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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 23 febbraio 2026

Cassazione n. 33635/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (latitante come da decreto del 23/02/2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] /1.

Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Roma che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 74 DAI -. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) nonché a plurime ipotesi di cessione di sostanza stupefacente contestate ai capi 11 (cessione di sei chilogrammi di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); 13 (cessione di quarantasei chilogrammi di hashish marchio Hublot a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); 34 (cessione di quattro chilogrammi di cocaina a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); 37 (cessione di ventuno chilogrammi di hashish a soggetti non identificati, in concorso con [OSCURATO:PERSONA]); 59 (cessione di ottantotto chilogrammi di hashish a [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

2. Avverso l'ordinanza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, articolando sei motivi di ricorso, di seguito sintetizzati, conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, sono stati dedotti violazione di legge in relazione all'art. 405 cod. proc. pen. e carenza di motivazione quanto al rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine relativi all'acquisizione delle chat, delle attività di osservazione e di ogni altro atto investigativo derivato, tutti eseguiti in violazione degli artt. 190, 405, 335 cod. proc. pen., 3, 24, 111 e 117 Cost, e 6 CEDU in relazione ai principi di ragionevole durata del processo, di parità delle armi tra accusa e difesa e, in ultima analisi del giusto processo.

Il Tribunale ha rigettato l'eccezione incentrata sulla prova della mancata iscrizione dell'indagato ex art. 335 cod. proc. peri. rilevando che l'eccezione non ha tenuto conto della effettiva iscrizione del nome dell'indagato avvenuta in data 15/12/2023.

Dopo avere escluso l'applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 in materia di retrodatazione, evocando la disciplina transitoria dettata dall'art. 88-bis del d.lgs. n. 150 del 2022 cit, ha ritenuto che la mancata o ritardata iscrizione non rileva ai fini della tardività degli atti di indagine compiuti o né incide sulla loro utilizzabilità posto che l'obbligo di iscrizione nasce al momento in cui emergono elementi indizianti e non meri sospetti, rientrando tale valutazione della discrezionalità insindacabile del pubblico ministero, ed ha aggiunto che neppure si pone un problema di inutilizzabilità delle intercettazioni, consentite anche nei confronti di sospettati non iscritti.

Il Tribunale non ha tenuto conto: 2a) dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di inutilizzabilità degli atti di indagine eseguiti in assenza di previa iscrizione dell'indagato, affermata anche in caso di omessa richiesta di riapertura delle indagini in relazione a delitti di natura permanente quali quelli associativi; b) della stretta correlazione tra corretta iscrizione, decorrenza del termine di indagine e della conseguente durata dei termini, il cui rispetto non soggiace ad alcuna discrezionalità del pubblico ministero, tenuto a chiedere la proroga tempestivamente prima della loro scadenza ove ne sussistano i presupposti; con altrettanta tempestività il PM è tenuto a iscrivere l'indagato nel registro notizie di reato; c) della circostanza che la discrezionalità del pubblico ministero nella fase della iscrizione non è, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, insindacabile, essendo invece desumibile dalla legge delega Cartabia la conferma della necessaria responsabilizzazione dell'organo requirente proprio nella fase della iscrizione; d) della giurisprudenza di legittimità che ha affermato più volte il principio secondo cui la modifica normativa della legge processuale deve ritenersi immediatamente applicabile, avuto riguardo al momento non della acquisizione bensì della valutazione della prova, momento in cui, nel caso in esame, avrebbe dunque dovuto trovare applicazione la nuova disciplina in materia di iscrizione e retrodatazione introdotta con il d.lgs. n. 150 del 2022 cit.; c) della contrarietà rispetto agli artt. 6 e 7 CEDU di norme interne che regolamentino diversamente, rispetto al principio appena evocato, l'iter procedimentale, ivi compreso l'art. 11 delle preleggi, richiamato in motivazione dal Tribunale a sostegno del rigetto della eccezione.

2.2. Con il secondo motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. per assenza di autonoma motivazione in ordine alla contestata partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90 e per carenza indiziaria.

La difesa, in sede di riesame, aveva eccepito la violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. per assenza di autonoma valutazione in ordine alla riconducibilità della condotta contestata a quella di partecipazione, cui il G.i.p. aveva dedicato poche righe.

Manca, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la dimostrazione che il Giudice, con la pur consentita motivazione per relationem, abbia preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione.

Il Tribunale avrebbe, di conseguenza, dovuto annullare il provvedimento genetico. 2.3.

Con il terzo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 7, 9, 10 e 12 CEDU e omessa motivazione relativamente alle fattispecie 3contestate nonché violazione del principio di prevedibilità della condotta di partecipazione con riferimento al fornitore della sostanza e del principio di offensività.

Il ricorrente avrebbe posto in essere i reati fine in un arco temporale coincidente con singole date senza che in nessuna di tali occasioni sia stato riscontrato il possesso di sostanze stupefacenti da parte dell'indagato.

Il Tribunale, sul punto, è incorso in un travisamento dei dati, confondendo l'ID riconducibile all'indagato.

Non è, comunque, dimostrata l'attribuibilità all'indagato dell'/D indicato in motivazione, posto che tale dato risulterebbe da una scheda riepilogativa del 7/2/2021 predisposta dalla polizia giudiziaria in cui si dà conto di avere constatato, in occasione del controllo, la presenza di diversi soggetti maschili.

Inoltre, il soggetto utilizzatore dell'/D attribuito all'indagato nella conversazione richiamata dal Tribunale fa riferimento alla detenzione subita per circa due anni presso il carcere di Bologna, laddove risulta accertato che l'indagato è stato detenuto solo per qualche mese.

Il Tribunale, dunque, nel ritenere accertata l'identificazione dell'indagato quale autore delle condotte contestate, ha reso una motivazione illogica e contrastante con i dati di fatto.

In ogni caso, anche la presunta commissione dei reati fine non vale a ritenere dimostrata la partecipazione all'associazione che, quanto all'indagato, non risulta provata ed è anzi smentita dalla sporadicità delle condotte di cessione, commesse tutte in un ristretto arco temporale.

Né può ritenersi sussistente, in questo caso, la necessaria prevedibilità della condotta, nella parte in cui la mera cessione di sostanze stupefacenti viene considerata quale prova della condotta di partecipazione all'associazione, in contrasto, peraltro, con il principio di offensività quale elaborato dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale.

Sulla relativa censura, il Tribunale tace.

2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 6 CEDU nonché 14 e 31 della direttiva 2014/41/UE del 3/4/2014 relativa all'Ordine europeo di indagine, con specifico riferimento all'omesso accoglimento dell'eccezione relativa alla mancata trasmissione al Tribunale dei file di log relativi all'attività svolta all'estero.

Le contestazioni mosse all'indagato coincidono con il contenuto delle chat acquisite agli atti, che tuttavia sono inutilizzabili per violazione di legge conseguente all'omessa acquisizione dei file di log, considerati dalla giurisprudenza quali elementi tecnici equiparabili alle registrazioni audio ed anzi "vere e proprie impronte digitali".

Da tale omissione deriva la violazione anche dei principi sanciti dalla CEDU, di cui non ha tenuto conto neppure la sentenza delle Sezioni Unite 4della Corte di cassazione del 29/02/2024, e che sono invece desumibili dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Sul punto, il Tribunale, nell'omettere anche solo di richiedere informazioni sulle modalità di acquisizione da parte dello Stato estero delle chat, mostra di aderire ad una interpretazione superata, posto che afferma l'irrilevanza di ogni questione a fronte della trasmissione di un Ordine europeo di investigazione, e non tiene conto di quanto affermato dalla Corte di giustizia che, con la decisione del 30/04/2024, ha sottolineato che la legittimità dell'emissione dell'OIE è subordinata alla esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di chi è interessato al procedimento in corso, ribadendo la necessità di un controllo giurisdizionale sui diritti fondamentali della persona interessata, che devono disporre di mezzi di impugnazione equivalenti a quelli disponibili nel caso interno.

2.5. Con il quinto motivo sono stati denunciate violazione del diritto alla prova e illogicità della motivazione in ordine alla eccepita inutilizzabilità delle chat per mancata trasmissione al Tribunale e messa a disposizione dei file di log, in conseguenza della quale la difesa non ha avuto accesso agli elementi di prova a suo carico e lo stesso Tribunale non ha potuto verificare la legittimità dell'acquisizione delle chat.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato il rilievo dei file di log, quali elementi equiparabili alle registrazioni audio suscettibili di assumere una particolare importanza nello svolgimento dell'attività investigativa.

Ne deriva la violazione del diritto di difesa e del principio della parità delle armi, limitato dalla regolamentazione interna, che risulta essere in contrasto con gli artt. 111 Cost. e 6 CEDU.

Proprio per tali motivi, la difesa aveva sollecitato il Tribunale a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 89-bis disp. att. cod. proc. pen. per violazione artt. 111, 117 Cost. e 6 CEDU laddove la disposizione venga interpretata nel senso di limitare il diritto pieno ed incondizionato all'accesso alla prova.

2.6. Con il sesto motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 275 e 292 cod. proc. pen., difettando ogni motivazione, in ordine alla posizione dell'indagato, quanto alla effettiva sussistenza e attualità delle esigenze cautelari nonché quanto all'adeguatezza della misura inframuraria.

Nessuna considerazione è stata formulata quanto alla rilevanza del c.d. tempo silente, nonostante l'assenza, a partire dal 2019, di contatti tra l'indagato e i presunti sodali e il consistente periodo di tempo intercorso tra la commissione dei fatti, che sebbene contestati in forma aperta, risulterebbero comunque commessi sino al 2019, e l'ordinanza di applicazione della misura cautelare del 3/06/2025.

Proprio sulla base delle suindicate circostanze, l'ordinanza genetica erta stata annullata dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 27887 del 11/11/25, in 5relazione alla posizione di uno dei coindagati nel medesimo procedimento, non essendo emerse a carico di costui condotte commesse nei cinque anni successivi ai fatti contestati che fossero sintomatiche della perdurante pericolosità.

Manca, altresì, ogni valutazione in ordine alla ritenuta inadeguatezza di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere, in violazione dell'art. 275 comma 3-bis cod. proc. pen. che impone al giudice di indicare le specifiche ragioni per le quali non ritiene idonea la misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, anche avuto riguardo al tempo trascorso dalle condotte contestate.

In ogni caso l'assenza di contatti dell'indagato dal 2019 con i presunti sodali e il tempo trascorso, imponevano quantomeno l'applicazione degli arresti domiciliari presso l'abitazione della famiglia dell'indagato, normo inserita e residente sul territorio dello Stato.

3. Con memoria del 6/06/2026 il difensore del ricorrente ha formulato due motivi nuovi.

3.1. Con il primo motivo nuovo, è stata dedotta violazione dell' art. 6 CEDU quanto al principio dell'equo processo e di effettività del ricorso per cassazione in ragione dell'assenza nel fascicolo degli atti processuali, e conseguente violazione del principio della necessaria motivazione del provvedimento, stante il mancato inserimento nel fascicolo destinato alla Corte di cassazione, contenente soltanto il provvedimento del riesame, l'atto di ricorso e i relativi allegati, degli atti investigativi necessari ad un effettivo controllo della legittimità del provvedimento cautelare e dei numerosi motivi di impugnazione, in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Strasburgo e dalla Corte di Giustizia europea

3.2. Con il secondo motivo nuovo, nel ribadire le argomentazioni già esposte con il quarto motivo del ricorso originario, il difensore richiama integralmente e allega le sentenze emesse dai Tribunali europei che hanno ritenuto inutilizzabili le prove in relazione a fattispecie in cui, in ragione del mancato accesso alle modalità di acquisizione dei file di log e della conseguente impossibilità di esercitare il diritto sancito dagli artt. 14 e 31 della Direttiva 2014/41/UE relativa all'Ordine europeo di indagine, si è ritenuto violato l'art. 6 CEDU. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente infondato, fermi i plurimi profili di inammissibilità delle censure dedotte, e va rigettato.

62. Il primo motivo è infondato.

L'ordinanza impugnata, con motivazione esaustiva e immune da censure, ha compiutamente esaminato e correttamente disatteso l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine che l'odierno ricorrente assume conseguire dal ritardo nella iscrizione dell'indagato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. 2.1.

Preliminarmente, il Tribunale ha correttamente rilevato che la questione posta dal difensore in sede di riesame sconta un vizio di fondo, legato alla erronea prospettazione della mancata iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] nel registro delle notizie di reato, smentita dalla presenza in atti del provvedimento in data 15/12/2023 con il quale il Pubblico Ministero aveva aggiornato le iscrizioni nel registro degli indagati, inserendovi il nominativo dell'odierno ricorrente ed indicando i reati a lui ascritti.

2.2. Il Tribunale ha, poi, analizzato l'ulteriore questione, pure posta in sede di riesame e ribadita con l'odierno ricorso, dell'applicabilità della disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 150 del 2022 cit. in tema di iscrizione nel registro delle notizie di reato, con specifico riferimento sia alle modifiche introdotte all'art. 335 cod. proc. pen. sia alla previsione del nuovo istituto della retrodatazione previsto dall'art. 335-quater cod. proc. pen., che ha delineato un meccanismo di controllo circa la tempestività o tardività dell'iscrizione del nome dell'indagato nel registro di cui all'art. 335 cit., di cui ha escluso l'applicazione al caso di specie con argomentazioni giuridicamente corrette.

2.3. Quanto alle modifiche introdotte con la c.d. riforma Cartabia, il primo intervento, per quanto qui rileva, ha riguardato l'art. 335 cit., che stato modificato mediante la sostituzione del primo comma con il seguente: «Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice.

Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto».

Sono stati, inoltre, inseriti, i commi 1-bis ed 1-ter, i quali dispongono, rispettivamente che «Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico» (comma 1-bis) e che «Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all'atto di disporre l'iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata» (comma 1-ter).

E' stato Introdotto, inoltre, l'articolo 335-quater (Accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato) che disciplina l'accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato su richiesta della persona sottoposta alle indagini7 ,e sulla base di una procedura partecipata, attivata, a pena di inammissibilità, entro venti giorni da quello in cui la persona sottoposta alle Indagini ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo nell'iscrizione ed indicando le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dal quali è desunto il ritardo.

La legge 30 dicembre 2022 n. 199, di conversione del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, oltre a disporre (art. 6) in via di urgenza il differimento al 30 dicembre 2022 dell'entrata in vigore del d.

Igs. n. 150 del 2022, ha anche introdotto il nuovo art. 88-bis, recante disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, in relazione alle notizie di reato già iscritte a tale data ovvero iscritte successivamente ma relative a procedimenti connessi o per determinati reati collegati a livello investigativo (art. 5-sexies).

La norma così dispone: «1.

Le disposizioni degli articoli 335-quater, 407- bis e 415-ter del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice.

Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 335-quater del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nei procedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 405, 406, 407, 412 e 415-bis del codice di procedura penale e dell'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto».

La ratio della disposizione è quella di evitare eventuali distorsioni in sede applicativa in conseguenza della contestuale applicazione di regimi diversi nell'ambito di un medesimo procedimento ovvero effetti negativi sulle indagini in corso per effetto dell'introduzione dei nuovi rimedi e meccanismi previsti dalla riforma in relazione all'esercizio dell'azione penale; per tale motivo la norma prevede il differimento per tali procedimenti dell'applicazione delle nuove disposizioni procedurali introdotte dal decreto in materia di retrodatazione su richiesta di parte in caso di ingiustificato ed inequivocabile ritardo nell'iscrizione8 ,nel registro delle notizie di reato (art. 335-quater); di forme e termini per l'avvio dell'azione penale (art. 407-bis); di rimedi alla stasi del procedimento dovuta alla mancata tempestività dell'esercizio dell'azione penale (art. 415-ter).

Come precisato nella Relazione illustrativa alla legge di conversione n. 199 del 2022, le nuove disposizioni sulla retrodatazione a richiesta di parte, nel caso di inequivocabile ritardo nell'iscrizione della notizia di reato nel relativo registro, di cui all'articolo 335-quater cit., si applicheranno solo con riferimento alle iscrizioni di reati commessi dopo l'entrata in vigore della riforma (cfr. sul tema Relazione dell'Ufficio del Massimario n.2/2023 del 5 gennaio 2023).

2.4. Del tutto conseguenziale è la conclusione che da tale quadro normativo trae il Tribunale quanto all'inapplicabilità della disciplina della retrodatazione alla vicenda in esame, nella quale (sulla base di quanto documentato dallo stesso difensore), la prima iscrizione nel registro di notizie di reato che ha dato vita al procedimento penale è avvenuta il 22/10/2019, con successive integrazioni del 20/11/2019 e del 26/02/2020, sino ad arrivare all'ultima del [OSCURATO:DATA_NASCITA], disposta con riferimento al nominativo dell'odierno ricorrente per reati commessi sino al 2019, con conseguente applicazione, ratione temporis della disciplina previgente.

Sul punto va, infatti, ribadito il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui "[n'accertamento della tempestività dell'iscrizione della notizia di reato ai sensi dell'art. 335-quater, comma 5, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 15, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non può essere operato quando l'iscrizione nel registro degli indagati sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore di tale disposizione, ma nell'ambito di un procedimento già pendente per uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, cod. proc. pen. commesso in epoca antecedente, ancorché in permanenza attuale." (Sez. 6, Sentenza n. 39681 del 10/09/2024, Rv. 287042-01) Non applicandosi la norma processuale sopravvenuta, il principio a cui deve farsi riferimento, come già affermato da questa Corte in relazione ad una fattispecie analoga con sentenza resa da Sez. 6, n. 45843 del 5/09/2024, non mass, "è quello per cui il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al G.i.p. sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma terzo, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l'iscrizione (Sez.

U., n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244376)". 9Né la ritardata iscrizione nel registro degli indagati, secondo l'orientamento di legittimità consolidatosi nel sistema previgente alle modifiche in esame, determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine posti in essere fino al momento dell'effettiva iscrizione, poiché in tal caso il termine di durata massima delle indagini preliminari previsto dall'art. 407 cod. proc. pen., al cui scadere consegue rinutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla (Sez.

Un, n. 16 del 21/06/2000, 16, Tammaro; Sez. 4, n. 39511 del 22 giugno 2004; Sez. 6, Sentenza n. 2818 del 02/10/2006, dep. 25/01/2007, Rv. 235726-01).

2.5. Ugualmente immuni da vizi sono le argomentazioni con le quali il Tribunale ha ritenuto la manifesta infondatezza della prospettata eccezione di illegittimità costituzionale della normativa nazionale che, ove interpretata nel senso accreditato dal Tribunale del riesame, sarebbe, nella prospettiva ribadita dall'odierno ricorrente, in contrasto con gli artt. 117, Cost e 6 CEDU.

Nel caso di specie, infatti, non viene in considerazione il tema della successione di leggi nel tempo e della conseguente necessità di applicazione del principio tempus regit actum, evocato dalla difesa a fondamento dell'eccezione nella parte in cui invoca l'applicazione della disciplina introdotta dalla riforma Cartabia, sussistendo, sul punto, una espressa disciplina transitoria dettata dal legislatore, laddove l'art. 11 delle preleggi impone di fare riferimento alla normativa vigente al momento in cui deve essere svolta l'attività processuale oggetto della modifica solo in mancanza di specifica disposizione transitoria che statuisca in senso contrario.

2.6. Del tutto condivisibile è, peraltro, il rilievo del Tribunale in ordine all'assoluta genericità dell'istanza formulata dalla difesa, non solo perché basata sul presupposto, infondato, della mancata iscrizione dell'indagato, ma soprattutto in ragione dell'omessa formulazione della medesima istanza nei termini prescritti, a pena di inammissibilità, dalla stessa disposizione (art. 335-quater cod. proc. pen.) di cui il ricorrente invoca l'applicazione, in difetto di indicazione circa il momento in cui il pubblico ministero avrebbe dovuto iscrivere tempestivamente il nome dell'indagato, delle ragioni che sorreggono l'istanza e degli atti del procedimento, da cui è possibile desumere il ritardo dell'iscrizione.

Ciò che refluisce, peraltro, negativamente anche sul giudizio di rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale nel procedimento.

3. Il secondo motivo, incentrato sull'assunto della violazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. per assenza di autonoma motivazione in ordine alla 10contestata partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90 e per carenza indiziaria, è manifestamente infondato.

Il Tribunale ha, infatti, risposto adeguatamente all'eccezione della difesa, rimarcando come il G.i.p., pur legittimamente motivando per relationem, abbia mostrato di avere autonomamente valutato il materiale indiziario sottoponendolo a vaglio critico tanto da rigettare in parte la richiesta del pubblico ministero.

In particolare, il Tribunale ha evidenziato che, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa, il G.i.p. aveva proceduto alla ricostruzione dei fatti alternando ai richiami alla richiesta cautelare passaggi argomentativi autonomi, contenenti le valutazioni sul materiale indiziario, anche con specifico riferimento al delitto di cui all'art. 74 D.p.r. 309/90, in relazione al quale, dopo avere esposto i principi, di diritto in materia di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il primo giudice aveva esposto compiutamente le ragioni per le quali ha ritenuto nel l'esistenza e operatività della contestata associazione, per poi esaminare le singole posizioni.

Sul punto viene evidenziato che, con riguardo alla posizione dell'odierno ricorrente, nell'ordinanza genetica risultavano valorizzati plurimi elementi a riscontro della intraneità dell'odierno ricorrente all'associazione, tra i quali: le emergenze investigative relative al capo 11 della contestazione provvisoria, ritenute di specifico rilievo in ordine alla natura dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], braccio destro del capi dell'organizzazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed organizzatore dell'attività; l'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nella chat di gruppo, cui partecipavano, tra gli altri i due [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ovvero le persone più vicine ai capi, evidenziando come essa fosse una "chat permanente", destinata a scambi comunicativi tra i sodali non limitati all'organizzazione di un singolo episodio di importazione o distribuzione dello stupefacente e tale dunque da riflettere la solidità del rapporti tra i componenti dell'organizzazione; la natura dei compiti affidati a [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'organizzazione, ben definiti e strutturati, ed il conseguente contributo fondamentale per la tenuta del sodalizio; la commissione di plurimi reati scopo aventi ad oggetto quantitativi considerevoli di sostanze stupefacenti, tali da attestare, per la loro connotazione, il ruolo specifico funzionale all'associazione ed alle sue dinamiche operative e di crescita criminale e l'immanente coscienza e volontà dell'indagato di far parte dell'organizzazione.

Il Tribunale ha, infine, rilevato che anche quanto alle esigenze cautelari primo giudice aveva esaminato le singole posizioni degli indagati e, nello specifico, di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale aveva valorizzato, ai fini del giudizio sulla sussistenza del rischio di recidiva, il numero dei reati scopo contestati e il ruolo stabile e attivo all'interno dell'associazione, funzionale al mantenimento della stessa.

114. Il terzo motivo, incentrato sulla prospettata violazione degli artt. 7, 9, 10 e 12 CEDU e sull'omessa motivazione relativamente alle fattispecie contestate, nonché sulla violazione del principio di prevedibilità della condotta di partecipazione con riferimento al fornitore della sostanza e del principio di offensività, è inammissibile perché generico e sostanzialmente versato in fatto, oltre che, quanto all'asserita violazione della CEDU, prospettato per la prima volta in questa sede.

In proposito va rilevato che l'ordinanza impugnata ha esposto nel dettaglio (pag. 11-13) tutte le risultanze dell'attività investigativa che hanno consentito di individuare il ricorrente quale utilizzatore degli ID a lui attribuiti e, di conseguenza quale autore delle condotte delittuose, ritornando (pag. 13), sul quadro indiziario e in particolare sul ruolo di partecipe del ricorrente alla contestata associazione (la cui esistenza non risulta contestata né con il riesame né con l'odierno ricorso) I risultati investigativi, secondo quanto analiticamente ricostruito sia nell'ordinanza genetica sia dal Tribunale, hanno dimostrato che l'associazione facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], composta da un numero rilevante di associati non solo legati da vincoli di parentela, è stata dedita (per un considerevole e congruo lasso di tempo) al mercato Illecito di stupefacenti di considerevole entità, essendo coinvolta nell'acquisto e nella cessione di un notevole quantitativo di stupefacente, frazionato in centinaia di singole dosi, cedute quotidianamente nella piazza di spaccio di [OSCURATO:PERSONA] (quartiere della Capitale), con un commercio in grado di assicurare ai sodali - organizzatori, pusher, vedette, custodi, fornitori, importatori - significativi profitti; il vincolo criminale esistente tra gli associati - sotto forma di solidarietà é cooperazione - si rivela, inoltre, nelle comuni decisioni inerenti il recupero del corrispettivi derivanti dalle cessioni, nella gestione comune degli incidenti connessi agli arresti ed alle attività dì repressione poste In essere dalla polizia mediante la sostituzione del "capi piazza" o del "pusher", nell'assistenza al sodali in caso di detenzione (pag. 17 e seg. dell'ordinanza impugnata).

Quanto alla partecipazione del ricorrente, il Tribunale, dopo avere richiamato l'ordinanza genetica quanto alla ricostruzione dei singoli episodi, ha valorizzato plurimi elementi di indubbio valore indiziario quali: a) l'avere utilizzato telefoni criptati come altri capi ed organizzatori dell'associazione, b) l'avere aver fatto parte di una chat di gruppo cui partecipavano altri organizzatori dell'associazione, quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e l'essere in rapporti stretti con quest'ultimo, braccio destro dei [OSCURATO:PERSONA]; 12e) la conoscenza di [OSCURATO:PERSONA], soggetto deputato, per conto dell'organizzazione, allo stoccaggio ed alla consegna dello stupefacente; d) la conoscenza del luogo di custodia dello stupefacente (ovvero il box gestito da [OSCURATO:PERSONA]); e) l'essersi reso autore di numerosi reati-fine (la cui ricostruzione in fatto, riportata nell'ordinanza, non è neppure contestata dall'odierno ricorrente), nel ruolo di fornitore di considerevoli quantitativi di stupefacenti di diversa tipologia (ovvero, rispettivamente nei diversi epidosi contestati: sei chilogrammi di cocaina, quarantasei chilogrammi di hashish, quattro chili di cocaina, 88 chili di hashish - assicurando, quindi, in modo stabile la fornitura del narcotico, necessario per la funzionalità dell'associazione. (cfr. pag. 20 e seg. del provvedimento impugnato) Si tratta di motivazione la cui logicità e completezza non è inficiata dalle generiche censure del ricorrente, sostanzialmente volte a sollecitare a questa Corte un diverso apprezzamento delle emergenze investigative, precluso in sede di legittimità.

5. Le censure prospettate con il quarto e quinto motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili perché manifestamente infondate e, in parte, anche generiche.

5.1. È manifestamente infondato l'assunto dell'inutilizzabilità delle chat in ragione dell'omessa trasmissione al Tribunale e della conseguente mancata messa a disposizione della parte dei file di log.

Risulta dall'impugnata ordinanza che le indagini si sono sviluppate attraverso attività di intercettazione ambientale, servizi di osservazione e controllo, acquisizione di dati mediante la promozione di appositi OIE finalizzati alla trasmissione dei dati investigativi acquisiti da [OSCURATO:PERSONA] straniere, nella specie le chat intercorse tra gli indagati attraverso i sistemi "ENCROCHAT" e [OSCURATO:PERSONA]".

In particolare, nel procedimento in esame risultano confluiti i dati ottenuti attraverso appositi OIE indirizzati dall'[OSCURATO:PERSONA] giudiziaria italiana all'[OSCURATO:PERSONA] francese che - quale Stato di esecuzione - ha provveduto a trasmettere quanto acquisito nell'ambito di procedimenti instaurati davanti l'[OSCURATO:PERSONA] di quello Stato (Procura di Lille per "ENCROCHAT" e Procura di Parigi per [OSCURATO:PERSONA]") in relazione alla repressione di crimini relativi al narcotraffico, al traffico di armi, riciclaggio, terrorismo ed alla tratta di esseri umani (reati, dunque, riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 51 cod proc. pen.).

Grazie alla formazione di specifiche task force operative, create a seguito della violazione del server di "ENCROCHAT" e "[OSCURATO:PERSONA]", con adesione dell'Italia agli [OSCURATO:PERSONA] "EMMA95" e "LIMIT" - rispettivamente relativi ad "ENCROCHAT" e "[OSCURATO:PERSONA]" e attraverso l'accesso al canale SIENA erano stati conseguiti pacchetti di intelligence 13relativi al contenuto delle chat.

Alla cooperazione tra gli organi inquirenti era seguita la cooperazione tra le [OSCURATO:PERSONA], attraverso la promozione, nel corso delle investigazioni, di appositi OIE veicolati attraverso EUROJUST alle autorità francesi.

Nell'ipotesi specifica gli inquirenti - acquisite le chat - avevano provveduto ad analizzarle e ad incrociare i dati con le risultanze delle attività tecnico/dinamiche permettendo così di ricostruire le vicende criminose oggetto dell'indagine, attribuire i devices a ciascuno degli indagati attraverso l'incrocio sincronico dei dati del dispositivi, delle informazioni estrapolate, delle evidenze investigative provenienti dalie intercettazioni ambientali e dagli accertamenti effettuati attraverso servizi di osservazione o accertamenti attraverso le banche dati in uso alle forze dell'ordine, così da pervenire alla individuazione degli utilizzatori dei devices (come da schede identificative allegate all'informativa in atti).

Quanto all'odierno ricorrente, risulta in particolare che nel periodo investigativo egli non è stato sottoposto ad attività tecnica, e la sua identificazione quale utilizzatore dell'[OSCURATO:PERSONA] "67GCBD" e "3AKMWH" è avvenuta sulla base di dati estrapolati dal contenuto delle chat.

5.2. Tanto premesso quanto alla ricostruzione dell'attività investigativa, deve osservarsi che le questioni poste dall'odierno ricorrente con i motivi in esame sono state risolte dalle Sezioni Unite (ud. 29/02/2024, sentenze n. 23755, Gjuzi, e n. 23756, Giorgi) che hanno affermato i seguenti principi: a) la trasmissione con ordine europeo di indagine (0.E.I.) del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nella disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen.

In particolare, la sentenza "Giorgi" si è espressa in merito ai risultati di intercettazioni effettuate sulla piattaforma informatica criptata "Sky-ECC" e sui relativi "criptofonini", affermando che la loro acquisizione, per quanto già detto, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 234-bis cod. proc. pen., bensì nella disciplina di cui all'art. 270 cod. proc. pen.; b) in materia di 0.E.I., le prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste e acquisite dal pubblico ministero senza la necessità di preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle; 14c) l'emissione, da parte del pubblico ministero, di 0.E.I. diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria a norma dell'art. 6 direttiva 2014/41/UE, perché tale autorizzazione, nella disciplina nazionale relativa alla circolazione delle prove, non è richiesta per conseguire la disponibilità del contenuto di comunicazioni già acquisite in altro procedimento; d) la disciplina di cui all'art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, relativa all'acquisizione dei dati concernenti il traffico di comunicazioni elettroniche e l'ubicazione dei dispositivi utilizzati, si applica alle richieste rivolte ai fornitori del servizio, ma non anche a quelle dirette ad altra autorità giudiziaria che già detenga tali dati, sicché, in questo caso, il pubblico ministero può legittimamente accedere agli stessi senza chiedere preventiva autorizzazione al giudice davanti al quale intende utilizzarli (tale principio è stato formulato dalla sentenza "Gjuzi"); e) l'utilizzabilità del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, e trasmesse sulla base di 0.E.I., deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali, fermo restando che l'onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata; f) l'impossibilità per la difesa di accedere all'algoritmo utilizzato nell'ambito di un sistema di comunicazioni per criptare il testo delle stesse non determina una violazione dei diritti fondamentali, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, ed una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente.

5.3. Nel caso in esame, il procedimento seguito per l'acquisizione a mezzo O.E.I. delle chat criptate utilizzate quali gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente - procedimento del tutto identico a quello scrutinato dalle Sezioni Unite - è legittimo, concernendo delitti (art. 74 T.U.

Stup.) per i quali nell'ordinamento interno può essere disposta l'intercettazione ai sensi dell'art. 266 cod. proc. pen., né il ricorrente ha evidenziato specifiche e concrete violazioni dei diritti fondamentali idonee a integrare l'invalidità della prova acquisita secondo quanto indicato nelle lettere e) e f) sopra riportate.

Né, risultano rilevanti le decisioni evocate dal ricorrente ed in particolare la sentenza della Corte di Giustizia della UE nella causa C-670/22 depositata il 30/04/2024, che, secondo l'assunto della difesa, implicherebbe il superamento dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite. 15La richiamata decisione, intervenuta con specifico riferimento all'art. 31 della Direttiva dell'UE in materia di ordine di indagine europeo, ha affermato che l'infiltrazione in apparecchi terminali, diretta ad estrarre dati relativi al traffico, all'ubicazione e alle comunicazioni, costituisce un'intercettazione di comunicazioni e soggiace all'applicazione dell'art. 31 della direttiva 2014/41/UE e che ogni richiesta connessa ad un'operazione del genere deve essere notificata all'autorità a tal fine designata dallo Stato membro in cui si trova la persona sottoposta alla captazione (c.d.

"Stato di notificazione") e che, infine, qualora lo Stato membro che abbia interesse al compimento dell'intercettazione non riesca ad individuare l'autorità competente dello Stato di notificazione, comunicherà con qualsiasi autorità che riterrà idonea ai fini dell'accertamento.

Tale profilo è stato esaminato dalla sentenza delle Sezioni Unite "Giorgi" che, al par.

15.5.2. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto, dopo avere precisato che alla disciplina dell'art. 31 della direttiva è stata data attuazione con l'art. 44 del d.lgs. n. 108 del 2017, ha indicato come «nell'ordinamento italiano, sulla base della disciplina di cui all'art. 31 Direttiva 2014/41/UE, l'inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte da autorità di altro Stato ed effettuate nei confronti di persone il cui «indirizzo di comunicazione» è attivato in Italia sussiste solo se l'autorità giudiziaria italiana rileva che le captazioni non sarebbero state consentite «in un caso interno analogo», perché disposte per un reato per il quale la legge nazionale non prevede la possibilità di ricorrere a tale mezzo di ricerca della prova».

Presupposto, questo, non sussistente nel caso in esame posto che, come già evidenziato, il procedimento seguito per l'acquisizione a mezzo O.E.I. delle chat criptate utilizzate quali gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente è legittimo, concernendo delitti (art. 74 T.U.

Stup.) per i quali nell'ordinamento interno può essere disposta l'intercettazione ai sensi dell'art. 266 cod. proc. pen., né il ricorrente ha evidenziato specifiche e concrete violazioni dei diritti fondamentali idonee a integrare l'invalidità della prova acquisita secondo quanto sopra precisato.

Correttamente poi nell'ordinanza impugnata si è affermato che le eventuali violazioni del procedimento acquisitivo svoltosi in Francia, rispetto alla disciplina processuale ivi vigente, avrebbero dovute essere eccepite dinanzi all'[OSCURATO:PERSONA] giudiziaria francese.

Questa Corte ha infatti già avuto modo di affermare che "[i]n tema di ordine europeo di indagine, non può dedursi dinanzi al giudice dello Stato di emissione l'acquisizione illegittima, in quanto avvenuta in violazione del diritto di difesa e del disposto dell'art. 6 Convenzione EDU, degli esiti di intercettazioni trasmessi da un'autorità giudiziaria straniera, nel caso in cui non si provi il previo esperimento 16dei rimedi impugnatori previsti nello Stato di esecuzione. (Fattispecie in cui la Corte ha valutato immune da censure la decisione con la quale si erano ritenuti utilizzabili gli esiti delle intercettazioni della messaggistica scambiata attraverso la piattaforma "Sky-Ecc", trasmessi dall'[OSCURATO:PERSONA] francese a quella italiana mediante ordine europeo di indagine, nel rispetto del principio della proporzione, stante la gravità dei delitti di narcotraffico oggetto di indagine, la necessità delle prove richieste e la sussistenza di elementi concreti che giustificavano l'emissione dell'ordine in oggetto) (Sez. 6, n. 524 del 23/10/2025, dep. 08/01/2026, Rv. 289192-01).

5.4. Del tutto generica è, infine, la doglianza, pure disattesa dal Tribunale con motivazione immune da censure, incentrata sulla mancata messa a disposizione della parte dei file di log.

Va premesso che le Sezioni Unite civili di questa Corte, con la pronuncia n. 22302 del 4/08/2021, relativa ad un procedimento disciplinare a carico di un magistrato, riferendosi ai supporti materiali delle intercettazioni, ha affermato - sinteticamente ma con efficacia - che "tali devono intendersi, in caso di intercettazione tramite captatore informatico, oltre ai nastri registrati, anche i supporti informatici dei "file di log" contenenti le indicazioni relative alle captazioni, alle registrazioni e al relativo ascolto".

Dalla piena equiparazione tra file di log e nastri registrati, così riconosciuta dalle Sezioni Unite e ribadita, di recente, da questa Corte con sentenza resa da Sez. 3, n. 18464 del 26/02/2025, non mass, consegue l'applicabilità, anche ai primi, della giurisprudenza in forza della quale in tema di intercettazioni la richiesta del difensore di accesso ai supporti, magnetici o Informatici, contenenti la registrazione di conversazioni telefoniche utilizzate nella ordinanza cautelare comporta l'ineludibile obbligo per ii pubblico ministero di provvedere In tempo utile rispetto all'udienza del tribunale dei riesame garantendo il diritto di difesa in favore di tutti i coindagati istanti, essendo tuttavia onere della difesa chiedere tempestivamente e con istanza specifica e puntuale, non meramente esplorativa, all'Ufficio di procura la copia di detti file.

Nel caso di specie, come evidenziato dal Tribunale, il difensore non ha né allegato né documentato una specifica richiesta in tal senso, limitandosi a sollevare una generica eccezione di inutilizzabilità.

Né tale onere, che si articola sotto il duplice profilo della prova sia della tempestiva richiesta rivolta al Pubblico ministero, sia dell'omesso o ritardato rilascio della documentazione richiesta, è stato soddisfatto con l'odierno ricorso, con conseguente inammissibilità della relativa censura (cfr. tra le tante, Sez. 6, n. 27865 del 25/06/2025, Rv. 288427-01; Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273).

176. Le doglianze inerenti le esigenze cautelari, prospettate con il sesto motivo di ricorso, sono generiche perché non si confrontano con la motivazione resa sul punto dal Tribunale che, con argomentazioni tutt'altro che carenti o illogiche, ha confermato il concreto e attuale rischio di reiterazione di analoghe condotte criminose, avuto riguardo gravità e reiterazione delle condotte oggetto di contestazione provvisoria ed alla mancanza di elementi idonei a superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. operante nel caso di specie, essendo l'indagato gravemente indiziato di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 D.p.r. 309/90 aggravata dal metodo mafioso.

Il Tribunale ha tenuto in debito conto quanto sottolineato dalla difesa in ordine al tempo trascorso dalla data di consumazione dei reati contestati, rilevando sul punto che il reato associativo è contestato in forma aperta, trattandosi di reato associativo, sino alla data della richiesta cautelare e che l'associazione a delinquere di cui [OSCURATO:PERSONA] ha fatto parte ha dimostrato di essere particolarmente radicata, sul territorio ed impermeabile alle attività repressive dell'[OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha inoltre sottolineato la mancanza di indicatori che depongano per un contegno processuale collaborativo dell'indagato, che allo stato risulta latitante, o una presa di distanza dagli ambienti criminali di riferimento e che comunque non risultano (né sono stati addotti dalla difesa) elementi concreti che consentano di affermare che l'indagato, già gravato da plurime condanne per numerosi reati contro il patrimonio, lesioni, personali e resistenza a pubblico ufficiale, abbia medio tempore mutato il suo stile di vita, rimarcando come, rispetto al reato di cui all'art. 74 DPR 309/90, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo ed esclusivamente all'operatività dell'associazione, né alla data ultima del reati-scopo, ma ha ad oggetto la probabile commissione di reati della stessa specie che siano espressione del grado di professionalità e di inserimento nel circuito criminale di ciascun associato in quanto portatore di una pericolosità "qualificata" desumibile dall'inserimento nell'associazione di appartenenza.

Le censure formulate con l'odierno ricorso, incentrate sull'unico rilievo del c.d. tempo silente, non sono idonee a revocare in dubbio la tenuta logica delle argomentazioni, fondate su plurimi e specifici dati di fatto, poste a base del giudizio di sussistenza e attualità delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura della sola custodia cautelare in carcere, Né rilevano in senso contrario le pronunce di questa Corte che, secondo la prospettazione del ricorso, sarebbero intervenute in relazione a soggetti asseritamente indagati nel medesimo procedimento.

Ed invero, in tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da18 ,esprimere ex art. 274 cod. proc. pen., con particolare riguardo al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato da ognuno dei concorrenti alla realizzazione dell'illecito, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi, pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato. (Sez. 4, n. 13404 del 14/02/2024, Rv. 286363-01).

7. L'esame dei motivi nuovi rimane assorbito dalle argomentazioni spese con riferimento alle censure già esaminate ai punti che precedono.

8. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (latitante come da decreto del 23/02/2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] /1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Roma che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 74 DAI -. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) nonché a plurime ipotesi di cessione di sostanza stupefacente contestate ai capi 11 (cessione di sei chilogrammi di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); 13 (cessione di quarantasei chilogrammi di hashish marchio Hublot a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); 34 (cessione di quattro chilogrammi di cocaina a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); 37 (cessione di ventuno chilogrammi di hashish a soggetti non identificati, in concorso con [OSCURATO:PERSONA]); 59 (cessione di ottantotto chilogrammi di hashish a [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 2. Avverso l'ordinanza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, articolando sei motivi di ricorso, di seguito sintetizzati, conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, sono stati dedotti violazione di legge in relazione all'art. 405 cod. proc. pen. e carenza di motivazione quanto al rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine relativi all'acquisizione delle chat, delle attività di osservazione e di ogni altro atto investigativo derivato, tutti eseguiti in violazione degli artt. 190, 405, 335 cod. proc. pen., 3, 24, 111 e 117 Cost, e 6 CEDU in relazione ai principi di ragionevole durata del processo, di parità delle armi tra accusa e difesa e, in ultima analisi del giusto processo. Il Tribunale ha rigettato l'eccezione incentrata sulla prova della mancata iscrizione dell'indagato ex art. 335 cod. proc. peri. rilevando che l'eccezione non ha tenuto conto della effettiva iscrizione del nome dell'indagato avvenuta in data 15/12/2023. Dopo avere escluso l'applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 in materia di retrodatazione, evocando la disciplina transitoria dettata dall'art. 88-bis del d.lgs. n. 150 del 2022 cit, ha ritenuto che la mancata o ritardata iscrizione non rileva ai fini della tardività degli atti di indagine compiuti o né incide sulla loro utilizzabilità posto che l'obbligo di iscrizione nasce al momento in cui emergono elementi indizianti e non meri sospetti, rientrando tale valutazione della discrezionalità insindacabile del pubblico ministero, ed ha aggiunto che neppure si pone un problema di inutilizzabilità delle intercettazioni, consentite anche nei confronti di sospettati non iscritti. Il Tribunale non ha tenuto conto: 2a) dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di inutilizzabilità degli atti di indagine eseguiti in assenza di previa iscrizione dell'indagato, affermata anche in caso di omessa richiesta di riapertura delle indagini in relazione a delitti di natura permanente quali quelli associativi; b) della stretta correlazione tra corretta iscrizione, decorrenza del termine di indagine e della conseguente durata dei termini, il cui rispetto non soggiace ad alcuna discrezionalità del pubblico ministero, tenuto a chiedere la proroga tempestivamente prima della loro scadenza ove ne sussistano i presupposti; con altrettanta tempestività il PM è tenuto a iscrivere l'indagato nel registro notizie di reato; c) della circostanza che la discrezionalità del pubblico ministero nella fase della iscrizione non è, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, insindacabile, essendo invece desumibile dalla legge delega Cartabia la conferma della necessaria responsabilizzazione dell'organo requirente proprio nella fase della iscrizione; d) della giurisprudenza di legittimità che ha affermato più volte il principio secondo cui la modifica normativa della legge processuale deve ritenersi immediatamente applicabile, avuto riguardo al momento non della acquisizione bensì della valutazione della prova, momento in cui, nel caso in esame, avrebbe dunque dovuto trovare applicazione la nuova disciplina in materia di iscrizione e retrodatazione introdotta con il d.lgs. n. 150 del 2022 cit.; c) della contrarietà rispetto agli artt. 6 e 7 CEDU di norme interne che regolamentino diversamente, rispetto al principio appena evocato, l'iter procedimentale, ivi compreso l'art. 11 delle preleggi, richiamato in motivazione dal Tribunale a sostegno del rigetto della eccezione. 2.2. Con il secondo motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. per assenza di autonoma motivazione in ordine alla contestata partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90 e per carenza indiziaria. La difesa, in sede di riesame, aveva eccepito la violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. per assenza di autonoma valutazione in ordine alla riconducibilità della condotta contestata a quella di partecipazione, cui il G.i.p. aveva dedicato poche righe. Manca, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la dimostrazione che il Giudice, con la pur consentita motivazione per relationem, abbia preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione. Il Tribunale avrebbe, di conseguenza, dovuto annullare il provvedimento genetico. 2.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 7, 9, 10 e 12 CEDU e omessa motivazione relativamente alle fattispecie 3contestate nonché violazione del principio di prevedibilità della condotta di partecipazione con riferimento al fornitore della sostanza e del principio di offensività. Il ricorrente avrebbe posto in essere i reati fine in un arco temporale coincidente con singole date senza che in nessuna di tali occasioni sia stato riscontrato il possesso di sostanze stupefacenti da parte dell'indagato. Il Tribunale, sul punto, è incorso in un travisamento dei dati, confondendo l'ID riconducibile all'indagato. Non è, comunque, dimostrata l'attribuibilità all'indagato dell'/D indicato in motivazione, posto che tale dato risulterebbe da una scheda riepilogativa del 7/2/2021 predisposta dalla polizia giudiziaria in cui si dà conto di avere constatato, in occasione del controllo, la presenza di diversi soggetti maschili. Inoltre, il soggetto utilizzatore dell'/D attribuito all'indagato nella conversazione richiamata dal Tribunale fa riferimento alla detenzione subita per circa due anni presso il carcere di Bologna, laddove risulta accertato che l'indagato è stato detenuto solo per qualche mese. Il Tribunale, dunque, nel ritenere accertata l'identificazione dell'indagato quale autore delle condotte contestate, ha reso una motivazione illogica e contrastante con i dati di fatto. In ogni caso, anche la presunta commissione dei reati fine non vale a ritenere dimostrata la partecipazione all'associazione che, quanto all'indagato, non risulta provata ed è anzi smentita dalla sporadicità delle condotte di cessione, commesse tutte in un ristretto arco temporale. Né può ritenersi sussistente, in questo caso, la necessaria prevedibilità della condotta, nella parte in cui la mera cessione di sostanze stupefacenti viene considerata quale prova della condotta di partecipazione all'associazione, in contrasto, peraltro, con il principio di offensività quale elaborato dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale. Sulla relativa censura, il Tribunale tace. 2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 6 CEDU nonché 14 e 31 della direttiva 2014/41/UE del 3/4/2014 relativa all'Ordine europeo di indagine, con specifico riferimento all'omesso accoglimento dell'eccezione relativa alla mancata trasmissione al Tribunale dei file di log relativi all'attività svolta all'estero. Le contestazioni mosse all'indagato coincidono con il contenuto delle chat acquisite agli atti, che tuttavia sono inutilizzabili per violazione di legge conseguente all'omessa acquisizione dei file di log, considerati dalla giurisprudenza quali elementi tecnici equiparabili alle registrazioni audio ed anzi "vere e proprie impronte digitali". Da tale omissione deriva la violazione anche dei principi sanciti dalla CEDU, di cui non ha tenuto conto neppure la sentenza delle Sezioni Unite 4della Corte di cassazione del 29/02/2024, e che sono invece desumibili dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Sul punto, il Tribunale, nell'omettere anche solo di richiedere informazioni sulle modalità di acquisizione da parte dello Stato estero delle chat, mostra di aderire ad una interpretazione superata, posto che afferma l'irrilevanza di ogni questione a fronte della trasmissione di un Ordine europeo di investigazione, e non tiene conto di quanto affermato dalla Corte di giustizia che, con la decisione del 30/04/2024, ha sottolineato che la legittimità dell'emissione dell'OIE è subordinata alla esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di chi è interessato al procedimento in corso, ribadendo la necessità di un controllo giurisdizionale sui diritti fondamentali della persona interessata, che devono disporre di mezzi di impugnazione equivalenti a quelli disponibili nel caso interno. 2.5. Con il quinto motivo sono stati denunciate violazione del diritto alla prova e illogicità della motivazione in ordine alla eccepita inutilizzabilità delle chat per mancata trasmissione al Tribunale e messa a disposizione dei file di log, in conseguenza della quale la difesa non ha avuto accesso agli elementi di prova a suo carico e lo stesso Tribunale non ha potuto verificare la legittimità dell'acquisizione delle chat. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato il rilievo dei file di log, quali elementi equiparabili alle registrazioni audio suscettibili di assumere una particolare importanza nello svolgimento dell'attività investigativa. Ne deriva la violazione del diritto di difesa e del principio della parità delle armi, limitato dalla regolamentazione interna, che risulta essere in contrasto con gli artt. 111 Cost. e 6 CEDU. Proprio per tali motivi, la difesa aveva sollecitato il Tribunale a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 89-bis disp. att. cod. proc. pen. per violazione artt. 111, 117 Cost. e 6 CEDU laddove la disposizione venga interpretata nel senso di limitare il diritto pieno ed incondizionato all'accesso alla prova. 2.6. Con il sesto motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 275 e 292 cod. proc. pen., difettando ogni motivazione, in ordine alla posizione dell'indagato, quanto alla effettiva sussistenza e attualità delle esigenze cautelari nonché quanto all'adeguatezza della misura inframuraria. Nessuna considerazione è stata formulata quanto alla rilevanza del c.d. tempo silente, nonostante l'assenza, a partire dal 2019, di contatti tra l'indagato e i presunti sodali e il consistente periodo di tempo intercorso tra la commissione dei fatti, che sebbene contestati in forma aperta, risulterebbero comunque commessi sino al 2019, e l'ordinanza di applicazione della misura cautelare del 3/06/2025. Proprio sulla base delle suindicate circostanze, l'ordinanza genetica erta stata annullata dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 27887 del 11/11/25, in 5relazione alla posizione di uno dei coindagati nel medesimo procedimento, non essendo emerse a carico di costui condotte commesse nei cinque anni successivi ai fatti contestati che fossero sintomatiche della perdurante pericolosità. Manca, altresì, ogni valutazione in ordine alla ritenuta inadeguatezza di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere, in violazione dell'art. 275 comma 3-bis cod. proc. pen. che impone al giudice di indicare le specifiche ragioni per le quali non ritiene idonea la misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, anche avuto riguardo al tempo trascorso dalle condotte contestate. In ogni caso l'assenza di contatti dell'indagato dal 2019 con i presunti sodali e il tempo trascorso, imponevano quantomeno l'applicazione degli arresti domiciliari presso l'abitazione della famiglia dell'indagato, normo inserita e residente sul territorio dello Stato. 3. Con memoria del 6/06/2026 il difensore del ricorrente ha formulato due motivi nuovi. 3.1. Con il primo motivo nuovo, è stata dedotta violazione dell' art. 6 CEDU quanto al principio dell'equo processo e di effettività del ricorso per cassazione in ragione dell'assenza nel fascicolo degli atti processuali, e conseguente violazione del principio della necessaria motivazione del provvedimento, stante il mancato inserimento nel fascicolo destinato alla Corte di cassazione, contenente soltanto il provvedimento del riesame, l'atto di ricorso e i relativi allegati, degli atti investigativi necessari ad un effettivo controllo della legittimità del provvedimento cautelare e dei numerosi motivi di impugnazione, in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Strasburgo e dalla Corte di Giustizia europea 3.2. Con il secondo motivo nuovo, nel ribadire le argomentazioni già esposte con il quarto motivo del ricorso originario, il difensore richiama integralmente e allega le sentenze emesse dai Tribunali europei che hanno ritenuto inutilizzabili le prove in relazione a fattispecie in cui, in ragione del mancato accesso alle modalità di acquisizione dei file di log e della conseguente impossibilità di esercitare il diritto sancito dagli artt. 14 e 31 della Direttiva 2014/41/UE relativa all'Ordine europeo di indagine, si è ritenuto violato l'art. 6 CEDU. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato, fermi i plurimi profili di inammissibilità delle censure dedotte, e va rigettato. 62. Il primo motivo è infondato. L'ordinanza impugnata, con motivazione esaustiva e immune da censure, ha compiutamente esaminato e correttamente disatteso l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine che l'odierno ricorrente assume conseguire dal ritardo nella iscrizione dell'indagato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. 2.1. Preliminarmente, il Tribunale ha correttamente rilevato che la questione posta dal difensore in sede di riesame sconta un vizio di fondo, legato alla erronea prospettazione della mancata iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] nel registro delle notizie di reato, smentita dalla presenza in atti del provvedimento in data 15/12/2023 con il quale il Pubblico Ministero aveva aggiornato le iscrizioni nel registro degli indagati, inserendovi il nominativo dell'odierno ricorrente ed indicando i reati a lui ascritti. 2.2. Il Tribunale ha, poi, analizzato l'ulteriore questione, pure posta in sede di riesame e ribadita con l'odierno ricorso, dell'applicabilità della disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 150 del 2022 cit. in tema di iscrizione nel registro delle notizie di reato, con specifico riferimento sia alle modifiche introdotte all'art. 335 cod. proc. pen. sia alla previsione del nuovo istituto della retrodatazione previsto dall'art. 335-quater cod. proc. pen., che ha delineato un meccanismo di controllo circa la tempestività o tardività dell'iscrizione del nome dell'indagato nel registro di cui all'art. 335 cit., di cui ha escluso l'applicazione al caso di specie con argomentazioni giuridicamente corrette. 2.3. Quanto alle modifiche introdotte con la c.d. riforma Cartabia, il primo intervento, per quanto qui rileva, ha riguardato l'art. 335 cit., che stato modificato mediante la sostituzione del primo comma con il seguente: «Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto». Sono stati, inoltre, inseriti, i commi 1-bis ed 1-ter, i quali dispongono, rispettivamente che «Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico» (comma 1-bis) e che «Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all'atto di disporre l'iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata» (comma 1-ter). E' stato Introdotto, inoltre, l'articolo 335-quater (Accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato) che disciplina l'accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato su richiesta della persona sottoposta alle indagini7 ,e sulla base di una procedura partecipata, attivata, a pena di inammissibilità, entro venti giorni da quello in cui la persona sottoposta alle Indagini ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo nell'iscrizione ed indicando le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dal quali è desunto il ritardo. La legge 30 dicembre 2022 n. 199, di conversione del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, oltre a disporre (art. 6) in via di urgenza il differimento al 30 dicembre 2022 dell'entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022, ha anche introdotto il nuovo art. 88-bis, recante disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, in relazione alle notizie di reato già iscritte a tale data ovvero iscritte successivamente ma relative a procedimenti connessi o per determinati reati collegati a livello investigativo (art. 5-sexies). La norma così dispone: «1. Le disposizioni degli articoli 335-quater, 407- bis e 415-ter del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 335-quater del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Nei procedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 405, 406, 407, 412 e 415-bis del codice di procedura penale e dell'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto». La ratio della disposizione è quella di evitare eventuali distorsioni in sede applicativa in conseguenza della contestuale applicazione di regimi diversi nell'ambito di un medesimo procedimento ovvero effetti negativi sulle indagini in corso per effetto dell'introduzione dei nuovi rimedi e meccanismi previsti dalla riforma in relazione all'esercizio dell'azione penale; per tale motivo la norma prevede il differimento per tali procedimenti dell'applicazione delle nuove disposizioni procedurali introdotte dal decreto in materia di retrodatazione su richiesta di parte in caso di ingiustificato ed inequivocabile ritardo nell'iscrizione8 ,nel registro delle notizie di reato (art. 335-quater); di forme e termini per l'avvio dell'azione penale (art. 407-bis); di rimedi alla stasi del procedimento dovuta alla mancata tempestività dell'esercizio dell'azione penale (art. 415-ter). Come precisato nella Relazione illustrativa alla legge di conversione n. 199 del 2022, le nuove disposizioni sulla retrodatazione a richiesta di parte, nel caso di inequivocabile ritardo nell'iscrizione della notizia di reato nel relativo registro, di cui all'articolo 335-quater cit., si applicheranno solo con riferimento alle iscrizioni di reati commessi dopo l'entrata in vigore della riforma (cfr. sul tema Relazione dell'Ufficio del Massimario n.2/2023 del 5 gennaio 2023). 2.4. Del tutto conseguenziale è la conclusione che da tale quadro normativo trae il Tribunale quanto all'inapplicabilità della disciplina della retrodatazione alla vicenda in esame, nella quale (sulla base di quanto documentato dallo stesso difensore), la prima iscrizione nel registro di notizie di reato che ha dato vita al procedimento penale è avvenuta il 22/10/2019, con successive integrazioni del 20/11/2019 e del 26/02/2020, sino ad arrivare all'ultima del [OSCURATO:DATA_NASCITA], disposta con riferimento al nominativo dell'odierno ricorrente per reati commessi sino al 2019, con conseguente applicazione, ratione temporis della disciplina previgente. Sul punto va, infatti, ribadito il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui "[n'accertamento della tempestività dell'iscrizione della notizia di reato ai sensi dell'art. 335-quater, comma 5, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 15, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non può essere operato quando l'iscrizione nel registro degli indagati sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore di tale disposizione, ma nell'ambito di un procedimento già pendente per uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, cod. proc. pen. commesso in epoca antecedente, ancorché in permanenza attuale." (Sez. 6, Sentenza n. 39681 del 10/09/2024, Rv. 287042-01) Non applicandosi la norma processuale sopravvenuta, il principio a cui deve farsi riferimento, come già affermato da questa Corte in relazione ad una fattispecie analoga con sentenza resa da Sez. 6, n. 45843 del 5/09/2024, non mass, "è quello per cui il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al G.i.p. sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma terzo, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l'iscrizione (Sez. U., n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244376)". 9Né la ritardata iscrizione nel registro degli indagati, secondo l'orientamento di legittimità consolidatosi nel sistema previgente alle modifiche in esame, determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine posti in essere fino al momento dell'effettiva iscrizione, poiché in tal caso il termine di durata massima delle indagini preliminari previsto dall'art. 407 cod. proc. pen., al cui scadere consegue rinutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla (Sez. Un, n. 16 del 21/06/2000, 16, Tammaro; Sez. 4, n. 39511 del 22 giugno 2004; Sez. 6, Sentenza n. 2818 del 02/10/2006, dep. 25/01/2007, Rv. 235726-01). 2.5. Ugualmente immuni da vizi sono le argomentazioni con le quali il Tribunale ha ritenuto la manifesta infondatezza della prospettata eccezione di illegittimità costituzionale della normativa nazionale che, ove interpretata nel senso accreditato dal Tribunale del riesame, sarebbe, nella prospettiva ribadita dall'odierno ricorrente, in contrasto con gli artt. 117, Cost e 6 CEDU. Nel caso di specie, infatti, non viene in considerazione il tema della successione di leggi nel tempo e della conseguente necessità di applicazione del principio tempus regit actum, evocato dalla difesa a fondamento dell'eccezione nella parte in cui invoca l'applicazione della disciplina introdotta dalla riforma Cartabia, sussistendo, sul punto, una espressa disciplina transitoria dettata dal legislatore, laddove l'art. 11 delle preleggi impone di fare riferimento alla normativa vigente al momento in cui deve essere svolta l'attività processuale oggetto della modifica solo in mancanza di specifica disposizione transitoria che statuisca in senso contrario. 2.6. Del tutto condivisibile è, peraltro, il rilievo del Tribunale in ordine all'assoluta genericità dell'istanza formulata dalla difesa, non solo perché basata sul presupposto, infondato, della mancata iscrizione dell'indagato, ma soprattutto in ragione dell'omessa formulazione della medesima istanza nei termini prescritti, a pena di inammissibilità, dalla stessa disposizione (art. 335-quater cod. proc. pen.) di cui il ricorrente invoca l'applicazione, in difetto di indicazione circa il momento in cui il pubblico ministero avrebbe dovuto iscrivere tempestivamente il nome dell'indagato, delle ragioni che sorreggono l'istanza e degli atti del procedimento, da cui è possibile desumere il ritardo dell'iscrizione. Ciò che refluisce, peraltro, negativamente anche sul giudizio di rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale nel procedimento. 3. Il secondo motivo, incentrato sull'assunto della violazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. per assenza di autonoma motivazione in ordine alla 10contestata partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90 e per carenza indiziaria, è manifestamente infondato. Il Tribunale ha, infatti, risposto adeguatamente all'eccezione della difesa, rimarcando come il G.i.p., pur legittimamente motivando per relationem, abbia mostrato di avere autonomamente valutato il materiale indiziario sottoponendolo a vaglio critico tanto da rigettare in parte la richiesta del pubblico ministero. In particolare, il Tribunale ha evidenziato che, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa, il G.i.p. aveva proceduto alla ricostruzione dei fatti alternando ai richiami alla richiesta cautelare passaggi argomentativi autonomi, contenenti le valutazioni sul materiale indiziario, anche con specifico riferimento al delitto di cui all'art. 74 D.p.r. 309/90, in relazione al quale, dopo avere esposto i principi, di diritto in materia di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il primo giudice aveva esposto compiutamente le ragioni per le quali ha ritenuto nel l'esistenza e operatività della contestata associazione, per poi esaminare le singole posizioni. Sul punto viene evidenziato che, con riguardo alla posizione dell'odierno ricorrente, nell'ordinanza genetica risultavano valorizzati plurimi elementi a riscontro della intraneità dell'odierno ricorrente all'associazione, tra i quali: le emergenze investigative relative al capo 11 della contestazione provvisoria, ritenute di specifico rilievo in ordine alla natura dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], braccio destro del capi dell'organizzazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed organizzatore dell'attività; l'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nella chat di gruppo, cui partecipavano, tra gli altri i due [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ovvero le persone più vicine ai capi, evidenziando come essa fosse una "chat permanente", destinata a scambi comunicativi tra i sodali non limitati all'organizzazione di un singolo episodio di importazione o distribuzione dello stupefacente e tale dunque da riflettere la solidità del rapporti tra i componenti dell'organizzazione; la natura dei compiti affidati a [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'organizzazione, ben definiti e strutturati, ed il conseguente contributo fondamentale per la tenuta del sodalizio; la commissione di plurimi reati scopo aventi ad oggetto quantitativi considerevoli di sostanze stupefacenti, tali da attestare, per la loro connotazione, il ruolo specifico funzionale all'associazione ed alle sue dinamiche operative e di crescita criminale e l'immanente coscienza e volontà dell'indagato di far parte dell'organizzazione. Il Tribunale ha, infine, rilevato che anche quanto alle esigenze cautelari primo giudice aveva esaminato le singole posizioni degli indagati e, nello specifico, di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale aveva valorizzato, ai fini del giudizio sulla sussistenza del rischio di recidiva, il numero dei reati scopo contestati e il ruolo stabile e attivo all'interno dell'associazione, funzionale al mantenimento della stessa. 114. Il terzo motivo, incentrato sulla prospettata violazione degli artt. 7, 9, 10 e 12 CEDU e sull'omessa motivazione relativamente alle fattispecie contestate, nonché sulla violazione del principio di prevedibilità della condotta di partecipazione con riferimento al fornitore della sostanza e del principio di offensività, è inammissibile perché generico e sostanzialmente versato in fatto, oltre che, quanto all'asserita violazione della CEDU, prospettato per la prima volta in questa sede. In proposito va rilevato che l'ordinanza impugnata ha esposto nel dettaglio (pag. 11-13) tutte le risultanze dell'attività investigativa che hanno consentito di individuare il ricorrente quale utilizzatore degli ID a lui attribuiti e, di conseguenza quale autore delle condotte delittuose, ritornando (pag. 13), sul quadro indiziario e in particolare sul ruolo di partecipe del ricorrente alla contestata associazione (la cui esistenza non risulta contestata né con il riesame né con l'odierno ricorso) I risultati investigativi, secondo quanto analiticamente ricostruito sia nell'ordinanza genetica sia dal Tribunale, hanno dimostrato che l'associazione facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], composta da un numero rilevante di associati non solo legati da vincoli di parentela, è stata dedita (per un considerevole e congruo lasso di tempo) al mercato Illecito di stupefacenti di considerevole entità, essendo coinvolta nell'acquisto e nella cessione di un notevole quantitativo di stupefacente, frazionato in centinaia di singole dosi, cedute quotidianamente nella piazza di spaccio di [OSCURATO:PERSONA] (quartiere della Capitale), con un commercio in grado di assicurare ai sodali - organizzatori, pusher, vedette, custodi, fornitori, importatori - significativi profitti; il vincolo criminale esistente tra gli associati - sotto forma di solidarietà é cooperazione - si rivela, inoltre, nelle comuni decisioni inerenti il recupero del corrispettivi derivanti dalle cessioni, nella gestione comune degli incidenti connessi agli arresti ed alle attività dì repressione poste In essere dalla polizia mediante la sostituzione del "capi piazza" o del "pusher", nell'assistenza al sodali in caso di detenzione (pag. 17 e seg. dell'ordinanza impugnata). Quanto alla partecipazione del ricorrente, il Tribunale, dopo avere richiamato l'ordinanza genetica quanto alla ricostruzione dei singoli episodi, ha valorizzato plurimi elementi di indubbio valore indiziario quali: a) l'avere utilizzato telefoni criptati come altri capi ed organizzatori dell'associazione, b) l'avere aver fatto parte di una chat di gruppo cui partecipavano altri organizzatori dell'associazione, quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e l'essere in rapporti stretti con quest'ultimo, braccio destro dei [OSCURATO:PERSONA]; 12e) la conoscenza di [OSCURATO:PERSONA], soggetto deputato, per conto dell'organizzazione, allo stoccaggio ed alla consegna dello stupefacente; d) la conoscenza del luogo di custodia dello stupefacente (ovvero il box gestito da [OSCURATO:PERSONA]); e) l'essersi reso autore di numerosi reati-fine (la cui ricostruzione in fatto, riportata nell'ordinanza, non è neppure contestata dall'odierno ricorrente), nel ruolo di fornitore di considerevoli quantitativi di stupefacenti di diversa tipologia (ovvero, rispettivamente nei diversi epidosi contestati: sei chilogrammi di cocaina, quarantasei chilogrammi di hashish, quattro chili di cocaina, 88 chili di hashish - assicurando, quindi, in modo stabile la fornitura del narcotico, necessario per la funzionalità dell'associazione. (cfr. pag. 20 e seg. del provvedimento impugnato) Si tratta di motivazione la cui logicità e completezza non è inficiata dalle generiche censure del ricorrente, sostanzialmente volte a sollecitare a questa Corte un diverso apprezzamento delle emergenze investigative, precluso in sede di legittimità. 5. Le censure prospettate con il quarto e quinto motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili perché manifestamente infondate e, in parte, anche generiche. 5.1. È manifestamente infondato l'assunto dell'inutilizzabilità delle chat in ragione dell'omessa trasmissione al Tribunale e della conseguente mancata messa a disposizione della parte dei file di log. Risulta dall'impugnata ordinanza che le indagini si sono sviluppate attraverso attività di intercettazione ambientale, servizi di osservazione e controllo, acquisizione di dati mediante la promozione di appositi OIE finalizzati alla trasmissione dei dati investigativi acquisiti da [OSCURATO:PERSONA] straniere, nella specie le chat intercorse tra gli indagati attraverso i sistemi "ENCROCHAT" e [OSCURATO:PERSONA]". In particolare, nel procedimento in esame risultano confluiti i dati ottenuti attraverso appositi OIE indirizzati dall'[OSCURATO:PERSONA] giudiziaria italiana all'[OSCURATO:PERSONA] francese che - quale Stato di esecuzione - ha provveduto a trasmettere quanto acquisito nell'ambito di procedimenti instaurati davanti l'[OSCURATO:PERSONA] di quello Stato (Procura di Lille per "ENCROCHAT" e Procura di Parigi per [OSCURATO:PERSONA]") in relazione alla repressione di crimini relativi al narcotraffico, al traffico di armi, riciclaggio, terrorismo ed alla tratta di esseri umani (reati, dunque, riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 51 cod proc. pen.). Grazie alla formazione di specifiche task force operative, create a seguito della violazione del server di "ENCROCHAT" e "[OSCURATO:PERSONA]", con adesione dell'Italia agli [OSCURATO:PERSONA] "EMMA95" e "LIMIT" - rispettivamente relativi ad "ENCROCHAT" e "[OSCURATO:PERSONA]" e attraverso l'accesso al canale SIENA erano stati conseguiti pacchetti di intelligence 13relativi al contenuto delle chat. Alla cooperazione tra gli organi inquirenti era seguita la cooperazione tra le [OSCURATO:PERSONA], attraverso la promozione, nel corso delle investigazioni, di appositi OIE veicolati attraverso EUROJUST alle autorità francesi. Nell'ipotesi specifica gli inquirenti - acquisite le chat - avevano provveduto ad analizzarle e ad incrociare i dati con le risultanze delle attività tecnico/dinamiche permettendo così di ricostruire le vicende criminose oggetto dell'indagine, attribuire i devices a ciascuno degli indagati attraverso l'incrocio sincronico dei dati del dispositivi, delle informazioni estrapolate, delle evidenze investigative provenienti dalie intercettazioni ambientali e dagli accertamenti effettuati attraverso servizi di osservazione o accertamenti attraverso le banche dati in uso alle forze dell'ordine, così da pervenire alla individuazione degli utilizzatori dei devices (come da schede identificative allegate all'informativa in atti). Quanto all'odierno ricorrente, risulta in particolare che nel periodo investigativo egli non è stato sottoposto ad attività tecnica, e la sua identificazione quale utilizzatore dell'[OSCURATO:PERSONA] "67GCBD" e "3AKMWH" è avvenuta sulla base di dati estrapolati dal contenuto delle chat. 5.2. Tanto premesso quanto alla ricostruzione dell'attività investigativa, deve osservarsi che le questioni poste dall'odierno ricorrente con i motivi in esame sono state risolte dalle Sezioni Unite (ud. 29/02/2024, sentenze n. 23755, Gjuzi, e n. 23756, Giorgi) che hanno affermato i seguenti principi: a) la trasmissione con ordine europeo di indagine (0.E.I.) del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nella disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen. In particolare, la sentenza "Giorgi" si è espressa in merito ai risultati di intercettazioni effettuate sulla piattaforma informatica criptata "Sky-ECC" e sui relativi "criptofonini", affermando che la loro acquisizione, per quanto già detto, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 234-bis cod. proc. pen., bensì nella disciplina di cui all'art. 270 cod. proc. pen.; b) in materia di 0.E.I., le prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste e acquisite dal pubblico ministero senza la necessità di preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle; 14c) l'emissione, da parte del pubblico ministero, di 0.E.I. diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria a norma dell'art. 6 direttiva 2014/41/UE, perché tale autorizzazione, nella disciplina nazionale relativa alla circolazione delle prove, non è richiesta per conseguire la disponibilità del contenuto di comunicazioni già acquisite in altro procedimento; d) la disciplina di cui all'art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, relativa all'acquisizione dei dati concernenti il traffico di comunicazioni elettroniche e l'ubicazione dei dispositivi utilizzati, si applica alle richieste rivolte ai fornitori del servizio, ma non anche a quelle dirette ad altra autorità giudiziaria che già detenga tali dati, sicché, in questo caso, il pubblico ministero può legittimamente accedere agli stessi senza chiedere preventiva autorizzazione al giudice davanti al quale intende utilizzarli (tale principio è stato formulato dalla sentenza "Gjuzi"); e) l'utilizzabilità del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, e trasmesse sulla base di 0.E.I., deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali, fermo restando che l'onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata; f) l'impossibilità per la difesa di accedere all'algoritmo utilizzato nell'ambito di un sistema di comunicazioni per criptare il testo delle stesse non determina una violazione dei diritti fondamentali, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, ed una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente. 5.3. Nel caso in esame, il procedimento seguito per l'acquisizione a mezzo O.E.I. delle chat criptate utilizzate quali gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente - procedimento del tutto identico a quello scrutinato dalle Sezioni Unite - è legittimo, concernendo delitti (art. 74 T.U. Stup.) per i quali nell'ordinamento interno può essere disposta l'intercettazione ai sensi dell'art. 266 cod. proc. pen., né il ricorrente ha evidenziato specifiche e concrete violazioni dei diritti fondamentali idonee a integrare l'invalidità della prova acquisita secondo quanto indicato nelle lettere e) e f) sopra riportate. Né, risultano rilevanti le decisioni evocate dal ricorrente ed in particolare la sentenza della Corte di Giustizia della UE nella causa C-670/22 depositata il 30/04/2024, che, secondo l'assunto della difesa, implicherebbe il superamento dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite. 15La richiamata decisione, intervenuta con specifico riferimento all'art. 31 della Direttiva dell'UE in materia di ordine di indagine europeo, ha affermato che l'infiltrazione in apparecchi terminali, diretta ad estrarre dati relativi al traffico, all'ubicazione e alle comunicazioni, costituisce un'intercettazione di comunicazioni e soggiace all'applicazione dell'art. 31 della direttiva 2014/41/UE e che ogni richiesta connessa ad un'operazione del genere deve essere notificata all'autorità a tal fine designata dallo Stato membro in cui si trova la persona sottoposta alla captazione (c.d. "Stato di notificazione") e che, infine, qualora lo Stato membro che abbia interesse al compimento dell'intercettazione non riesca ad individuare l'autorità competente dello Stato di notificazione, comunicherà con qualsiasi autorità che riterrà idonea ai fini dell'accertamento. Tale profilo è stato esaminato dalla sentenza delle Sezioni Unite "Giorgi" che, al par. 15.5.2. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto, dopo avere precisato che alla disciplina dell'art. 31 della direttiva è stata data attuazione con l'art. 44 del d.lgs. n. 108 del 2017, ha indicato come «nell'ordinamento italiano, sulla base della disciplina di cui all'art. 31 Direttiva 2014/41/UE, l'inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte da autorità di altro Stato ed effettuate nei confronti di persone il cui «indirizzo di comunicazione» è attivato in Italia sussiste solo se l'autorità giudiziaria italiana rileva che le captazioni non sarebbero state consentite «in un caso interno analogo», perché disposte per un reato per il quale la legge nazionale non prevede la possibilità di ricorrere a tale mezzo di ricerca della prova». Presupposto, questo, non sussistente nel caso in esame posto che, come già evidenziato, il procedimento seguito per l'acquisizione a mezzo O.E.I. delle chat criptate utilizzate quali gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente è legittimo, concernendo delitti (art. 74 T.U. Stup.) per i quali nell'ordinamento interno può essere disposta l'intercettazione ai sensi dell'art. 266 cod. proc. pen., né il ricorrente ha evidenziato specifiche e concrete violazioni dei diritti fondamentali idonee a integrare l'invalidità della prova acquisita secondo quanto sopra precisato. Correttamente poi nell'ordinanza impugnata si è affermato che le eventuali violazioni del procedimento acquisitivo svoltosi in Francia, rispetto alla disciplina processuale ivi vigente, avrebbero dovute essere eccepite dinanzi all'[OSCURATO:PERSONA] giudiziaria francese. Questa Corte ha infatti già avuto modo di affermare che "[i]n tema di ordine europeo di indagine, non può dedursi dinanzi al giudice dello Stato di emissione l'acquisizione illegittima, in quanto avvenuta in violazione del diritto di difesa e del disposto dell'art. 6 Convenzione EDU, degli esiti di intercettazioni trasmessi da un'autorità giudiziaria straniera, nel caso in cui non si provi il previo esperimento 16dei rimedi impugnatori previsti nello Stato di esecuzione. (Fattispecie in cui la Corte ha valutato immune da censure la decisione con la quale si erano ritenuti utilizzabili gli esiti delle intercettazioni della messaggistica scambiata attraverso la piattaforma "Sky-Ecc", trasmessi dall'[OSCURATO:PERSONA] francese a quella italiana mediante ordine europeo di indagine, nel rispetto del principio della proporzione, stante la gravità dei delitti di narcotraffico oggetto di indagine, la necessità delle prove richieste e la sussistenza di elementi concreti che giustificavano l'emissione dell'ordine in oggetto) (Sez. 6, n. 524 del 23/10/2025, dep. 08/01/2026, Rv. 289192-01). 5.4. Del tutto generica è, infine, la doglianza, pure disattesa dal Tribunale con motivazione immune da censure, incentrata sulla mancata messa a disposizione della parte dei file di log. Va premesso che le Sezioni Unite civili di questa Corte, con la pronuncia n. 22302 del 4/08/2021, relativa ad un procedimento disciplinare a carico di un magistrato, riferendosi ai supporti materiali delle intercettazioni, ha affermato - sinteticamente ma con efficacia - che "tali devono intendersi, in caso di intercettazione tramite captatore informatico, oltre ai nastri registrati, anche i supporti informatici dei "file di log" contenenti le indicazioni relative alle captazioni, alle registrazioni e al relativo ascolto". Dalla piena equiparazione tra file di log e nastri registrati, così riconosciuta dalle Sezioni Unite e ribadita, di recente, da questa Corte con sentenza resa da Sez. 3, n. 18464 del 26/02/2025, non mass, consegue l'applicabilità, anche ai primi, della giurisprudenza in forza della quale in tema di intercettazioni la richiesta del difensore di accesso ai supporti, magnetici o Informatici, contenenti la registrazione di conversazioni telefoniche utilizzate nella ordinanza cautelare comporta l'ineludibile obbligo per ii pubblico ministero di provvedere In tempo utile rispetto all'udienza del tribunale dei riesame garantendo il diritto di difesa in favore di tutti i coindagati istanti, essendo tuttavia onere della difesa chiedere tempestivamente e con istanza specifica e puntuale, non meramente esplorativa, all'Ufficio di procura la copia di detti file. Nel caso di specie, come evidenziato dal Tribunale, il difensore non ha né allegato né documentato una specifica richiesta in tal senso, limitandosi a sollevare una generica eccezione di inutilizzabilità. Né tale onere, che si articola sotto il duplice profilo della prova sia della tempestiva richiesta rivolta al Pubblico ministero, sia dell'omesso o ritardato rilascio della documentazione richiesta, è stato soddisfatto con l'odierno ricorso, con conseguente inammissibilità della relativa censura (cfr. tra le tante, Sez. 6, n. 27865 del 25/06/2025, Rv. 288427-01; Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273). 176. Le doglianze inerenti le esigenze cautelari, prospettate con il sesto motivo di ricorso, sono generiche perché non si confrontano con la motivazione resa sul punto dal Tribunale che, con argomentazioni tutt'altro che carenti o illogiche, ha confermato il concreto e attuale rischio di reiterazione di analoghe condotte criminose, avuto riguardo gravità e reiterazione delle condotte oggetto di contestazione provvisoria ed alla mancanza di elementi idonei a superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. operante nel caso di specie, essendo l'indagato gravemente indiziato di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 D.p.r. 309/90 aggravata dal metodo mafioso. Il Tribunale ha tenuto in debito conto quanto sottolineato dalla difesa in ordine al tempo trascorso dalla data di consumazione dei reati contestati, rilevando sul punto che il reato associativo è contestato in forma aperta, trattandosi di reato associativo, sino alla data della richiesta cautelare e che l'associazione a delinquere di cui [OSCURATO:PERSONA] ha fatto parte ha dimostrato di essere particolarmente radicata, sul territorio ed impermeabile alle attività repressive dell'[OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha inoltre sottolineato la mancanza di indicatori che depongano per un contegno processuale collaborativo dell'indagato, che allo stato risulta latitante, o una presa di distanza dagli ambienti criminali di riferimento e che comunque non risultano (né sono stati addotti dalla difesa) elementi concreti che consentano di affermare che l'indagato, già gravato da plurime condanne per numerosi reati contro il patrimonio, lesioni, personali e resistenza a pubblico ufficiale, abbia medio tempore mutato il suo stile di vita, rimarcando come, rispetto al reato di cui all'art. 74 DPR 309/90, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo ed esclusivamente all'operatività dell'associazione, né alla data ultima del reati-scopo, ma ha ad oggetto la probabile commissione di reati della stessa specie che siano espressione del grado di professionalità e di inserimento nel circuito criminale di ciascun associato in quanto portatore di una pericolosità "qualificata" desumibile dall'inserimento nell'associazione di appartenenza. Le censure formulate con l'odierno ricorso, incentrate sull'unico rilievo del c.d. tempo silente, non sono idonee a revocare in dubbio la tenuta logica delle argomentazioni, fondate su plurimi e specifici dati di fatto, poste a base del giudizio di sussistenza e attualità delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura della sola custodia cautelare in carcere, Né rilevano in senso contrario le pronunce di questa Corte che, secondo la prospettazione del ricorso, sarebbero intervenute in relazione a soggetti asseritamente indagati nel medesimo procedimento. Ed invero, in tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da18 ,esprimere ex art. 274 cod. proc. pen., con particolare riguardo al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato da ognuno dei concorrenti alla realizzazione dell'illecito, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi, pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato. (Sez. 4, n. 13404 del 14/02/2024, Rv. 286363-01). 7. L'esame dei motivi nuovi rimane assorbito dalle argomentazioni spese con riferimento alle censure già esaminate ai punti che precedono. 8. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta P.Q.M
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