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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42702/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 22108/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa dell'elemento psicologica, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; che anche con riguardo al profilo del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. il motivo è manifestamente infondato avendo la Corte congruamente argomentato sulla impossibilità di applicazione della medesima (si veda, in particolare, pag. 5); Considerato che anche il secondo motivo di ricorso relativo alla pretesa sussistenza di un errore sul fatto ex art. 47 cod. pen. è meramente riproduttivo della analoga censura cui la Corte territoriale ha fornito condivisibile ed esaustiva risposta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 22108/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa dell'elemento psicologica, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; che anche con riguardo al profilo del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. il motivo è manifestamente infondato avendo la Corte congruamente argomentato sulla impossibilità di applicazione della medesima (si veda, in particolare, pag. 5); Considerato che anche il secondo motivo di ricorso relativo alla pretesa sussistenza di un errore sul fatto ex art. 47 cod. pen. è meramente riproduttivo della analoga censura cui la Corte territoriale ha fornito condivisibile ed esaustiva risposta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 42702/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris