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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 27722/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9421/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto in Roma, VIA G.B.

TIEPOLO 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto presso il suo studio ([OSCURATO:PERSONA] e associati) in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]

11. - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell'amministratore unico sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, elegge domicilio. - controricorrente - avverso la sentenza n. 254/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che - confermando (salvo che in punto di spese) la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano - ha rigettato la domanda da lui proposta nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. e della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per vedersi riconoscere il diritto alla provvigione per aver intermediato l'accordo avente ad oggetto il subentro della Liu io alla [OSCURATO:SOCIETA] nella conduzione di un locale commerciale in Verona.

La corte milanese ha ritenuto, aderendo alla prospettazione difensiva dei convenuti, che l'accordo tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Liu io si fosse perfezionato con la mediazione dell'agenzia [OSCURATO:SOCIETA]. (chiamata in garanzia dalla [OSCURATO:SOCIETA], nel primo grado di giudizio, appunto sull'assunto che fosse stata tale società, e non il Pentori, ad intermediare l'accordo) e che il Pentori non avesse dimostrato di aver fornito un concreto contributo causale alla conclusione dell'affare.Tanto la società [OSCURATO:PERSONA] quanto la società [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato controricorso.

La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 24 maggio 2022, per la quale il ricorrente e la contro ricorrente [OSCURATO:PERSONA] & Viganò hanno depositato una memoria.

Preliminarmente il Collegio rileva che il ricorso per cassazione non risulta notificato alla chiamata in garanzia [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I..; nei confronti di quest'ultima va, pertanto, disposta l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. (cfr. Cass. n. 9013 del 21/03/2022: «La chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello, oltre che il responsabile, anche il garante, e ciò anche quando il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta dall'attore nei confronti del proprio chiamante e l'attore (appellante) non abbia proposto domande nei confronti del chiamato)».

Deve pertanto assegnarsi termine al ricorrente per integrare il contraddittorio nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ai sensi dell'articolo 331 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte, ai sensi dell'articolo 331 c.p.c., assegna ai ricorrenti termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per integrare il contraddittorio nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]..

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9421/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto in Roma, VIA G.B. TIEPOLO 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto presso il suo studio ([OSCURATO:PERSONA] e associati) in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11. - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell'amministratore unico sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, elegge domicilio. - controricorrente - avverso la sentenza n. 254/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che - confermando (salvo che in punto di spese) la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano - ha rigettato la domanda da lui proposta nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. e della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per vedersi riconoscere il diritto alla provvigione per aver intermediato l'accordo avente ad oggetto il subentro della Liu io alla [OSCURATO:SOCIETA] nella conduzione di un locale commerciale in Verona. La corte milanese ha ritenuto, aderendo alla prospettazione difensiva dei convenuti, che l'accordo tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Liu io si fosse perfezionato con la mediazione dell'agenzia [OSCURATO:SOCIETA]. (chiamata in garanzia dalla [OSCURATO:SOCIETA], nel primo grado di giudizio, appunto sull'assunto che fosse stata tale società, e non il Pentori, ad intermediare l'accordo) e che il Pentori non avesse dimostrato di aver fornito un concreto contributo causale alla conclusione dell'affare.Tanto la società [OSCURATO:PERSONA] quanto la società [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato controricorso. La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 24 maggio 2022, per la quale il ricorrente e la contro ricorrente [OSCURATO:PERSONA] & Viganò hanno depositato una memoria. Preliminarmente il Collegio rileva che il ricorso per cassazione non risulta notificato alla chiamata in garanzia [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I..; nei confronti di quest'ultima va, pertanto, disposta l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. (cfr. Cass. n. 9013 del 21/03/2022: «La chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello, oltre che il responsabile, anche il garante, e ciò anche quando il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta dall'attore nei confronti del proprio chiamante e l'attore (appellante) non abbia proposto domande nei confronti del chiamato)». Deve pertanto assegnarsi termine al ricorrente per integrare il contraddittorio nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ai sensi dell'articolo 331 c.p.c.. P.Q.M. La Corte, ai sensi dell'articolo 331 c.p.c., assegna ai ricorrenti termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per integrare il contraddittorio nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA].. Così
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