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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 aprile 2021

Cassazione n. 32954/2022

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e ORDINANZA sul ricorso 28043-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] PIRRACCHIO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 914/2021 della CORTE D'APP13_,L0 di CATANIA, depositata il 29/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.

Ritenuto in fatto - che la società Euroappalti S.r.l. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 914/21, del 29 aprile 2021, della Corte di Appello di Catania, che — respingendone il gravame avverso la sentenza n. 47/19, dell'il febbraio 2019, del Tribunale di Caltagirone — ha rigettato la domanda dalla stessa proposta, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (d'ora in poi, "Unipolsai"), per la condanna al pagamento di indennizzo assicurativo; - che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di aver convenuto in giudizio la società Fondiaria S.p.a. (poi divenuta Unipolsai), deducendo di aver subito il danneggiamento e l'incendio di alcuni mezzi meccanici assicurati con la stessa, in relazione ai quali aveva chiesto in via stragiudiziale — invano — il pagamento dell'indennizzo assicurativo; - che la domanda veniva rigettata dal primo giudice, sul presupposto dell'assenza di prova dell'avvenuta verificazione del rischio assicurato, con decisione confermata dal giudice di appello, che rigettava il gravame dell'attrice soccombente; - che avverso la sentenza della Corte etnea ricorre per cassazione la società Euroappalti, sulla base — come detto — di tre motivi; - che il primo motivo si articola in una pluralità di censure; - che si denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 167 e 132 cod. proc. civ., quale "error in procedendo"; - che è denunciata — ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., quale "error in indicando"; Ric. 2021 n. 28043 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -2- - che si denuncia — questa volta ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — "insuperabile illogicità della decisione e omissione di motivazione, con violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ."; - che l'ultima censura denuncia "omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. per vizio di motivazione, per difetto logico della sentenza stante che l'erroneo esercizio dei poteri concessi dall'art. 115 cod. proc. civ. ha prodotto l'omesso esame del fatto storico con conseguente violazione dell'obbligo motivazionale di cui all'articolo 111, comma 7, Cost., per il tramite dell'articolo 132 cod. proc. civ., che sancisce il contenuto della motivazione"; - che le diverse censure svolte sono tutte incentrate sul fatto che, mentre essa Euroappalti avrebbe adempiuto l'onere di allegazione, precisa e puntuale, dei fatti costituitivi della propria pretesa indennitaria, la società assicuratrice non avrebbe operato una specifica contestazione del danneggiamento e dell'incendio dei mezzi assicurati; - che anche il secondo motivo si scinde in una vasta gamma di censure; - che è, innanzitutto, denunciata — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 167 cod. proc. civ., quale "error in procedendo"; - che si denuncia — sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nuovamente quale "error in procedendo"; - che è poi denunciata — ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., quale "error in iudicando"; Ric. 2021 n. 28043 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -3- - che è denunciata — sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione falsa applicazione dell'art. 2700 cod. civ., quale "error in iudicando"; - che si denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ., quale "error in iudicando"; - che è denunciata — ancora una volta ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione falsa applicazione dell'art. 1988 cod. civ., quale "error in iudicando", in tema di prova del contratto di assicurazione; - che si denuncia — questa volta ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 234 cod. proc. civ., nuovamente quale "error in procedendo"; - che si denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — "insuperabile illogicità della decisione e omissione di motivazione, con violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ."; - che l'ultima censura, pure in questo caso, denuncia "omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., per vizio di motivazione per difetto logico della sentenza stante che l'erroneo esercizio dei poteri concessi dall'art. 115 cod. proc. civ. ha prodotto l'omesso esame del fatto storico con conseguente violazione dell'obbligo motivazionale di cui all'articolo 111, comma 7, Cost., per il tramite dell'articolo 132 cod. proc. civ., che sancisce il contenuto della motivazione"; - che si tratta di doglianze tutte però tese a dimostrare che E'uroappalti avrebbe adempiuto l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa alla liquidazione dell'indennizzo, donde il vizio Ric. 2021 n. 28043 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -4- motivazionale (oltre che di violazione di legge, sostanziale e processuale, sopra indicati) in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata; - che, infine, il terzo motivo si articola in due sole censure, che denunciano — ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché degli artt. 166 e 167 cod. proc. civ., nuovamente quali "errores in procedendo"; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 14 luglio 2022; - che la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; - che ritiene, infatti, questo Collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dalla ricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; - che il primo motivo — teso, in definitiva, a dimostrare il difetto di specifica contestazione, da parte della convenuta società assicuratrice, della verificazione dei sinistri coperti dalla polizza — è infondato; - che, nel caso che occupa, la contestazione della convenuta ha investito proprio "l'accadimento dell'evento", non essendosi essa limitata all'affermazione dell'assenza di prova dello stesso, ciò che avrebbe reso effettivamente generica la sua contestazione (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 6-3, ord. 27 agosto 2020, n. 17889, Rv. 658756-01), sostanziatisi invece, nella "negazione del fatto" (Cass. Sez.

Lav., sent. 3 Ric. 2021 n. 28043 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -5- maggio 2007, n. 10182, Rv. 597236-01), come attesta la sentenza impugnata, evidenziando che "la contestazione operata dalla società assicuratrice in prime cure ha avuto per oggetto esplicitamente l'accadimento dell'incendio e del danneggiamento"; - che, d'altra parte, neppure coglie nel segno il rilievo — sul quale insiste la ricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. — circa la genericità di tale negazione; - che questa Corte ha, infatti, affermato che l'onere di contestazione del convenuto "si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2020, n. 26908, Rv. 659902- 01); - che, nella specie, la sentenza impugnata ha escluso proprio su tali basi la genericità della contestazione, operata dalla convenuta, ovvero rimarcando la "concisa esposizione del fatto", operata da Euroappalti; - che il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato; - che la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. — norma che sancisce il principio secondo cui il giudice decide "iuxta alligata et pmbata partirne — "può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli" (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640192-01; in senso conforme Cass. Sez.

Un., sent.

Ric. 2021 n. 28043 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -6- 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-01; Cass. Sez. 5, ord. 9 giugno 2021, n. 16016, Rv. 661360-01); - che una simile denuncia, tuttavia, non si riscontra nel presente ricorso, come sarebbe stato, invece, necessario (diversamente da quanto afferma la ricorrente nella propria memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.); - che la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. - norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale - è ravvisabile, d'altra parte, solo quando "il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime" (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640193-01, nello stesso, più di recente, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618, non massimata sul punto, nonché Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-02), mentre "ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione" (Cass. Sez.

Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-02), ovvero evidenziando la presenza, nella motivazione, di profili di "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01) o di inconciliabilità logica (da ultimo, Cass. Sez. 6-I-av., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), tali da rendere le sue "argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (Cass. Sez.

Un., sent. 3 Ric. 2021 n. 28043 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -7- novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01); - che come è stato, ancora di recente, ribadito, la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. non è denunciabile "quale apprezzamento non prudente della prova da parte del giudice, e cioè quale cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove" e ciò "posto che le prove devono essere dal giudice valutate secondo il «suo» — precisa l'art. 116 — prudente apprezzamento" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 17 novembre 2021, n. 34786, Rv. 663118-01); - che, difatti, se è vero che l'uso "nella disposizione dell'aggettivo possessivo «suo» non ha il senso del rimando ad un'arbitrarietà soggettiva", perché si tratta pur sempre "dell'attributo di un parametro di riferimento, e cioè quello del «prudente» apprezzamento" (visto che, in relazione a quello compiuto dal giudice, la "legge non parla di «suo apprezzamento», ma di «suo prudente apprezzamento»"), resta, nondimeno, inteso che è proprio da tale declinazione in termini soggettivi del prudente apprezzamento della prova che deriva "il fondamento della libertà, e non sindacabilità in sede di legittimità, della funzione giudiziale prevista dall'art. 116", con l'ulteriore conseguenza che il "controllo sul giudizio di fatto resta affidato all'impugnazione di merito che caratterizza il giudizio di appello, il quale costituisce, come è noto, non un sindacato sull'atto (il provvedimento giurisdizionale di primo grado), ma un giudizio direttamente sul rapporto dedotto in giudizio" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 34786 del 2021, - che, in conclusione, l'art. 116 cod. proc. civ. fonda "l'autonomia del giudizio del giudice di merito in ordine ai fatti della causa, quale coronario, nel processo civile, dei valori costituzionali di autonomia e Ric. 2021 n. 28043 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -8- indipendenza dell'autorità giudiziaria (art. 104 Cost.)" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 34786 del 2021, cit.); - che quanto, invece, alla "violazione del precetto di cui all'art.2697 cod. civ.", va ribadito che essa, "censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni" (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-01); - che l'evenienza appena indicata non risulta lamentata nel caso di specie, restando, invece, inteso che "laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti", essa "può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360" (Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907-01), ovviamente "entro i limiti ristretti del «nuovo»" suo testo (Cass. Sez. 3, ord. n. 13395 del 2018, cit.) e dei quali si è già detto; - che, tuttavia, nell'escludere che l'odierna ricorrente avesse provato il verificarsi degli eventi di incendio e danneggiamento che avrebbero interessato í macchinari assicurati, la sentenza impugnata non è incorsa in alcuno degli "erro rei' in procedendo" o "in iudicando" denunciati, né ha reso una motivazione affetta da irriducibile contraddittorietà o inconciliabilità logica; - che, difatti, quanto alla censura — rivolta alla Corte etnea — di non aver dato rilievo alla documentazione in atti, deve rilevarsi, innanzitutto, che il principio di non contestazione non opera per i documenti (Cass. Sez. 3, sent. 5 marzo 2020, n. 6172, Rv. 657154-01), né per le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di Ric. 2021 n. 28043 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -9- documenti (Cass. Sez. 6-3, ord. 11 febbraio 2020, n. 3306, Rv. 657014- 01); - che, d'altra parte, neppure la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati (Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003, n. 1935, Rv. 560329-01), sicché nessuna violazione dell'art. 2700 cod. civ. è ipotizzabile nella specie; - che il terzo motivo è, infine, inammissibile, giacché prospetta vizi che involgono un passaggio motivazionale — quello relativo alla mancata custodia dei mezzi, quale condizione che sarebbe stata, comunque, contrattualmente ostativa al riconoscimento dell'indennizzo — che, quand'anche fosscitfondatik, non sarebbe idonei a determinare la cassazione della sentenza impugnata, che si basa su altra e autonoma "ratio decidendz" (il difetto di prova della effettiva verificazione degli eventi assicurati), non adeguatamente contrastata, come detto, dai primi due motivi di ricorso; - che, difatti, deve darsi seguito al principio secondo cui, "qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle «rationes decidendi» rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa" (Cass. Sez. 5, ord. 11 maggio 2018, n. 11493, Rv. 648023-01; in senso analogo già Cass. Sez.

Un., sent. 29 marzo 2013, n. 7931, Rv. 625631-01; Cass. Sez. 3, sent. 14 febbraio 2012, n. 2108, Rv. 621882-01); Ric. 2021 n. 28043 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -10- - che, in conclusione, il ricorso va rigettato, senza che tale esito — come assume, invece, la ricorrente nella già citata memoria — possa essere tacciato di eccessivo formalismo, indicato come non in linea con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo; - che si è evidenziato da parte di questa Corte come "la stessa giurisprudenza della Corte E.D.U. 28 ottobre 2021, ricorso n. 55064/11 e altri 2-Succi e altri contro Italia", abbia di recente chiarito "che la ricostruita lettura del «principe d'autonomie du pourvoi en cassation»", e con essa la riconosciuta possibilità di dare rilievo a profili di inammissibilità del ricorso, "garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili" dall'amministrazione della giustizia, quale, appunto "conformata dalle norme nazionali e dal diritto vivente a fronte delle domande ad essa rivolte" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 14 marzo 2022, n. 8117, Rv. 664252-01); - che su tali basi, dunque, si è rimarcato come "tale approccio sia attinente alla natura stessa del ricorso per cassazione che protegge, da una parte, l'interesse del ricorrente a che siano accolte le sue critiche contro la decisione impugnata e, dall'altra, l'interesse generale alla cassazione di una decisione che rischi di pregiudicare la corretta interpretazione del diritto" (si veda, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 8117 del 2022, cit.); - che nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo la Unipolsai rimasta solo intimata; - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, Ric. 2021 n. 28043 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -11- n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 28043-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] PIRRACCHIO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 914/2021 della CORTE D'APP13_,L0 di CATANIA, depositata il 29/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto in fatto - che la società Euroappalti S.r.l. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 914/21, del 29 aprile 2021, della Corte di Appello di Catania, che — respingendone il gravame avverso la sentenza n. 47/19, dell'il febbraio 2019, del Tribunale di Caltagirone — ha rigettato la domanda dalla stessa proposta, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (d'ora in poi, "Unipolsai"), per la condanna al pagamento di indennizzo assicurativo; - che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di aver convenuto in giudizio la società Fondiaria S.p.a. (poi divenuta Unipolsai), deducendo di aver subito il danneggiamento e l'incendio di alcuni mezzi meccanici assicurati con la stessa, in relazione ai quali aveva chiesto in via stragiudiziale — invano — il pagamento dell'indennizzo assicurativo; - che la domanda veniva rigettata dal primo giudice, sul presupposto dell'assenza di prova dell'avvenuta verificazione del rischio assicurato, con decisione confermata dal giudice di appello, che rigettava il gravame dell'attrice soccombente; - che avverso la sentenza della Corte etnea ricorre per cassazione la società Euroappalti, sulla base — come detto — di tre motivi; - che il primo motivo si articola in una pluralità di censure; - che si denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 167 e 132 cod. proc. civ., quale "error in procedendo"; - che è denunciata — ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., quale "error in indicando"; Ric. 2021 n. 28043 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -2- - che si denuncia — questa volta ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — "insuperabile illogicità della decisione e omissione di motivazione, con violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ."; - che l'ultima censura denuncia "omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. per vizio di motivazione, per difetto logico della sentenza stante che l'erroneo esercizio dei poteri concessi dall'art. 115 cod. proc. civ. ha prodotto l'omesso esame del fatto storico con conseguente violazione dell'obbligo motivazionale di cui all'articolo 111, comma 7, Cost., per il tramite dell'articolo 132 cod. proc. civ., che sancisce il contenuto della motivazione"; - che le diverse censure svolte sono tutte incentrate sul fatto che, mentre essa Euroappalti avrebbe adempiuto l'onere di allegazione, precisa e puntuale, dei fatti costituitivi della propria pretesa indennitaria, la società assicuratrice non avrebbe operato una specifica contestazione del danneggiamento e dell'incendio dei mezzi assicurati; - che anche il secondo motivo si scinde in una vasta gamma di censure; - che è, innanzitutto, denunciata — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 167 cod. proc. civ., quale "error in procedendo"; - che si denuncia — sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nuovamente quale "error in procedendo"; - che è poi denunciata — ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., quale "error in iudicando"; Ric. 2021 n. 28043 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -3- - che è denunciata — sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione falsa applicazione dell'art. 2700 cod. civ., quale "error in iudicando"; - che si denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ., quale "error in iudicando"; - che è denunciata — ancora una volta ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione falsa applicazione dell'art. 1988 cod. civ., quale "error in iudicando", in tema di prova del contratto di assicurazione; - che si denuncia — questa volta ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 234 cod. proc. civ., nuovamente quale "error in procedendo"; - che si denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — "insuperabile illogicità della decisione e omissione di motivazione, con violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ."; - che l'ultima censura, pure in questo caso, denuncia "omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., per vizio di motivazione per difetto logico della sentenza stante che l'erroneo esercizio dei poteri concessi dall'art. 115 cod. proc. civ. ha prodotto l'omesso esame del fatto storico con conseguente violazione dell'obbligo motivazionale di cui all'articolo 111, comma 7, Cost., per il tramite dell'articolo 132 cod. proc. civ., che sancisce il contenuto della motivazione"; - che si tratta di doglianze tutte però tese a dimostrare che E'uroappalti avrebbe adempiuto l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa alla liquidazione dell'indennizzo, donde il vizio Ric. 2021 n. 28043 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -4- motivazionale (oltre che di violazione di legge, sostanziale e processuale, sopra indicati) in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata; - che, infine, il terzo motivo si articola in due sole censure, che denunciano — ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché degli artt. 166 e 167 cod. proc. civ., nuovamente quali "errores in procedendo"; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 14 luglio 2022; - che la ricorrente ha depositato memoria. Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; - che ritiene, infatti, questo Collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dalla ricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; - che il primo motivo — teso, in definitiva, a dimostrare il difetto di specifica contestazione, da parte della convenuta società assicuratrice, della verificazione dei sinistri coperti dalla polizza — è infondato; - che, nel caso che occupa, la contestazione della convenuta ha investito proprio "l'accadimento dell'evento", non essendosi essa limitata all'affermazione dell'assenza di prova dello stesso, ciò che avrebbe reso effettivamente generica la sua contestazione (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 6-3, ord. 27 agosto 2020, n. 17889, Rv. 658756-01), sostanziatisi invece, nella "negazione del fatto" (Cass. Sez. Lav., sent. 3 Ric. 2021 n. 28043 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -5- maggio 2007, n. 10182, Rv. 597236-01), come attesta la sentenza impugnata, evidenziando che "la contestazione operata dalla società assicuratrice in prime cure ha avuto per oggetto esplicitamente l'accadimento dell'incendio e del danneggiamento"; - che, d'altra parte, neppure coglie nel segno il rilievo — sul quale insiste la ricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. — circa la genericità di tale negazione; - che questa Corte ha, infatti, affermato che l'onere di contestazione del convenuto "si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2020, n. 26908, Rv. 659902- 01); - che, nella specie, la sentenza impugnata ha escluso proprio su tali basi la genericità della contestazione, operata dalla convenuta, ovvero rimarcando la "concisa esposizione del fatto", operata da Euroappalti; - che il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato; - che la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. — norma che sancisce il principio secondo cui il giudice decide "iuxta alligata et pmbata partirne — "può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli" (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640192-01; in senso conforme Cass. Sez. Un., sent. Ric. 2021 n. 28043 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -6- 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-01; Cass. Sez. 5, ord. 9 giugno 2021, n. 16016, Rv. 661360-01); - che una simile denuncia, tuttavia, non si riscontra nel presente ricorso, come sarebbe stato, invece, necessario (diversamente da quanto afferma la ricorrente nella propria memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.); - che la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. - norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale - è ravvisabile, d'altra parte, solo quando "il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime" (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640193-01, nello stesso, più di recente, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618, non massimata sul punto, nonché Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-02), mentre "ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione" (Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-02), ovvero evidenziando la presenza, nella motivazione, di profili di "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01) o di inconciliabilità logica (da ultimo, Cass. Sez. 6-I-av., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), tali da rendere le sue "argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (Cass. Sez. Un., sent. 3 Ric. 2021 n. 28043 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -7- novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01); - che come è stato, ancora di recente, ribadito, la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. non è denunciabile "quale apprezzamento non prudente della prova da parte del giudice, e cioè quale cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove" e ciò "posto che le prove devono essere dal giudice valutate secondo il «suo» — precisa l'art. 116 — prudente apprezzamento" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 17 novembre 2021, n. 34786, Rv. 663118-01); - che, difatti, se è vero che l'uso "nella disposizione dell'aggettivo possessivo «suo» non ha il senso del rimando ad un'arbitrarietà soggettiva", perché si tratta pur sempre "dell'attributo di un parametro di riferimento, e cioè quello del «prudente» apprezzamento" (visto che, in relazione a quello compiuto dal giudice, la "legge non parla di «suo apprezzamento», ma di «suo prudente apprezzamento»"), resta, nondimeno, inteso che è proprio da tale declinazione in termini soggettivi del prudente apprezzamento della prova che deriva "il fondamento della libertà, e non sindacabilità in sede di legittimità, della funzione giudiziale prevista dall'art. 116", con l'ulteriore conseguenza che il "controllo sul giudizio di fatto resta affidato all'impugnazione di merito che caratterizza il giudizio di appello, il quale costituisce, come è noto, non un sindacato sull'atto (il provvedimento giurisdizionale di primo grado), ma un giudizio direttamente sul rapporto dedotto in giudizio" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 34786 del 2021, - che, in conclusione, l'art. 116 cod. proc. civ. fonda "l'autonomia del giudizio del giudice di merito in ordine ai fatti della causa, quale coronario, nel processo civile, dei valori costituzionali di autonomia e Ric. 2021 n. 28043 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -8- indipendenza dell'autorità giudiziaria (art. 104 Cost.)" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 34786 del 2021, cit.); - che quanto, invece, alla "violazione del precetto di cui all'art.2697 cod. civ.", va ribadito che essa, "censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni" (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-01); - che l'evenienza appena indicata non risulta lamentata nel caso di specie, restando, invece, inteso che "laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti", essa "può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360" (Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907-01), ovviamente "entro i limiti ristretti del «nuovo»" suo testo (Cass. Sez. 3, ord. n. 13395 del 2018, cit.) e dei quali si è già detto; - che, tuttavia, nell'escludere che l'odierna ricorrente avesse provato il verificarsi degli eventi di incendio e danneggiamento che avrebbero interessato í macchinari assicurati, la sentenza impugnata non è incorsa in alcuno degli "erro rei' in procedendo" o "in iudicando" denunciati, né ha reso una motivazione affetta da irriducibile contraddittorietà o inconciliabilità logica; - che, difatti, quanto alla censura — rivolta alla Corte etnea — di non aver dato rilievo alla documentazione in atti, deve rilevarsi, innanzitutto, che il principio di non contestazione non opera per i documenti (Cass. Sez. 3, sent. 5 marzo 2020, n. 6172, Rv. 657154-01), né per le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di Ric. 2021 n. 28043 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -9- documenti (Cass. Sez. 6-3, ord. 11 febbraio 2020, n. 3306, Rv. 657014- 01); - che, d'altra parte, neppure la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati (Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003, n. 1935, Rv. 560329-01), sicché nessuna violazione dell'art. 2700 cod. civ. è ipotizzabile nella specie; - che il terzo motivo è, infine, inammissibile, giacché prospetta vizi che involgono un passaggio motivazionale — quello relativo alla mancata custodia dei mezzi, quale condizione che sarebbe stata, comunque, contrattualmente ostativa al riconoscimento dell'indennizzo — che, quand'anche fosscitfondatik, non sarebbe idonei a determinare la cassazione della sentenza impugnata, che si basa su altra e autonoma "ratio decidendz" (il difetto di prova della effettiva verificazione degli eventi assicurati), non adeguatamente contrastata, come detto, dai primi due motivi di ricorso; - che, difatti, deve darsi seguito al principio secondo cui, "qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle «rationes decidendi» rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa" (Cass. Sez. 5, ord. 11 maggio 2018, n. 11493, Rv. 648023-01; in senso analogo già Cass. Sez. Un., sent. 29 marzo 2013, n. 7931, Rv. 625631-01; Cass. Sez. 3, sent. 14 febbraio 2012, n. 2108, Rv. 621882-01); Ric. 2021 n. 28043 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -10- - che, in conclusione, il ricorso va rigettato, senza che tale esito — come assume, invece, la ricorrente nella già citata memoria — possa essere tacciato di eccessivo formalismo, indicato come non in linea con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo; - che si è evidenziato da parte di questa Corte come "la stessa giurisprudenza della Corte E.D.U. 28 ottobre 2021, ricorso n. 55064/11 e altri 2-Succi e altri contro Italia", abbia di recente chiarito "che la ricostruita lettura del «principe d'autonomie du pourvoi en cassation»", e con essa la riconosciuta possibilità di dare rilievo a profili di inammissibilità del ricorso, "garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili" dall'amministrazione della giustizia, quale, appunto "conformata dalle norme nazionali e dal diritto vivente a fronte delle domande ad essa rivolte" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 14 marzo 2022, n. 8117, Rv. 664252-01); - che su tali basi, dunque, si è rimarcato come "tale approccio sia attinente alla natura stessa del ricorso per cassazione che protegge, da una parte, l'interesse del ricorrente a che siano accolte le sue critiche contro la decisione impugnata e, dall'altra, l'interesse generale alla cassazione di una decisione che rischi di pregiudicare la corretta interpretazione del diritto" (si veda, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 8117 del 2022, cit.); - che nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo la Unipolsai rimasta solo intimata; - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, Ric. 2021 n. 28043 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -11- n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo
Sentenza Cassazione n. 32954/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris