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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20152/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Roma, via deiPortoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dallaquale è rappresentata e difesa ex lege,– ricorrente –contropro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti CristianoCaumont Caimi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] invirtù di procura speciale in calce al controricorso;rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] econtroricorso,Numero registro generale 27721/2019Numero sezionale 3835/2026Numero di raccolta generale 20152/2026Data pubblicazione 16/06/2026– controricorrenti –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 4 – n. 438/2019, depositata il 4 aprile2019;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 6 maggio 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];1.

All’esito di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di Torino, notificava alla Sirio – SicurezzaIndustriale soc. cons. p.a. (in qualità di consolidata) ed alla FiatChrysler Automobiles N.V. (in qualità di consolidante) tre avvisidi accertamento, relativi all’anno d’imposta 2012: a) avviso diaccertamento n.

T7E0C0408728/2016, con il quale venivacontestata l’indeducibilità, ai fini IRES, del componentenegativo della Sirio di € 1.700.000,00, accertando quindi unmaggiore IRES riferita al reddito complessivo globale delconsolidato pari ad € 467.500,00, oltre interessi e sanzioni; b)avviso di accertamento n.

T7E0C0408735/2016, a mezzo delquale, sempre in ragione della contestata deducibilità, perdifetto del requisito della inerenza, del predetto componentenegativo, veniva rideterminato il valore della produzione, edaccertata una maggiore IRAP per € 66.300,00, oltre sanzionied interessi; c) avviso di accertamento n.T7E060408734/2016, con il quale è stato disconosciuto ildiritto alla detrazione dell’IVA, con riferimento alle note dicredito emesse dalla Sirio nei confronti dei consorziati, conaccertamento di maggiore IVA per € 319.696,00, oltre sanzionied interessi.R.G.

N. 27721/2019 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 27721/2019Numero sezionale 3835/2026Numero di raccolta generale 20152/2026Data pubblicazione 16/06/2026Il recupero a tassazione nei confronti della Sirio soc. cons.p.a. riguardava l’importo di € 1.700.000,00, consistente in unavanzo di gestione oggetto di “ristorno” ai consorziati sottoforma di minor ricavo (e quindi di componente negativo direddito), e quindi di restituzione (attraverso note di credito) inconseguenza di efficienze di gestione consuntiva, rispetto aquanto preventivato all’inizio del periodo d’imposta; secondol’Ufficio, tali componenti negativi, essendo privi del requisitodell’inerenza, non essendo imputabili ad un determinatoservizio né compiutamente determinabili nel quantum, eranoda considerare indetraibili.2.

La società Sirio soc. cons. e la [OSCURATO:PERSONA] AutomobilesN.V. impugnavano gli avvisi di accertamento in questionedinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Torino laquale, con sentenza n. 1104/2017, depositata il 22 settembre2017, accoglieva il ricorso, annullando la pretesa erariale ecompensando le spese di lite.3.

Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, laCommissione Tributaria Regionale del Piemonte – sez. n. 4, consentenza n. 438/2019, pronunciata il 3 aprile 2019, edepositata in segreteria il 4 aprile 2019, rigettava l’appello,confermando la sentenza di primo grado e compensando lespese di lite.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo.e [OSCURATO:PERSONA] NV resistono con controricorso.5.

Con decreto presidenziale del 5 febbraio 2026 è stata quindifissata per la discussione del ricorso l’adunanza in camera diR.G.

N. 27721/2019 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 27721/2019Numero sezionale 3835/2026Numero di raccolta generale 20152/2026Data pubblicazione 16/06/2026consiglio del 6 maggio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2,e 380-bis.1 c.p.c.Le controricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 109 d.lgs. 22 dicembre1986, n. 917, nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva la ricorrente che la C.T.R. aveva ritenuto i costi dedotticome inerenti, senza dare conto di avere verificato che tali costifossero effettivamente documentati, e che le societàcontribuenti avessero assolto al relativo onere della prova.2.

Il motivo è inammissibile.E’ pacifico che la società consortile Sirio – SicurezzaIndustriale (successivamente divenuta FCA Security soc.cons.) nell’anno 2012 ha realizzato un surplus rispetto al costoeffettivo dei servizi resi; tale eccedenza è stata riversata sualcune delle società consorziate attraverso l’emissione di notedi credito registrate a storno dei ricavi.Orbene, sostiene l’Ufficio che la C.T.R. non avrebbe«verificato che i costi fossero documentati e che le contribuentiavessero assolto al relativo onere della prova».

L’effettività ditali costi, tuttavia, è accertamento di fatto insindacabile inquesta sede, e la C.T.R., nel ritenere sussistenti detti costi, haevidentemente effettuato tale accertamento, laddove specificache «appare del tutto pacifico il fatto che nell’anno 2012 sianoemersi dei risparmi a vantaggio dei consorziati e che talirisparmi (ivi compreso lo storno parziale di fondi accantonatiSIRIO in precedenti esercizi per premio di competitività e perR.G.

N. 27721/2019 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 27721/2019Numero sezionale 3835/2026Numero di raccolta generale 20152/2026Data pubblicazione 16/06/2026bonus dirigenti/quadri) siano derivati dalla riduzione dei costisostenuti da SIRIO per l’espletamento della propria attività».Peraltro, l’ente impositore non censura la prima ratiodecidendi della pronuncia d’appello, laddove la C.T.R. haritenuto “fuorviante” la tesi erariale, secondo la quale leefficienze riconosciute ai consorziati tramite l’emissione di notedi credito rettificative dei ricavi per servizi di sorveglianzadovrebbero essere trattate alla stregua di un “costo” e,dunque, vagliate sotto il profilo dell’inerenza/afferenza, attesoche tale tesi «non coglie la rilevanza essenziale e il significatoproprio, in ambito mutualistico, del meccanismo dei ristorni»(pag. 7 della sentenza impugnata), in quanto la società hasemplicemente rettificato i ricavi, al fine di allineare i contributiconsortili ai costi effettivamente sostenuti, tenendo conto delledifferenze positive rilevate a consuntivo.3.

Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Rilevato che risulta soccombente Amministrazione pubblicadifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ed ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato, non si applical’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore dellaN.V., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €15.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spesegenerali, C.A.P. ed I.V.A.R.G.

N. 27721/2019 5Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 27721/2019Numero sezionale 3835/2026Numero di raccolta generale 20152/2026Data pubblicazione 16/06/2026Così deciso in Roma, 6 maggio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 27721/2019 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Roma, via deiPortoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dallaquale è rappresentata e difesa ex lege,– ricorrente –contropro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti CristianoCaumont Caimi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] invirtù di procura speciale in calce al controricorso;rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] econtroricorso,Numero registro generale 27721/2019Numero sezionale 3835/2026Numero di raccolta generale 20152/2026Data pubblicazione 16/06/2026– controricorrenti –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 4 – n. 438/2019, depositata il 4 aprile2019;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 6 maggio 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];1. All’esito di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di Torino, notificava alla Sirio – SicurezzaIndustriale soc. cons. p.a. (in qualità di consolidata) ed alla FiatChrysler Automobiles N.V. (in qualità di consolidante) tre avvisidi accertamento, relativi all’anno d’imposta 2012: a) avviso diaccertamento n. T7E0C0408728/2016, con il quale venivacontestata l’indeducibilità, ai fini IRES, del componentenegativo della Sirio di € 1.700.000,00, accertando quindi unmaggiore IRES riferita al reddito complessivo globale delconsolidato pari ad € 467.500,00, oltre interessi e sanzioni; b)avviso di accertamento n. T7E0C0408735/2016, a mezzo delquale, sempre in ragione della contestata deducibilità, perdifetto del requisito della inerenza, del predetto componentenegativo, veniva rideterminato il valore della produzione, edaccertata una maggiore IRAP per € 66.300,00, oltre sanzionied interessi; c) avviso di accertamento n.T7E060408734/2016, con il quale è stato disconosciuto ildiritto alla detrazione dell’IVA, con riferimento alle note dicredito emesse dalla Sirio nei confronti dei consorziati, conaccertamento di maggiore IVA per € 319.696,00, oltre sanzionied interessi.R.G. N. 27721/2019 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 27721/2019Numero sezionale 3835/2026Numero di raccolta generale 20152/2026Data pubblicazione 16/06/2026Il recupero a tassazione nei confronti della Sirio soc. cons.p.a. riguardava l’importo di € 1.700.000,00, consistente in unavanzo di gestione oggetto di “ristorno” ai consorziati sottoforma di minor ricavo (e quindi di componente negativo direddito), e quindi di restituzione (attraverso note di credito) inconseguenza di efficienze di gestione consuntiva, rispetto aquanto preventivato all’inizio del periodo d’imposta; secondol’Ufficio, tali componenti negativi, essendo privi del requisitodell’inerenza, non essendo imputabili ad un determinatoservizio né compiutamente determinabili nel quantum, eranoda considerare indetraibili.2. La società Sirio soc. cons. e la [OSCURATO:PERSONA] AutomobilesN.V. impugnavano gli avvisi di accertamento in questionedinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Torino laquale, con sentenza n. 1104/2017, depositata il 22 settembre2017, accoglieva il ricorso, annullando la pretesa erariale ecompensando le spese di lite.3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, laCommissione Tributaria Regionale del Piemonte – sez. n. 4, consentenza n. 438/2019, pronunciata il 3 aprile 2019, edepositata in segreteria il 4 aprile 2019, rigettava l’appello,confermando la sentenza di primo grado e compensando lespese di lite.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo.e [OSCURATO:PERSONA] NV resistono con controricorso.5. Con decreto presidenziale del 5 febbraio 2026 è stata quindifissata per la discussione del ricorso l’adunanza in camera diR.G. N. 27721/2019 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 27721/2019Numero sezionale 3835/2026Numero di raccolta generale 20152/2026Data pubblicazione 16/06/2026consiglio del 6 maggio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2,e 380-bis.1 c.p.c.Le controricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 109 d.lgs. 22 dicembre1986, n. 917, nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva la ricorrente che la C.T.R. aveva ritenuto i costi dedotticome inerenti, senza dare conto di avere verificato che tali costifossero effettivamente documentati, e che le societàcontribuenti avessero assolto al relativo onere della prova.2. Il motivo è inammissibile.E’ pacifico che la società consortile Sirio – SicurezzaIndustriale (successivamente divenuta FCA Security soc.cons.) nell’anno 2012 ha realizzato un surplus rispetto al costoeffettivo dei servizi resi; tale eccedenza è stata riversata sualcune delle società consorziate attraverso l’emissione di notedi credito registrate a storno dei ricavi.Orbene, sostiene l’Ufficio che la C.T.R. non avrebbe«verificato che i costi fossero documentati e che le contribuentiavessero assolto al relativo onere della prova». L’effettività ditali costi, tuttavia, è accertamento di fatto insindacabile inquesta sede, e la C.T.R., nel ritenere sussistenti detti costi, haevidentemente effettuato tale accertamento, laddove specificache «appare del tutto pacifico il fatto che nell’anno 2012 sianoemersi dei risparmi a vantaggio dei consorziati e che talirisparmi (ivi compreso lo storno parziale di fondi accantonatiSIRIO in precedenti esercizi per premio di competitività e perR.G. N. 27721/2019 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 27721/2019Numero sezionale 3835/2026Numero di raccolta generale 20152/2026Data pubblicazione 16/06/2026bonus dirigenti/quadri) siano derivati dalla riduzione dei costisostenuti da SIRIO per l’espletamento della propria attività».Peraltro, l’ente impositore non censura la prima ratiodecidendi della pronuncia d’appello, laddove la C.T.R. haritenuto “fuorviante” la tesi erariale, secondo la quale leefficienze riconosciute ai consorziati tramite l’emissione di notedi credito rettificative dei ricavi per servizi di sorveglianzadovrebbero essere trattate alla stregua di un “costo” e,dunque, vagliate sotto il profilo dell’inerenza/afferenza, attesoche tale tesi «non coglie la rilevanza essenziale e il significatoproprio, in ambito mutualistico, del meccanismo dei ristorni»(pag. 7 della sentenza impugnata), in quanto la società hasemplicemente rettificato i ricavi, al fine di allineare i contributiconsortili ai costi effettivamente sostenuti, tenendo conto delledifferenze positive rilevate a consuntivo.3. Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Rilevato che risulta soccombente Amministrazione pubblicadifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ed ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato, non si applical’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore dellaN.V., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €15.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spesegenerali, C.A.P. ed I.V.A.R.G. N. 27721/2019 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 27721/2019Numero sezionale 3835/2026Numero di raccolta generale 20152/2026Data pubblicazione 16/06/2026Così deciso in Roma, 6 maggio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 27721/2019 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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