CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22133/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si associa alla richiesta del PG. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice per i provvedimenti cautelari, ha accolto la richiesta di riesame proposta dall'indagata [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, ha annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara applicativa, nei confronti della predetta, della misura interdittiva poiché ritenuta affetta da nullità, rilevabile d'ufficio, per difetto del requisito di cui all'art. 292, comma, 1, lett. c) cod. proc. pen.. 2.Avverso l'indicata ordinanza, ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara che, con unico motivo, deduce la violazione e/o erronea applicazione della legge penale e, in particolare, dell'art. 292, comma 2, lett. c) del codice di rito, per palese, erronea, declaratoria di insussistenza del requisito dell'autonoma valutazione dell'ordinanza impugnata. Si lamenta che il Tribunale di L'Aquila, per avere letto gli atti con scarsa attenzione, abbia erroneamente annullato l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Pescara per difetto del requisito di cui all'art. 292, comma, 2 lett. c) cod. proc. pen.; si rappresenta che, invece, il G.i.p. ha esposto e valutato in modo critico, autonomo e diffuso tanto le esigenze cautelari quanto i gravi indizi di colpevolezza, mediante la descrizione in appositi paragrafi dei meccanismi fraudolenti emersi dalle investigazioni e l'esame analitico, in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari personali, della posizione di ciascuno degli imputati, effettuata, per la Temperini, da pag. 946 a pag. 947 dell'ordinanza genetica, pervenendo per la maggior parte delle posizioni a una diversa graduazione delle misure rispetto a quanto richiesto dal Pubblico ministero; e ciò a dimostrazione del vaglio critico svolto. Inoltre, si fa notare che la valutazione in termini di correttezza ed esaustività della motivazione dell'ordinanza genetica è stata espressa in altri provvedimenti aventi ad oggetto la medesima ordinanza ma altri indagati, sia da parte del Tribunale del Riesame di Pescara che dallo stesso Tribunale di L'Aquila, in altra composizione. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso per tardività. Il difensori dell'indagata ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del P.M.. /// [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso del Procuratore della Repubblica è inammissibile per essere stato proposto tardivamente. Ed invero, a fronte della notificazione al P.M. presso il Tribunale di Pescara, in data 25.10.2021, del provvedimento di annullamento emesso dal Tribunale del Riesame di L'Aquila, avente ad oggetto l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara applicativa della misura cautelare interdittiva nei confronti della Temperini, il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione solo in data 8.11.2021 (ovvero oltre i dieci giorni previsti dall'art. 311 cod. proc. pen.); è a tale data che occorre, infatti, fare riferimento - e non a quella in cui l'atto risulta depositato dal P.M. presso il suo ufficio (2.11.21) - perché è in tale momento temporale che il ricorso risulta pervenuto presso la cancelleria del tribunale del riesame, ossia nel luogo ove esso va presentato per essere ritenuto ritualmente proposto. Ed invero, costituisce oramai principio affermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte quello secondo cui in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del -Tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez. U - , Sentenza n. 1626 del 24/09/2020 Cc. (dep. 14/01/2021) Rv. 280167 - 01). Nel caso di specie, come detto, il ricorso proposto dal P.M. presso il Tribunale di Pescara è pervenuto tardivamente presso la cancelleria del Tribunale del riesame di L'Aquila, sicchè esso deve essere dichiarato inammissibile. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Così deciso i