CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 18427/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 30/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Torino in data 01/03/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 comma secondo cod. pen. Considerando che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza e la manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, con cui il ricorrente omette il confronto: si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, seppur analiticamente, ha adeguatamente motivato (a fronte peraltro di un motivo di gravame del tutto generico che non si confrontava con la motivazione sul punto del primo giudice) in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio già inflitto dal Tribunale, con il riconoscimento dell'attenuante speciale del secondo comma dell'art. 648 cod. pen. come prevalente rispetto alla recidiva, così pervenendo ad una pena congrua in relazione parametri di legge, alla gravità del fatto ed alla personalità del reo, in considerazione dei diversi precedenti a carico dello stesso e tenuto conto che tali condanne sono risultate inconciliabili con gli altri benefici di legge; rilevato che la memoria difensiva dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ribadisce il motivo di ricorso e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/04/2023 Il