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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29820/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 8866/24 Carnovale OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le prime tre doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argonnentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l'elemento psicologico e la carenza dei presupposti di cui all'art. 393-bis cod. pen. (pag. 4-6), di modo che anche la qualificazione giuridica dei fatti appare corretta; Ritenuto infine che anche la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche — e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio — è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 8866/24 Carnovale OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le prime tre doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argonnentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l'elemento psicologico e la carenza dei presupposti di cui all'art. 393-bis cod. pen. (pag. 4-6), di modo che anche la qualificazione giuridica dei fatti appare corretta; Ritenuto infine che anche la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche — e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio — è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
Sentenza Cassazione n. 29820/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris