CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2026
Cassazione n. 35954/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 novembre 1987 avverso la sentenza del 28/10/2024 del Tribunale di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro decideva sull'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 28 ottobre 2024 con cui l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975, alla pena di euro 800,00 di ammenda, disponendo trasmettersi gli atti alla Corte di Cassazione, qualificato l'atto introduttivo quale ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. 2. Osserva il Collegio come l'impugnazione in esame sia stata correttamente qualificata come ricorso per cassazione, unico mezzo ammesso dalla legge processuale avverso le sentenze di condanna del tribunale in cui è stata applicata (secondo quanto consentito dalle previsioni edittali) la sola pena dell'ammenda, viceversa inappellabili a norma dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 34253 del 01/07/2014, Moscato, Rv. 259773).3. Ciò posto, l'impugnazione deve essere giudicata inammissibile. 3.1. L'impugnazione è infatti strutturata come gravame di merito. Essa non denuncia alcuno dei vizi tassativamente elencati dall'art. 606 del codice di rito e, oltre a citare un'astratta massima giurisprudenziale, invoca direttamente la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'adozione, rispetto ad essi, di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, come non consentito davanti al giudice di legittimità (ex pluribus Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4. Alla dichiarata inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q P.Q.M