CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10196/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] che ne ha dichiarato la responsabilità per il reato di cui all'art. 581 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale lamenta la violazione della legge penale in quanto la pena edittale sarebbe stata determinata in misura superiore al massimo edittale, è manifestamente infondato in quanto il primo Giudice ha irrogato la pena di euro 600 di multa, entro lo spazio edittale posto dall'art. 52, comma 2, lett. a) d. Igs. 274/2000 (compreso tra euro 258 ad euro 2.582); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la mancanza di motivazione posta alla base della determinazione del trattamento sanzionatorio, è generico e manifestamente infondato, in quanto il Giudice di merito ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) - evidenziando l'intensità del dolo dell'imputato - e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite di assunti patentemente generici e assertivi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso