CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 11296/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 388, comma 2, cod. pen., la mancata applicazione della scriminante di cui all0'art. 54 cod. pen. e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. nonché la prescrizione del reato, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; rilevato, infatti, che il primo motivo è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (v. pag. 1 con riferimento alla condotta, non limitata all'inottemperanza del provvedimento presidenziale, ma consistita nell'ostacolarne l'esecuzione mediante apposizione di un lucchetto alla porta di ingresso del locale); che il motivo si risolve in una censura di merito del provvedimento giurisdizionale alla luce delle modifiche successive e della inagibilità del locale; considerato che anche il motivo relativo alla sussistenza della scriminante è generico e manifestamente infondato, risultandone correttamente esclusa la configurabilità in assenza di attualità, imminenza e inevitabilità del pericolo; ritenuto che anche l'esclusione della tenuità del fatto è sorretta da idonea motivazione, che valorizza le modalità della condotta, l'intensità del dolo e la durata della condotta; rilevato che correttamente è stata esclusa la prescrizione del reato, non maturata all'atto della pronuncia di appello né attualmente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere este'rlsore [OSCURATO:PERSONA]