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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 44518/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.VANNULLI Armando ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha con- fermato la decisione del Tribunale di Foggia che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione alla detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti, assumendo vizio motivazio- nale per essere stato escluso l'uso personale dello stupefacente.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.

Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio in relazione all'affermazione di responsabilità in ragione degli elementi sintomatici di una attività di spaccio in essere al momento del sequestro desunto dalla moda- lità di presentazione, di confezionamento e di occultamento dello stupefacente e della presenza di strumenti di chiusura delle confezioni oltre allo stato di deten- zione agli arresti domiciliari del prevenuto.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 5 Ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.VANNULLI Armando ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha con- fermato la decisione del Tribunale di Foggia che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione alla detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti, assumendo vizio motivazio- nale per essere stato escluso l'uso personale dello stupefacente. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio in relazione all'affermazione di responsabilità in ragione degli elementi sintomatici di una attività di spaccio in essere al momento del sequestro desunto dalla moda- lità di presentazione, di confezionamento e di occultamento dello stupefacente e della presenza di strumenti di chiusura delle confezioni oltre allo stato di deten- zione agli arresti domiciliari del prevenuto. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 Ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 44518/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris