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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 29703/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello limitatamente al solo giudizio sull'aumento di pena per la continuazione esterna rivendicata dalla difesa [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha dato integrale conferma a quella appellata con la quale il Tribunale di Marsala ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia perché ritenuto responsabile della evasione allo stesso ascritta. 2.Impugna la difesa dell'imputato e rimarca la nullità della decisione impugnata per avere la Corte del merito integralmente pretermesso i motivi nuovi prospettati con atto depositato il 4 settembre 2024 riguardanti la chiesta continuazione tra il fatto internamente giudicato e quello portato dalla sentenza n. 111 del 2022 emessa dal Tribunale di Marsala il 26 gennaio 2022, passata in giudicato il 21 luglio del 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita l'accoglimento.

2. La lettura degli atti dà conto del fatto che la continuazione tra il fatto giudicato nel processo in esame e quello definito dalla sentenza indicata in narrativa, sia stata ritualmente sollecitata dalla difesa per il tramite di apposita richiesta formulata con il tempestivo deposito di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

Richiesta accompagnata anche dall'allegazione della sentenza, definitiva, indicata a sostegno della relativa richiesta.

Risulta, in coerenza, riscontrato il vuoto argomentativo che nel caso inficia la decisione gravata, avendo la Corte integralmente pretermesso il portato della detta istanza, ritualmente articolata.

3. Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue.

Le ragioni del rinvio, relative al solo tema della pena da irrogare, determinano la definitività del giudizio di responsabilità, ex art 624, comma 2, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione dellaeorte di appello di f?alermo.Vsto l'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., dichiara irrevocabile l'accertamento della responsabilità.

Così è deciso, 09/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] ' [OSCURATO:PERSONA] Depositato W ei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello limitatamente al solo giudizio sull'aumento di pena per la continuazione esterna rivendicata dalla difesa [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha dato integrale conferma a quella appellata con la quale il Tribunale di Marsala ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia perché ritenuto responsabile della evasione allo stesso ascritta. 2.Impugna la difesa dell'imputato e rimarca la nullità della decisione impugnata per avere la Corte del merito integralmente pretermesso i motivi nuovi prospettati con atto depositato il 4 settembre 2024 riguardanti la chiesta continuazione tra il fatto internamente giudicato e quello portato dalla sentenza n. 111 del 2022 emessa dal Tribunale di Marsala il 26 gennaio 2022, passata in giudicato il 21 luglio del 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita l'accoglimento. 2. La lettura degli atti dà conto del fatto che la continuazione tra il fatto giudicato nel processo in esame e quello definito dalla sentenza indicata in narrativa, sia stata ritualmente sollecitata dalla difesa per il tramite di apposita richiesta formulata con il tempestivo deposito di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. Richiesta accompagnata anche dall'allegazione della sentenza, definitiva, indicata a sostegno della relativa richiesta. Risulta, in coerenza, riscontrato il vuoto argomentativo che nel caso inficia la decisione gravata, avendo la Corte integralmente pretermesso il portato della detta istanza, ritualmente articolata. 3. Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue. Le ragioni del rinvio, relative al solo tema della pena da irrogare, determinano la definitività del giudizio di responsabilità, ex art 624, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione dellaeorte di appello di f?alermo.Vsto l'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., dichiara irrevocabile l'accertamento della responsabilità. Così è deciso, 09/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] ' [OSCURATO:PERSONA] Depositato W ei
Sentenza Cassazione n. 29703/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris