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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30023/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]-0 La Corte di appello di Venezia, con sentenza dei 27 aprile 2022, Darzialmente riformando, in punto di trattamento circostanziale e sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Padova, emessa in data 13 gennaio 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di ricettazione.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); osservato, infatti, che i giudici del merito, con motivazioni esenti da criticità giustificative (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935; Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611), che si integrano reciprocamente, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 2 sulla riferibilità del fatto al reo quale autore della condotta illecita alla luce delle convergenti dichiarazioni testimoniali della persona offesa, che ha riconosciuto l'imputato come il soggetto alla guida del ciclomotore a lei sottratto, e dell'agente di P.G. che ha riferito che il motorino risultava parcheggiato dinanzi l'abitazione dell'imputato); rilevato che le censure in merito alla attendibilità del riconoscimento operato dalla Napoleone sono generiche e non si confrontano con la complessità della motivazione posta a sostegno del giudizio di colpevolezza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inamnnissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]-0 La Corte di appello di Venezia, con sentenza dei 27 aprile 2022, Darzialmente riformando, in punto di trattamento circostanziale e sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Padova, emessa in data 13 gennaio 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di ricettazione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); osservato, infatti, che i giudici del merito, con motivazioni esenti da criticità giustificative (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935; Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611), che si integrano reciprocamente, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 2 sulla riferibilità del fatto al reo quale autore della condotta illecita alla luce delle convergenti dichiarazioni testimoniali della persona offesa, che ha riconosciuto l'imputato come il soggetto alla guida del ciclomotore a lei sottratto, e dell'agente di P.G. che ha riferito che il motorino risultava parcheggiato dinanzi l'abitazione dell'imputato); rilevato che le censure in merito alla attendibilità del riconoscimento operato dalla Napoleone sono generiche e non si confrontano con la complessità della motivazione posta a sostegno del giudizio di colpevolezza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inamnnissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,