CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01921/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 del G.u.p. del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il G.u.p. del Tribunale di Foggia, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha applicato la pena concordata dalle parti all'imputato [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di detenzione illegale di arma alterata, ricettazione e detenzione illegale di munizioni Ritenuto che, trattandosi di ricorso proposto avverso sentenza di applicazione della pena deve procedersi con le forme dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; rilevato che il ricorso formula censure non consentite, poiché l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (riferibili all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), mentre non può formare oggetto di doglianza il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020 Messnaoui, Rv. 279761 - 01); ritenuto, in conseguenza, che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d