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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 1967

Cassazione n. 23414/2026

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carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato aMAZARA [OSCURATO:PERSONA] il 25/01/1967avverso la sentenza del 05/05/2025 della Corte d'appello di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ELENAGAMBERINI1.

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava lasentenza con cui il Tribunale di Marsala, in data 3.11.2023, aveva assolto BonomoSalvatore dal reato di cui all’art. 610 cod. pen. in rubrica ascrittogli, commesso,secondo l’ipotesi accusatoria, in danno di [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso la sentenza della Corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, haproposto tempestivo ricorso per cassazione la persona offesa, costituita partecivile, lamentando violazione di legge processuale, in quanto il giudice di secondogrado, a fronte di un appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] ai soli effetti civili, chela stessa Corte di appello non ha dichiarato inammissibile, ma ha rigettato,avrebbe dovuto trasmettere gli atti per la decisione al giudice civile competente,ai sensi del disposto dell’art. 573, co. 1 bis, cod. proc. pen.2.1.

Con requisitoria scritta del 21.1.2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dellaRepubblica presso la Corte di cassazione, nella persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ElenaGamberini, rilevata la fondatezza dei motivi di impugnazione, chiede che il ricorsovenga accolto.2.1.

Con memoria e conclusioni scritte dell’11.3.2026, l’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore e procuratore speciale della costituita parte civile, insiste perl’accoglimento del ricorso, chiedendo anche la condanna dell’imputato alpagamento delle spese sostenute nel grado, come da allegata nota spese.3.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le seguenti ragioni.Come è noto il disposto dell’art. 573, co. 1 bis, cod. proc. pen., 1-bis., dedicatoalla disciplina delle impugnazioni ai soli effetti civili, prevede che “Quando lasentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte dicassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione,rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sullequestioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelleeventualmente acquisite nel giudizio civile.”Come è stato sottolineato in una condivisibile decisione di questa Corte,l'inammissibilità anche parziale del ricorso è ostativa al rinvio per la prosecuzionedel giudizio per i soli interessi civili ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc.pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150. (cfr. Sez. 5, n. 4902 del 16/01/2023, Rv. 284121 – 02).Nel caso in esame, dunque, la Corte territoriale, a fronte di un appello articolatoai soli effetti civili, avrebbe dovuto astenersi dal trasmettere gli atti al competentegiudice civile solo se avesse ritenuto l’appello inammissibile.Laddove la ritenuta infondatezza dell’appello, che ha indotto il giudice di secondogrado a rigettarlo, si è tradotta in una violazione del criterio di competenzafunzionale previsto dalla norma di nuovo conio, alla luce della quale, in caso diimpugnazione ai soli effetti civili innanzi al giudice penale, quando l’impugnazionestessa non sia inammissibile, il giudice competente va individuato nel giudice civileovvero nella sezione civile competente della Corte di Cassazione (cfr., sul punto,Sez. 4, Sentenza n. 46179 del 12/09/2023, Rv. 285351 - 01.).Non vi sono dubbi, peraltro, che al caso in esame si debba applicare la disposizionenormativa in commento, in quanto la costituzione di parte civile della personaoffesa dal reato è intervenuta successivamente alla data del 30.12.2022.Come affermato, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressionepiù autorevole, l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civiliproposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile siaintervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata invigore della citata disposizione (cfr. Sez.

U, n. 38481 del 25/05/2023, Rv. 285036– 01).La violazione dell’indicata competenza funzionale fissata dal legislatore in capo alcompetente giudice civile ha pertanto determinato una nullità assoluta dellasentenza oggetto di ricorso, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado delprocedimento (sulla nullità assoluta come conseguenza della violazione dellacompetenza funzionale del giudice, cfr. Sez. 3, n. 18296 del 04/03/2020, Rv.279236 – 01, in tema di correzione di errore materiale; Sez. 5, n. 41589 del23/09/2025, Rv. 289126 – 01, in tema di revisione).Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va pertanto annullatasenza rinvio, perché resa da un giudice privo di competenza funzionale,disponendosi la trasmissione degli atti al giudice civile competente presso la Cortedi appello di Palermo, che deciderà anche in relazione alla domanda della partecivile relativa alle spese sostenute da quest’ultima nel presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone rimettersi gli atti per ilgiudizio alla sezione civile competente della corte d'appello di Palermo.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALFREDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato aMAZARA [OSCURATO:PERSONA] il 25/01/1967avverso la sentenza del 05/05/2025 della Corte d'appello di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ELENAGAMBERINI1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava lasentenza con cui il Tribunale di Marsala, in data 3.11.2023, aveva assolto BonomoSalvatore dal reato di cui all’art. 610 cod. pen. in rubrica ascrittogli, commesso,secondo l’ipotesi accusatoria, in danno di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la sentenza della Corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, haproposto tempestivo ricorso per cassazione la persona offesa, costituita partecivile, lamentando violazione di legge processuale, in quanto il giudice di secondogrado, a fronte di un appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] ai soli effetti civili, chela stessa Corte di appello non ha dichiarato inammissibile, ma ha rigettato,avrebbe dovuto trasmettere gli atti per la decisione al giudice civile competente,ai sensi del disposto dell’art. 573, co. 1 bis, cod. proc. pen.2.1. Con requisitoria scritta del 21.1.2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dellaRepubblica presso la Corte di cassazione, nella persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ElenaGamberini, rilevata la fondatezza dei motivi di impugnazione, chiede che il ricorsovenga accolto.2.1. Con memoria e conclusioni scritte dell’11.3.2026, l’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore e procuratore speciale della costituita parte civile, insiste perl’accoglimento del ricorso, chiedendo anche la condanna dell’imputato alpagamento delle spese sostenute nel grado, come da allegata nota spese.3. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le seguenti ragioni.Come è noto il disposto dell’art. 573, co. 1 bis, cod. proc. pen., 1-bis., dedicatoalla disciplina delle impugnazioni ai soli effetti civili, prevede che “Quando lasentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte dicassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione,rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sullequestioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelleeventualmente acquisite nel giudizio civile.”Come è stato sottolineato in una condivisibile decisione di questa Corte,l'inammissibilità anche parziale del ricorso è ostativa al rinvio per la prosecuzionedel giudizio per i soli interessi civili ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc.pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150. (cfr. Sez. 5, n. 4902 del 16/01/2023, Rv. 284121 – 02).Nel caso in esame, dunque, la Corte territoriale, a fronte di un appello articolatoai soli effetti civili, avrebbe dovuto astenersi dal trasmettere gli atti al competentegiudice civile solo se avesse ritenuto l’appello inammissibile.Laddove la ritenuta infondatezza dell’appello, che ha indotto il giudice di secondogrado a rigettarlo, si è tradotta in una violazione del criterio di competenzafunzionale previsto dalla norma di nuovo conio, alla luce della quale, in caso diimpugnazione ai soli effetti civili innanzi al giudice penale, quando l’impugnazionestessa non sia inammissibile, il giudice competente va individuato nel giudice civileovvero nella sezione civile competente della Corte di Cassazione (cfr., sul punto,Sez. 4, Sentenza n. 46179 del 12/09/2023, Rv. 285351 - 01.).Non vi sono dubbi, peraltro, che al caso in esame si debba applicare la disposizionenormativa in commento, in quanto la costituzione di parte civile della personaoffesa dal reato è intervenuta successivamente alla data del 30.12.2022.Come affermato, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressionepiù autorevole, l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civiliproposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile siaintervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata invigore della citata disposizione (cfr. Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, Rv. 285036– 01).La violazione dell’indicata competenza funzionale fissata dal legislatore in capo alcompetente giudice civile ha pertanto determinato una nullità assoluta dellasentenza oggetto di ricorso, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado delprocedimento (sulla nullità assoluta come conseguenza della violazione dellacompetenza funzionale del giudice, cfr. Sez. 3, n. 18296 del 04/03/2020, Rv.279236 – 01, in tema di correzione di errore materiale; Sez. 5, n. 41589 del23/09/2025, Rv. 289126 – 01, in tema di revisione).Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va pertanto annullatasenza rinvio, perché resa da un giudice privo di competenza funzionale,disponendosi la trasmissione degli atti al giudice civile competente presso la Cortedi appello di Palermo, che deciderà anche in relazione alla domanda della partecivile relativa alle spese sostenute da quest’ultima nel presente giudizio dilegittimità. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone rimettersi gli atti per ilgiudizio alla sezione civile competente della corte d'appello di Palermo.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALFREDO [OSCURATO:PERSONA]
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