CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 42751/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato [OSCURATO:PERSONA] (EN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dal luogo di detenzione domiciliare. Egli deduce violazione di legge in punto di: 1) configurabilità del dolo, sostenendo di essersi allontanato dal luogo di detenzione solo per buttare la spazzatura, senza volontà di sottrarsi ai controlli; 2) diniego della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen.; 3) eccessività della pena. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. I primi due motivi sono generici e meramente reiterativi di quelli d'appello, motivatamente disattesi dai giudici del gravame: i quali, con motivazione coerente, con cui il ricorrente non si misura in alcun modo, hanno escluso l'addotta causale dell'allontanamento, altresì correttamente riaffermando il principio per cui il dolo della fattispecie è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi. 2.2. Quanto alla determinazione della pena, essa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, ed è sindacabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e non sia sorretta da sufficiente motivazione: il cui onere può ritenersi adeguatamente assolto con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando - ma non è questo il caso - la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (tra le tantissime: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243). 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] e 4 estensore 4 Il