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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02202/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi del ricorso sono meramente ripetitivi di deduzioni già formulate nel grado precedente ovvero si risolvono in critiche non consentite all'apparato motivazionale della sentenza che, nel suo complesso ed in ogni parte rilevante si presenta come ampiamente motivata; considerato che il ricorso è manifestamente infondato e generico in quanto non si confronta effettivamente con la motivazione del provvedimento impugnato poiché non svolge la funzione di una critica specifica avverso la pronuncia d'appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Roma 12/12/23 Il c nsigliere est.

Fra cesco Florit t Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi del ricorso sono meramente ripetitivi di deduzioni già formulate nel grado precedente ovvero si risolvono in critiche non consentite all'apparato motivazionale della sentenza che, nel suo complesso ed in ogni parte rilevante si presenta come ampiamente motivata; considerato che il ricorso è manifestamente infondato e generico in quanto non si confronta effettivamente con la motivazione del provvedimento impugnato poiché non svolge la funzione di una critica specifica avverso la pronuncia d'appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma 12/12/23 Il c nsigliere est. Fra cesco Florit t Il
Sentenza Cassazione n. 02202/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris