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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 39351/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n.

Palermo [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 403/23 del Tribunale di Palermo del 20/04/2023 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Palermo, in parziale accoglimento dell'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dal Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per cessione di sostanze stupefacenti (artt. 99, 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. ' 7(- n. 309 del 1990), la misura degli arresti domiciliari in sostituzione di quella originariamente disposta dal G.i.p. della presentazione periodica alla polizia giudiziaria (art. 282 cod. proc. pen.).

La fattispecie oggetto dell'imputazione provvisoria riguarda il concorso nella cessione di circa 910 gr. di hashish in favore di tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avvenuta il 6 marzo 2020 e che, secondo quanto asserito in ricorso, è rimasto l'unico addebito contemplato nel provvedimento di chiusura delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. 2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, con un primo motivo di censura, deduce violazione di legge in relazione all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in ordine all'attualità del pericolo di recidiva nel reato in rapporto alla mancata valutazione dell'intercettazione del 6 marzo 2020 riportata a pag. 186 dell'ordinanza cautelare genetica con conseguente omessa motivazione sul punto.

Il ricorrente deduce l'assenza di contestualizzazione, vale a dire la mancata collocazione dell'episodio in un ambito strutturato e continuativo di traffico di sostanze stupefacenti, contrariamente a quanto, invece, ritenuto dal Tribunale, che ha valorizzato, su sollecitazione del Pubblico Ministero, i rapporti intrattenuti tra l'indagato con un esponente della famiglia di Cosa nostra di Bagheria (Pa), in persona di [OSCURATO:PERSONA], co-gestore della locale piazza di spaccio di sostanze droganti.

Sottolinea, inoltre, il ricorrente il mancato apprezzamento da parte del Tribunale delle citata telefonata in cui rappresentava la volontà di non essere coinvolto nel fatto ascrittogli, denotante quantomeno volontà di resipiscenza rispetto alla condotta illecita.

Con un secondo motivo di censura deduce, inoltre, vizi congiunti di motivazione in ordine alla ritenuta pericolosità sociale, omessa ogni valutazione in ordine alla regolarità dell'attività lavorativa attualmente svolta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere come tale rigettato.

2. [OSCURATO:PERSONA] osserva preliminarmente che per quanto il fatto in addebito risalga al mese di marzo del 2020 e nonostante sembri essere rimasto l'unico oggetto di contestazione (v. ricorso), nondimeno le valutazioni svolte dal Tribunale in ordine all'attuale pericolosità del ricorrente sfuggono alle critiche che questi le muove.

In estrema sintesi, ciò che nel provvedimento impugnato fonda la valutazione di perdurante pericolosità sociale di cui all'art. 274 cod. proc. pen. a consistente distanza dalla commissione del fatto di reato (art. 292, lett. c, cod. proc pen.) è l'acclarata vicinanza del ricorrente ad ambienti criminali strutturati e qualificati dall'affiliazione a Cosa nostra, sia pure per ragioni verosimilmente connesse al traffico di sostanze stupefacenti.

Questi protesta, dal suo canto, di avere preso le distanze da quei contesti, da cui la censura al provvedimento impugnato di omessa considerazione e conseguente mancata valutazione del contenuto dell'intercettazione telefonica del 6 marzo 2020 che integra, nella sua prospettazione, manifestazione di resipiscenza rispetto al fatto illecito, ma non riesce, tuttavia, ad opporre valide argomentazioni all'argomentazione del Tribunale secondo cui i rapporti con quegli stessi ambienti sarebbero proseguiti per lo meno fino al mese di agosto del 2021 (v. pag. 5 ordinanza riguardo all'incontro avvenuto il giorno 17 tra ricorrente ed il già citato [OSCURATO:PERSONA]).

A fronte di tale rilievo non è evidentemente sufficiente per il ricorrente allegare lo svolgimento di regolare attività lavorativa, da ultimo di operatore ecologico, da più di vent'anni, dal momento che detta evenienza non è, né in astratto né in concreto, incompatibile con la dedizione ad una attività di traffico di sostanze stupefacenti.

3. Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg.

Esec. cod. proc. pen.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. Palermo [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 403/23 del Tribunale di Palermo del 20/04/2023 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Palermo, in parziale accoglimento dell'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dal Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per cessione di sostanze stupefacenti (artt. 99, 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. ' 7(- n. 309 del 1990), la misura degli arresti domiciliari in sostituzione di quella originariamente disposta dal G.i.p. della presentazione periodica alla polizia giudiziaria (art. 282 cod. proc. pen.). La fattispecie oggetto dell'imputazione provvisoria riguarda il concorso nella cessione di circa 910 gr. di hashish in favore di tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avvenuta il 6 marzo 2020 e che, secondo quanto asserito in ricorso, è rimasto l'unico addebito contemplato nel provvedimento di chiusura delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, con un primo motivo di censura, deduce violazione di legge in relazione all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in ordine all'attualità del pericolo di recidiva nel reato in rapporto alla mancata valutazione dell'intercettazione del 6 marzo 2020 riportata a pag. 186 dell'ordinanza cautelare genetica con conseguente omessa motivazione sul punto. Il ricorrente deduce l'assenza di contestualizzazione, vale a dire la mancata collocazione dell'episodio in un ambito strutturato e continuativo di traffico di sostanze stupefacenti, contrariamente a quanto, invece, ritenuto dal Tribunale, che ha valorizzato, su sollecitazione del Pubblico Ministero, i rapporti intrattenuti tra l'indagato con un esponente della famiglia di Cosa nostra di Bagheria (Pa), in persona di [OSCURATO:PERSONA], co-gestore della locale piazza di spaccio di sostanze droganti. Sottolinea, inoltre, il ricorrente il mancato apprezzamento da parte del Tribunale delle citata telefonata in cui rappresentava la volontà di non essere coinvolto nel fatto ascrittogli, denotante quantomeno volontà di resipiscenza rispetto alla condotta illecita. Con un secondo motivo di censura deduce, inoltre, vizi congiunti di motivazione in ordine alla ritenuta pericolosità sociale, omessa ogni valutazione in ordine alla regolarità dell'attività lavorativa attualmente svolta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere come tale rigettato. 2. [OSCURATO:PERSONA] osserva preliminarmente che per quanto il fatto in addebito risalga al mese di marzo del 2020 e nonostante sembri essere rimasto l'unico oggetto di contestazione (v. ricorso), nondimeno le valutazioni svolte dal Tribunale in ordine all'attuale pericolosità del ricorrente sfuggono alle critiche che questi le muove. In estrema sintesi, ciò che nel provvedimento impugnato fonda la valutazione di perdurante pericolosità sociale di cui all'art. 274 cod. proc. pen. a consistente distanza dalla commissione del fatto di reato (art. 292, lett. c, cod. proc pen.) è l'acclarata vicinanza del ricorrente ad ambienti criminali strutturati e qualificati dall'affiliazione a Cosa nostra, sia pure per ragioni verosimilmente connesse al traffico di sostanze stupefacenti. Questi protesta, dal suo canto, di avere preso le distanze da quei contesti, da cui la censura al provvedimento impugnato di omessa considerazione e conseguente mancata valutazione del contenuto dell'intercettazione telefonica del 6 marzo 2020 che integra, nella sua prospettazione, manifestazione di resipiscenza rispetto al fatto illecito, ma non riesce, tuttavia, ad opporre valide argomentazioni all'argomentazione del Tribunale secondo cui i rapporti con quegli stessi ambienti sarebbero proseguiti per lo meno fino al mese di agosto del 2021 (v. pag. 5 ordinanza riguardo all'incontro avvenuto il giorno 17 tra ricorrente ed il già citato [OSCURATO:PERSONA]). A fronte di tale rilievo non è evidentemente sufficiente per il ricorrente allegare lo svolgimento di regolare attività lavorativa, da ultimo di operatore ecologico, da più di vent'anni, dal momento che detta evenienza non è, né in astratto né in concreto, incompatibile con la dedizione ad una attività di traffico di sostanze stupefacenti. 3. Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Così de
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