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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 48483/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 07/02/2023 dalla Corte di Appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni formulate dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha dichiarato inammissibile il ricorso in appello proposto avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto cui agli artt. 216, comma 1, n. 2), e 223 legge fall., e ha dichiarato l'esecutività della stessa.

2. La difesa del ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c),cod. proc. pen. per violazione di norma processuale in relazione agli artt. 161, 171, comma 1, lett. d), e 178 cod. proc. pen., eccepisce la nullità della sentenza di appello, in quanto il decreto di citazione per il giudizio dinanzi al Tribunale di Roma risultava notificato presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], indicato come donniciliatario in occasione e solo ai fini dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anziché presso il domicilio originariamente eletto. 2.2 Con il secondo motivo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha dichiarato inammissibile il ricorso in appello in ragione della genericità dei motivi di gravame proposti, là dove, invece, le critiche mosse alla motivazione della sentenza di primo grado erano specifiche e argomentate. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso proposti presentano profili di inammissibilità.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo.

Dagli atti del fascicolo, la cui consultazione è consentita in questa sede in ragione della natura processuale della doglianza formulata, risulta che: - [OSCURATO:PERSONA], in data 25 febbraio 2022, formulò istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, eleggendo domicilio, solo a tale fine, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - il decreto di citazione a giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, in uno con l'avviso di udienza, venne notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA]. - la sentenza di primo grado, emessa in data 01 marzo 2022 dal Tribunale di Roma, riportava come difensore di fiducia dell'imputato il nominativo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - il motivo, non articolato nell'atto di appello, risultava eccepito all'udienza del 07 febbraio 2023, celebratasi dinanzi alla corte territoriale.v 2.1 E' consolidata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la dichiarazione o l'elezione di domicilio effettuate con la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato producono effetti non solo ai fini delle relative pronunzie incidentali, ma anche ai fini del procedimento principale (Sez. 1, n. 45785 del 2/12/2008, Ambrosino, Rv. 242576; Sez. 1, n. 1841 del 18/12/2008, dep.

Il 2009, Conforti, Rv. 242713; Sez. 3, n. 14416 del 19/02/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255029), a nulla rilevando l'eventuale espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente ai fini della pronuncia incidentale (Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016, Chielli, Rv. 267501).; Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016, Chielli, Rv. 267501; Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv. 272246).

Ne deriva che la vocatio in ius dell'imputato, censurata come nulla, è stata, invece, ritualmente operata mediante la notifica del decreto di citazione in giudizio presso il domicilio eletto.

3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. 3.1 Con l'atto di appello, il ricorrente aveva richiesto: - un approfondimento istruttorio in merito al dolo specifico, proprio dei reati tributari; - la riduzione della pena al minimo edittale, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3.2 Nella motivazione della sentenza impugnata, correttamente la corte teritoriale ha evidenziato, per un verso, l'assenza di specificità del primo motivo articolato nel ricorso, in quanto l'appellante, senza alcuna argomentazione specifica, si era limitato a enunciare generici rilievi critici alla decisione impugnata, operando agganci «ad un ipotetico reato tributario, mai contestato all'Urbini»; per altro verso, quanto al secondo motivo, che l'imputato, già in primo grado, era stato condannato al minimo della pena, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Ne deriva che i giudici di appello hanno fatto buon governo del principio di diritto secondo cui «l'appello, ai pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difeti:o di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

Dunque, anche con i motivi di appello il ricorrente deve contrapporre, alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza, ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice, e non può quindi limitarsi a confutare semplicemente il decisum del primo giudice con considerazioni generiche, astratte o, come nel caso di specie, anche inconferenti.

Dunque, non basta lamentare un asserito errore, ma è anche necessario indicare specificamente le ragioni idonee a confutare e sovvertire le valutazioni del primo giudice.

4. Dalle considerazioni esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000,00, in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 07/02/2023 dalla Corte di Appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni formulate dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha dichiarato inammissibile il ricorso in appello proposto avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto cui agli artt. 216, comma 1, n. 2), e 223 legge fall., e ha dichiarato l'esecutività della stessa. 2. La difesa del ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c),cod. proc. pen. per violazione di norma processuale in relazione agli artt. 161, 171, comma 1, lett. d), e 178 cod. proc. pen., eccepisce la nullità della sentenza di appello, in quanto il decreto di citazione per il giudizio dinanzi al Tribunale di Roma risultava notificato presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], indicato come donniciliatario in occasione e solo ai fini dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anziché presso il domicilio originariamente eletto. 2.2 Con il secondo motivo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha dichiarato inammissibile il ricorso in appello in ragione della genericità dei motivi di gravame proposti, là dove, invece, le critiche mosse alla motivazione della sentenza di primo grado erano specifiche e argomentate. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso proposti presentano profili di inammissibilità. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Dagli atti del fascicolo, la cui consultazione è consentita in questa sede in ragione della natura processuale della doglianza formulata, risulta che: - [OSCURATO:PERSONA], in data 25 febbraio 2022, formulò istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, eleggendo domicilio, solo a tale fine, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - il decreto di citazione a giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, in uno con l'avviso di udienza, venne notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA]. - la sentenza di primo grado, emessa in data 01 marzo 2022 dal Tribunale di Roma, riportava come difensore di fiducia dell'imputato il nominativo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - il motivo, non articolato nell'atto di appello, risultava eccepito all'udienza del 07 febbraio 2023, celebratasi dinanzi alla corte territoriale.v 2.1 E' consolidata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la dichiarazione o l'elezione di domicilio effettuate con la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato producono effetti non solo ai fini delle relative pronunzie incidentali, ma anche ai fini del procedimento principale (Sez. 1, n. 45785 del 2/12/2008, Ambrosino, Rv. 242576; Sez. 1, n. 1841 del 18/12/2008, dep. Il 2009, Conforti, Rv. 242713; Sez. 3, n. 14416 del 19/02/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255029), a nulla rilevando l'eventuale espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente ai fini della pronuncia incidentale (Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016, Chielli, Rv. 267501).; Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016, Chielli, Rv. 267501; Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv. 272246). Ne deriva che la vocatio in ius dell'imputato, censurata come nulla, è stata, invece, ritualmente operata mediante la notifica del decreto di citazione in giudizio presso il domicilio eletto. 3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. 3.1 Con l'atto di appello, il ricorrente aveva richiesto: - un approfondimento istruttorio in merito al dolo specifico, proprio dei reati tributari; - la riduzione della pena al minimo edittale, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3.2 Nella motivazione della sentenza impugnata, correttamente la corte teritoriale ha evidenziato, per un verso, l'assenza di specificità del primo motivo articolato nel ricorso, in quanto l'appellante, senza alcuna argomentazione specifica, si era limitato a enunciare generici rilievi critici alla decisione impugnata, operando agganci «ad un ipotetico reato tributario, mai contestato all'Urbini»; per altro verso, quanto al secondo motivo, che l'imputato, già in primo grado, era stato condannato al minimo della pena, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ne deriva che i giudici di appello hanno fatto buon governo del principio di diritto secondo cui «l'appello, ai pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difeti:o di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Dunque, anche con i motivi di appello il ricorrente deve contrapporre, alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza, ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice, e non può quindi limitarsi a confutare semplicemente il decisum del primo giudice con considerazioni generiche, astratte o, come nel caso di specie, anche inconferenti. Dunque, non basta lamentare un asserito errore, ma è anche necessario indicare specificamente le ragioni idonee a confutare e sovvertire le valutazioni del primo giudice. 4. Dalle considerazioni esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000,00, in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil
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