CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08733/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2025 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; uditi: - il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Angeli limitatamente alle statuizioni civili, con la revoca di esse; l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alle distrazioni ulteriori rispetto agli importi corrispondenti ai pagamenti effettuati a favore delle società al medesimo riconducibili (Bio.it, Società agricola Il frantoio ed Edax), e la declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso; la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha dichiarato che la curatela ha raggiunto un accordo transattivo con il dott. [OSCURATO:PERSONA] e, in ragione di detto accordo, ha revocato la costituzione di parte civile nei suoi confronti; e, per il resto, ha depositato conclusioni con le quali ha insistito per la conferma del provvedimento impugnato; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di Banca MPS ha depositato conclusioni scritte ed ha insistito per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Angeli, si è riportata agli atti e ha chiesto l'accoglimento del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha esposto i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha esposto i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 31 gennaio 2025 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Siena del 9 giugno 2021, per quel che qui rileva, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Angeli in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, perché estinto per prescrizione, e ha confermato nel resto la prima decisione, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (capi 2, ad eccezione della lett. d., 3 e 6 della rubrica) e [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 2, lett. k.) alle pene di giustizia nonché aveva condannato gli imputati al risarcimento del danno e al pagamento delle spese sostenute nei confronti delle parti civili, Curatela fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e M.P.S. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei termini specificati nella stessa sentenza di primo grado. 2. Avverso la decisione di appello i difensori dei predetti imputati hanno proposto ricorso per cassazione, formulando i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Angeli è stato presentato un unico motivo, con cui è stata denunciata la violazione di legge in quanto la Corte di merito, pur dando atto della prescrizione del reato ascritto all'imputato prima della sentenza di primo grado, ne ha confermato la condanna agli effetti civili. 2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati cinque motivi, cui si è premesso che l'imputato, a fronte della contestazione (al capo 2, lett. k. della rubrica) di più condotte distrattive, è stato condannato dal Tribunale e dalla Corte d'appello sulla scorta di una motivazione che si è soffermata esclusivamente sui pagamenti disposti dalla società fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in favore di società asseritarmente riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e non sugli ulteriori pagamenti in contestazione. 2.2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al contributo causale fornito dal ricorrente alle condotte distrattive (prelevamento di denaro e pagamenti disposti in favore di Canossa 2000 s.r.I., Zagaria casalinghi s.a.s., [OSCURATO:SOCIETA]. e Svevatrade s.r.I.) per una somma complessiva di oltre 1.350.000; sarebbe del tutto carente la motivazione sul concorso, materiale o morale, che l'imputato avrebbe posto e, in tal modo, si sarebbe violato in particolare l'art. 110 cod. pen. 2.2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale, segnatamente dell'art. 110 cod. pen., e il vizio di motivazione in quanto, all'esito del primo grado la responsabilità dell'imputato per taluni dei fatti distrattivi descritti al capo 2 (in particolare, quelli di cui alla lett. k, ossia i pagamenti in favore di Bio.it, Azienda agricola II frantoio s.r.l. ed Edax s.r.I.) sì sarebbe fondata sulla sua qualità di destinatario di somme erogate a favore di società a lui riconducibili o a stretti familiari, tuttavia escludendone la qualifica di intraneus. La Corte di appello avrebbe confermato la decisione di primo grado ma dalla riferibilità all'imputato di alcune società beneficiarie dei pagamenti da parte della fallita ne avrebbe inferito la qualità di amministratore di fatto di quest'ultima. Al di là del travisamento della prova in ordine alla relazione tra il [OSCURATO:PERSONA] degli enti in discorso (segnatamente, dell'Azienda agricola II frantoio s.r.I.), comunque ciò non avrebbe consentito di attribuirgli un concorso causalmente efficiente nelle distrazioni né il ruolo di amministratore di fatto della fallita. 2.2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva, fondata solo sul ruolo di beneficiario economico della condotta illecita in violazione dei princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di contributo causale del concorrente eventuale. Il Tribunale avrebbe del tutto omesso di argomentare al riguardo; e la Corte di appello avrebbe qualificato l'imputato amministratore di fatto della fallita (qualifica espressamente esclusa dal Tribunale in virtù di dichiarazioni testimoniali che la Corte di merito non avrebbe in alcun modo apprezzato ed esclusa pure per i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si trovavano in una posizione identica) per il tramite di un'argomentazione illogica che non avrebbe dato conto dei necessari presupposti (in ossequio all'art. 2639 cod. civ. e alla giurisprudenza di legittimità). 2.2.4. Con il quarto motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 597, commi 1 e 3, cod. proc. pen. in quanto: il Tribunale aveva escluso la qualifica di intraneus in capo all'imputato; e, in mancanza di appello del Pubblico ministero, la Corte di appello lo ha ritenuto amministratore di fatto della fallita, punto non devoluto con il gravame ed estraneo al potere di qualificazione giuridica del giudice di secondo grado. In tal modo, peraltro, sarebbe stato violato il diritto di difesa in ragione della imprevedibilità di tale riqualificazione. 2.2.5. Con il quinto motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. e 6 Convenzione EDU in quanto non sarebbe stata rinnovata l'istruttoria per esaminare i testimoni ritenuti decisivi dal Tribunale per escludere la qualifica di intraneus in capo al [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sono state peraltro del tutto pretermesse dalla Corte di appello. 2.3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati tredici motivi, cui è stato premesso un compendio delle cadenze dei giudizi di merito. 2.3.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione dell'art. 429 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla nullità del decreto che dispone il giudizio con riguardo al capo 6. che (come denunciato già in udienza preliminare e all'udienza dibattimentale del 24 aprile 2018) sarebbe generico rispetto al fatto ascritto al [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di procuratore speciale della fallita (rivestita anche da altri soggetti che non sono stati tratti a giudizio). Peraltro, in mancanza dell'indicazione specifica degli atti compiuti dall'imputato, si sarebbe determinata una violazione del diritto di difesa. 3 cd7 2.3.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 112 e 521 cod. proc. pen. in ragione del difetto di correlazione tra accusa e sentenza, poiché la Corte territoriale avrebbe attribuito al ricorrente la qualifica di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non oggetto di specifica contestazione al capo 6. 2.3.3. Con il terzo motivo stato denunciato il travisamento della prova (anche per omissione), in particolare perché la decisione della Corte di merito si sarebbe basata sulle dichiarazioni del Pionnbarolo, rese in sede di interrogatorio di garanzia e poi smentite, e non avrebbe valutato altre dichiarazioni, incentrando la decisione sull'assioma secondo cui il Pionnbarolo, quale amministratore di fatto avrebbe, dovuto rispondere di tutte le condotte distrattive. 2.3.4. Con il quarto motivo è stata prospettata la violazione degli artt. 111 e 27, comma 1, Cost. nonché degli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen., poiché difetterebbe del tutto la motivazione sulla responsabilità dell'imputato, affermata in violazione del principio di personalità di essa e fondata soltanto sulla qualifica di amministratore di fatto a lui ascritta, senza alcuna indicazione concreta degli atti gestori su cui essa si fonderebbe (in violazione dei princìpi posti dalla giurisprudenza). 2.3.5. Con il quinto motivo, articolato in cinque punti, è stato denunciato il vizio di motivazione in relazione a tutte le ipotesi distrattive in contestazione, rispetto alle quali la responsabilità si sarebbe fondata unicamente sul ruolo attribuito al [OSCURATO:PERSONA], in difetto di un ragionamento logico e basato su elementi probatori atti a dimostrarne la sussistenza, bensì argomentando sulla scorta di suggestioni e di un travisamento delle risultanze istruttorie (esposte nel ricorso). La Corte di merito si sarebbe limitata a ribadire quanto già affermato dal Tribunale, senza chiarire le ragioni per cui avrebbe ritenuto credibili alcune dichiarazioni dello stesso imputato, a fronte di una memoria confessoria del [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi utilizzabile. 2.3.6. Con il sesto motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine alla condanna per la bancarotta documentale di cui al capo 3 della rubrica, fondata sul travisamento delle prove dibattimentali, atteso che si sarebbe pure attribuita credibilità solo a talune dichiarazioni dell'imputato. 2.3.7. Con il settimo motivo si è assunta la violazione della legge penale in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale, imputazione rispetto alla quale la Corte «sembre[rebbe] confondere» le due distinte ipotesi incriminate dall'art. 216 legge fall. 2.3.8. Con l'ottavo motivo si è denunciato il vizio di motivazione in relazione al capo 6 dell'imputazione, rispetto al quale sarebbe stata travisata la prova del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fondata sull'ampiezza della procura a lui rilasciata, senza indicare se egli ne abbia in effetti esercitato i poteri, e sulla sua conoscenza dei meccanismi di funzionamento della società; e senza motivare adeguatamente neppure sul ruolo di extraneus dell'imputato. cf 2.3.9. Con il nono motivo è stato dedotto il vizio di motivazione rispetto alla pronuncia di non doversi procedere per il di cui al capo 5, perché estinto per prescrizione, poiché la Corte di merito non avrebbe motivato sulle doglianze contenute nell'atto d'appello. 2.3.10. Con il decimo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ragione della mancata riqualificazione dei fatti di cui ai capi 2 e 6 come bancarotta semplice, profilo sul quale difetterebbe una valutazione autonoma da parte della Corte territoriale. 2.3.11. Con l'undicesimo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale sostanziale e processuale e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.3.12. Con il dodicesimo motivo si è censurata - sub specie della violazione della legge penale - la declaratoria di inammissibilità del motivo d'appello che deduceva l'omessa motivazione sulla condanna al pagamento di una provvisionale in favore di MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la cui costituzione era stata ammessa dal Tribunale in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen. tuttavia poi escluso. La giurisprudenza di legittimità ha negato la possibilità di costituzione di singoli creditori in un procedimento avente ad oggetto reati fallimentari, a meno che non facciano valere un titolo di azione proprio. E la Corte di appello avrebbe omesso ogni motivazione, confondendo tra l'esclusione della parte civile, non impugnabile, e il rigetto della richiesta di esclusione, invece impugnabile. Così come sarebbero impugnabili dall'imputato le statuizioni sul risarcimento del danno e sulla provvisionale. 2.3.13. Con il tredicesimo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Angeli è fondato. Sono, altresì, fondati - nei limiti di seguito chiariti - il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; e il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'imputazione di cui al capo 6. della rubrica, che è inammissibile nel resto (fermo l'assorbimento delle ulteriori censure relative, come si esporrà). 2. Quanto all'impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] deve, in effetti, osservarsi che la Corte di appello ha ritenuto che il delitto di bancarotta a lui ascritto si sia estinto per prescrizione in data 29 luglio 2020, ossia anteriormente alla pronuncia di condanna del Tribunale di Siena. Purtuttavia, erroneamente non ha revocato le statuizioni civili in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del curatore fallimentare (cfr. Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, Fava, Rv. 283670 - 01). Non occorre, allora, dilungarsi a proposito della revoca della costituzione della stessa parte civile nei confronti del ricorrente.Dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alle statuizioni civili, che si revocano. 3. Con riguardo al ricorso del [OSCURATO:PERSONA], deve osservarsi che non è in effetti chiaro a che titolo egli sia stato ritenuto responsabile del reato proprio di bancarotta fraudolenta patrimoniale. L'editto accusatorio - che menziona pure ex professo l'art. 110 cod. pen. e lo ha chiamato a rispondere anche con l'amministratore di fatto (indicato nel [OSCURATO:PERSONA]) e con organi amministrativi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) - gli ha ascritto il ruolo di direttore amministrativo e commerciale (dal 18 gennaio 2005 al 23 ottobre 2006) della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nonché il ruolo di esecutore diretto o in concorso delle operazioni distrattive. Dunque, non risulta attribuita al [OSCURATO:PERSONA] alcuna delle qualità contemplate dall'art. 223 legge fall. (che fa riferimento agli «amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite»). La sentenza impugnata, muovendo dal presupposto che le sostanze della fallita sono state impiegate per i pagamenti in imputazione, privi di alcuna giustificazione, in favore di società in cui avevano cointeressenze [OSCURATO:PERSONA] o suoi familiari, ha affermato la responsabilità dell'imputato attribuendogli perciò «una chiara ingerenza nelle decisioni aziendali e dunque «una condotta di amministrazione di fatto». Tuttavia, «la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione» (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023 - dep. 2024, Commodaro, Rv. 285881 - 01: «In tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale intraneus, nell'assetto societario»). Ma è proprio tale motivazione a fare difetto nel caso in esame, poiché la Corte di appello si è affidata a enunciati assertivi, valorizzando unicamente la destinazione dei pagamenti, senza alcuna specificazione. E ciò è a dirsi a fortiori, se si considera che la decisione di primo grado aveva affermato la responsabilità - oltre che del [OSCURATO:PERSONA], come amministratore di fatto - del [OSCURATO:PERSONA], cui non aveva attribuito la qualità di amministratore ma perché «destinatario di somme erogate a società riconducibili al medesimo o a stretti familiari», parimenti senza una chiara argomentazione in ordine al suo ruolo, deve ritenersi di concorrente eventuale. Difatti, per quel che qui rileva alla luce delle censure difensive, «l'extraneus è chiamato a rispondere ex art. 110 cod. pen., in concorso con il soggetto qualificato, in presenza dei seguenti presupposti: l'attività tipica di almeno un intraneus; il contributo causale sul verificarsi del fatto da parte dell'extraneus» (così, per tutte, Sez. 5, n. 37194 del 11/07/201, Fede, Rv. 277340 - 01). Ne deriva l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con assorbimento delle rimanenti censure. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato. 4.1. Il primo motivo, che adduce la genericità dell'imputazione, è inammissibile. Anzitutto, sul punto non rileva la mancanza di motivazione, erroneamente denunciata dal ricorso in relazione all'error in procedendo che si assume (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05). Inoltre, l'editto accusatorio (cfr. capo 6.) indica in maniera esplicita che la bancarotta distrattiva è contestata a [OSCURATO:PERSONA], che rivestiva la qualità di procuratore speciale della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., «in concorso» con la coimputata [OSCURATO:PERSONA], amministratrice di diritto; tanto che in esso si indica anche l'art. 110 cod. pen.; e si specificano le res oggetto materiale del reato perché non entrate nella disponibilità della curatela. Il che esime dall'osservare che il ricorso è del tutto generico nella parte in cui ha assunto la violazione del diritto di difesa. 4.2. Le censure contenute nel ricorso con riguardo all'attribuzione all'imputato del ruolo di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cfr. in parte qua, il quarto motivo e, più chiaramente, l'ottavo motivo) e, dunque, della sua responsabilità per il delitto di cui al capo 6., sono fondate nei termini che seguono. Contrariamente a quanto assunto dalla Corte di appello, il Tribunale non aveva qualificato il [OSCURATO:PERSONA] amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la disamina del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. da parte della sentenza impugnata, nel ribadire i medesimi elementi di prova valorizzati dal primo Giudice, sconta un deficit argomentativo. Essa, infatti, è incentrata sul contenuto ampio della «procura ad negotia» rilasciata al ricorrente che, come già affermato dal Tribunale, è stata qualificata come procura generale; tuttavia, la Corte di merito non indica in alcun modo quali atti gestori avrebbe compiuto il [OSCURATO:PERSONA], quantunque proprio in tema di bancarotta e con riguardo al conferimento di una procura generale ad negotia, si sia già chiarito che «la qualifica di amministratore di fatto di una società non può trarsi solo dal conferimento di essa, ma richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale, anche a mezzo dell'attivazione dei poteri conferiti con la procura stessa» (Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021 - dep. 2022, Capece, Rv. 282775 - 01). Né in tal senso giova il generico riferimento alla conoscenza, palesata dell'imputato nel corso del proprio interrogatorio, di tutti i meccanismi di funzionamento della società e l'altrettanto assertivo riferimento, attribuito dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], alla riconducibilità della società «alla sua idea e alla sua volontà». Infine, la sentenza impugnata non chiarisce neppure il ruolo di concorrente ex art. 110 cod. pen. del [OSCURATO:PERSONA] nelle distrazioni descritte al capo 6. Ne deriva l'annullamento in parte qua della sentenza impugnata, divenendo superflua la disamina delle rimanenti censure relative al capo 6. 4.3. Il terzo e il quinto motivo di ricorso sono inammissibili. Lungi dal muovere compiute censure di legittimità, con essi sono state perorate un'alternativa ricostruzione del fatto e una diversa valutazione del compendio probatorio, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile, senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova, che non può essere denunciato, riportando in maniera parcellizzata talune delle risultanze acquisite (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). Inoltre, è del tutto generico il riferimento nel quinto motivo agli elementi, in particolare alla memoria del ricorrente, che non sarebbero stati apprezzati. 4.4. Il quarto motivo, fermo quanto già sopra ritenuto a proposito del capo 6. (par. 4.2.), è inammissibile. Se, infatti, le deduzioni difensive in esso contenute - in uno all'ottavo motivo - costituiscono utili censure rispetto al lacunoso piano argomentativo relativo a tale ultimo reato, nel resto il motivo in esame si affida a enunciati assertivi, non correlati compiutamente alla più ampia motivazione del provvedimento impugnato relativa alle rimanenti imputazioni (inerenti alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e al ruolo in essa del [OSCURATO:PERSONA]) e che non hanno riguardo neppure alle distinte imputazioni. 4.5. Sono intrinsecamente generici il sesto, il settimo, il nono e il decimo motivo, che contengono pure allegazioni in fatto. 4.6. Sono assorbiti l'undicesimo e il tredicesimo motivo, relativi al trattamento sanzionatorio. 4.7. Il dodicesimo motivo è inammissibile poiché del tutto generico. Vero è che L'art. 240, rubricato «costituzione di parte civile», prevede che «il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE» possano «costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti» nel medesimo titolo VI, «anche contro il fallito» (comma 1); e che «i creditori» possano «costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione» dei soggetti indicati nel primo comma «o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale» (comma 2). Tuttavia, il ricorso è patentemente generico, in particolare in ordine a tale ultimo aspetto, e non consente di comprendere effettivamente il vizio denunciato. 5. In conclusione, la sentenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Angeli limitatamente alle statuizioni civili, che si revocano.Inoltre, deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui al capo 6), con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile nel resto. In considerazione del disposto annullamento con rinvio, si rimette al definitivo la regolamentazione delle spese tra le parti private. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alle statuizioni civili che revoca. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo limitatamente al reato di cui al capo 6), con rinvio