 2. L'imputato ricorre per cassazione avverso la suddetta sentenza deducendo, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge, argomentando che la legge di bilancio 2023 ha abolito il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019, con effetti dal 01.01.2024 e, che la legge penale più favorevole al reo trova applicazione anche nel periodo di vacatio legis; pertanto, il giudice di merito avrebbe dovuto pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Al riguardo si precisa che questa Corte ha affermato che l'abrogazione, a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convèrtito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (Sez.3, n.7541 del 24/01/2024, Rv. 285964; Sez. 3, n.39205 del 20/06/2023, Rv. 285140; Sez. 3 n. 37836 del 18/04/2023 e Sez.3, n.49047 del 2023, non massimate). Del resto, anche le Sezioni Unite hanno osservato che "L'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha abrogato l'art. 7 dl. n. 4 del 2019, a decorrere dal 10 gennaio 2024. Il legislatore, peraltro, nell'introdurre il cd. «assegno di inclusione» ha contestualmente ed espressamente previsto che al Reddito di cittadinanza continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Rv.285435 - 01, in motivazione). E', pertanto, evidente che la sopravenuta disposizione del dicembre 2022- richiamata in motivazione anche dalla citata decisione delle Sezioni Unite - fa salva l'applicazione delle sanzioni penali dalla stessa previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina. Nel caso in disamina, le condotte contestate al ricorrente si collocano nel lasso di tempo che va da aprile 2019 al luglio 2022, dunque nel periodo di efficacia della disciplina. Pertanto, correttamente il giudice di merito ha ritenuto di non dover pronunciare alcuna sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., posto che il reato per cui è applicata la pena su richiesta delle parti risulta, alla data della pronuncia e relativamente ai fatti in contestazione, pienamente vigente. 2. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato. Alla declaratoria di rigetto segue l'onere del pagamento delle spese del procedimento. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso all'udi
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