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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025

Cassazione n. 27931/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 30 settembre 2024 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del 1 luglio 2023 con cui il Tribunale di Roma, in esito a procedimento svolto nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed C 1.340 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto, riqualificata la condotta ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'errore di legge con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla ritenuta sussistenza della contestata recidiva.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche dando rilievo al fatto che il prevenuto ha posto in essere il reato contestato mentre si trovava ristretto agli arresti domiciliari; che anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha correttamente applicato la recidiva di cui all'art. 99 cod. pen. riscontrando una pluralità di precedenti gravanti sul ricorrente, espressivi di una accentuata pericolosità sociale; che il ricorso devt perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 30 settembre 2024 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del 1 luglio 2023 con cui il Tribunale di Roma, in esito a procedimento svolto nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed C 1.340 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto, riqualificata la condotta ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'errore di legge con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla ritenuta sussistenza della contestata recidiva. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche dando rilievo al fatto che il prevenuto ha posto in essere il reato contestato mentre si trovava ristretto agli arresti domiciliari; che anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha correttamente applicato la recidiva di cui all'art. 99 cod. pen. riscontrando una pluralità di precedenti gravanti sul ricorrente, espressivi di una accentuata pericolosità sociale; che il ricorso devt perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 27931/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris