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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 gennaio 2025

Cassazione n. 05396/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.11409/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 4911/2021 depositata il 02/11/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 sulla denuncia dei redditi per l’anno di imposta 2012 il contribuente Avv. [OSCURATO:PERSONA] era inciso da cartella di pagamento per maggiore imposta, con sanzioni ed addizionali comunali.

Reagiva la parte privata avanti il giudice di prossimità di Roma, senza trovare apprezzamento delle proprie ragioni, donde spiccava appello e, nelle more, presentava domanda di definizione agevolata ai sensi del d.l. 119/2018 che però era negata, cui opponeva ricorso avanti al medesimo collegio d’appello ove pendeva la controversia cui (il diniego del)la definizione agevolata accedeva.

La CTR del Lazio rigettava il gravame, per cui la parte contribuente popone ricorso per cassazione, affidandosi a cinque strumenti.

CONSIDERATO Vengono proposti cinque motivi di ricorso.

In via preliminare di rito occorre rilevare che, conatto depositat o in prossimità dell’adunanza, il difensore del ricorrente ha comunicato che il suo assistitoha aderito alla procedura di definizione agevolata ai sensi della l. n. 197/2022, donde dichiara di rinunciare agli atti del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Vista la documentazione allegata e preso atto del pagamento rateale ancora in corso, la trattazione dell’affare dev’essere rinviata a nuovo ruolo per la verifica dell’avvenuto integrale pagamento di cui è stato chiesto il beneficio rateale.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.11409/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 4911/2021 depositata il 02/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 sulla denuncia dei redditi per l’anno di imposta 2012 il contribuente Avv. [OSCURATO:PERSONA] era inciso da cartella di pagamento per maggiore imposta, con sanzioni ed addizionali comunali. Reagiva la parte privata avanti il giudice di prossimità di Roma, senza trovare apprezzamento delle proprie ragioni, donde spiccava appello e, nelle more, presentava domanda di definizione agevolata ai sensi del d.l. 119/2018 che però era negata, cui opponeva ricorso avanti al medesimo collegio d’appello ove pendeva la controversia cui (il diniego del)la definizione agevolata accedeva. La CTR del Lazio rigettava il gravame, per cui la parte contribuente popone ricorso per cassazione, affidandosi a cinque strumenti. CONSIDERATO Vengono proposti cinque motivi di ricorso. In via preliminare di rito occorre rilevare che, conatto depositat o in prossimità dell’adunanza, il difensore del ricorrente ha comunicato che il suo assistitoha aderito alla procedura di definizione agevolata ai sensi della l. n. 197/2022, donde dichiara di rinunciare agli atti del giudizio per cessazione della materia del contendere. Vista la documentazione allegata e preso atto del pagamento rateale ancora in corso, la trattazione dell’affare dev’essere rinviata a nuovo ruolo per la verifica dell’avvenuto integrale pagamento di cui è stato chiesto il beneficio rateale. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05396/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris