CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13876/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so la sentenza del 16 aprile 2025 del Tribunale di Gorizia letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al calcolo della pena per il reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo 1) della rubrica, con rinvio al Tribunale di Gorizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Dalla motivazione della sentenza del Tribunale di Gorizia del 16 aprile 2025 risulta che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di resistenza a 1.pubblico ufficiale contestato al capo 1) della rubrica ed assolto dal reato di oltraggio a pubblico ufficiale contestato al capo 2) della rubrica; mentre dalla lettura del dispositivo risulta la condanna per il solo reato di oltraggio a pubblico ufficiale contestato al capo '2) della rubrica.. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste con quattro motivi. 2.1. Con il primo censura l'avvenuta violazione di legge in quanto il dispositivo di sentenza ha erroneamente assolto e condannato l'imputato per il medesimo reato di cui al capo 2) - oltraggio al pubblico ufficiale - senza statuire in ordine al delitto di resistenza di cui al capo 1), con insanabile divergenza rispetto alla motivazione dalla quale, al contrario, emerge la condanna per quest'ultimo e l'assoluzione per l'oltraggio al pubblico ufficiale. Ne può ritenersi che detto provvedimento sia suscettibile di correzione in fase esecutiva proprio alla luce della giurisprudenza di legittimità sul punto (sentenza n. 20877 del 21/03/2023, Rv. 284503). 2.2. Con il secondo e il quarto motivo censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena-base, fissata in misura inferiore al limite edittale e con aumento per la continuazione non contestata visto che la condotta di resistenza risulta commessa nei soli confronti del vice ispettore Imbiscuso. 2.3. Con il terzo motivo censura la violazione di legge in ordine all'omessa pronuncia sul delitto di resistenza pubblico ufficiale di cui al capo 1), in tal modo incorrendo nella nullità prevista dall'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. 3. Sono pervenute due memorie difensive nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Nella prima, a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], è stata chiesta la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo di sentenza con sostituzione del riferimento al capo 2), con il capo 1); nella seconda, a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Dalla motivazione della sentenza del Tribunale di Gorizia risulta che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, contestato"fyl 2al capo 1) della rubrica (pag. 7-9 della motivazione della sentenza), ed è stato assolto dal reato di oltraggio a pubblico ufficiale contestato al capo 2) della rubrica (pag. 6-7 della motivazione della sentenza). Dall'originale del dispositivo letto in udienza risulta che [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il capo 1) alla pena di 4 mesi di reclusione, applicate le circostanze attenuanti generiche con esclusione dell'aggravante contestata ed assolto per il capo 2) per insussistenza del fatto; mentre nel dispositivo contenuto nella sentenza depositata era stato assolto «dal reato a lui ascritto al capo 2) d'imputazione» e condannato per il reato «a lui ascritto al capo 2) d'imputazione...». Detto evidente errore di trascrizione, però, non può essere corretto perché (come puntualmente ritenuto dal ricorrente, anche il calcolo della pena è sbagliato sotto diversi profili: 1) viene presa come pena base per il delitto di resistenza al pubblico ufficiale quella di «mesi tre e giorni 15 di reclusione» sebbene quella minima prevista dal codice sia quella di sei mesi di reclusione; 2) risulta applicata la continuazione interna di 15 giorni di reclusione (pag. 9) con riferimento all'unico delitto per il quale vi è una motivazione di condanna, ovverosia il delitto di resistenza al pubblico ufficiale (capo 1 dell'imputazione), sebbene questo sia stato descritto come commesso con un'unica azione e nei confronti di un unico pubblico ufficiale e, dunque, non risultino elementi giuridici e di fatto in base ai quali operare l'aumento ai sensi dell'art.81, primo comma, cod. pen.; 3) sono state applicate all'imputato le circostanze attenuanti generiche (pag. 8 e dispositivo letto in udienza) senza successiva concreta quantificazione ai fini del ridimensionamento della pena (pag. 9). 3. Alla stregua di tali argomenti il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Gorizia in diversa composizione. P.Q.M P.Q.Ma_ il- 2o 3