CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31014/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore AlessandroCimmino che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, laCorte di appello di Roma haconfermato la sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale diRoma che ha condannato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per il delittodi cui agli artt. 56, 575, 577, primo comma, n. 1, art. 585, cod. pen. (capo A),commesso in danno di XXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXX, nonché inordine ai delitti di cui agli artt. 2, 4 e 7 della legge n. 895 del 1967 (capo B),applicandogli – previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61, primo comma,n. 1), cod. pen. in relazione al capo a), riconosciute le attenuanti generiche eritenuta la continuazione fra i reati, considerata la riduzione per il rito abbreviato– la pena di anni sei di reclusione, assolvendo l’imputato in ordine al delitto diricettazione, contestato al capo B).2 . Avve r so l a s en t enza p r opone r i c o r so pe r c a s sa z i oneXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXr per il tramite del difensore di fiducia,avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico articolato motivo, lacontraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniegodella circostanza attenuante della provocazione.Secondo una prima articolazione del motivo di ricorso, il ricorrente deduceche l’argomentazione posta dalla sentenza impugnata a fondamento del diniegodella provocazione – ovvero che la condotta reattiva dell’imputato è stata direttaverso soggetti diversi dai rapinatori, ossia verso XXXXXXXXXXXXXXX eXXXXXXXXXXXXXXXXXX, i quali risultano assolutamente estranei alla vicenda –si rivela contraddittoria e illogica in quanto non terrebbe conto delle risultanzeprobatorie, e, in particolare: a) dell’annotazione di polizia giudiziaria dell’11giugno 2024 e delle relative immagini di videosorveglianza ad essa allegate; b)del verbale di sommarie informazioni testimoniali di XXXXXXXXXXXXXXXdel 17dicembre 2023; c) del verbale di sequestro; d) del verbale di arresto; e, infine,e) del verbale contenente le trascrizioni delle fonoregistrazioni relativeall’interrogatorio del ricorrente.Tali evidenze, ad avviso della difesa, sarebbero state travisate dallasentenza impugnata.Da tali atti (allegati al ricorso), in particolare, emerge che [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXX, sebbene al momento del loro intervento fossero estranei allarapina commessa poco prima, non si erano limitati a discutere con l’imputato malo avevano aggredito con un tubo di ferro (come si rileva dalle pagine da 168 a176 dell’annotazione di polizia giudiziaria dell’11 gennaio 2024); che, inoltre,XXXXXXXXXXXXX ha riferito che l’uomo straniero discuteva con il signore con ilgiubbino giallo (indentificato in [OSCURATO:PERSONA]) e che anche nel verbale di arrestosi attesta che i due si erano picchiati. La difesa rileva, ancora, che nel verbale del17 dicembre 2023 si dà atto del sequestro di un tubo di metallo di circa 52 cm; eche nel verbale di arresto si segnalava che il ricorrente venne aggredito da altrepersone, le quali utilizzarono una mazza da baseball; che dalle trascrizioni dellefonoregistrazioni dell’interrogatorio dell’imputato, risulterebbe che [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXX si erano diretti verso il ricorrente avendo tra le mani un palo.Tanto premesso, osserva la difesa che se è pacifico che il fatto ingiusto siastato commesso dagli autori ignoti della rapina, deve, altresì, ritenersi che lacondotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] abbia costituito unulteriore fatto ingiusto; anche a voler concedere che gli stessi abbiano agito acausa della condotta del [OSCURATO:PERSONA], il quale alterato e, dunque, provocatodall’aver subito la rapina, stava danneggiando le auto in sosta e inveendo contro“Uomo 1”, l’aggressione perpetrata dagli stessi risulta ingiustificata, eccessiva ecommessa avvalendosi di un corpo contundente.Con un’ulteriore articolazione del motivo, la difesa evidenzia lacontraddittorietà e illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte diappello ha escluso la provocazione sul rilievo che la reazione è intervenuta dopoun tempo eccessivo, tale da far venire meno il nesso causale tra lo stato d’ira delricorrente e la sua reazione.Rileva la difesa, apprezzandolo come dato oggettivo acclarato, che ilXXXXXXXXX, dopo essere stato aggredito da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], èscomparso dalla scena per circa 30 minuti per poi fare ritorno, dando via allasparatoria; tale lasso di tempo, che la Corte di appello ha ritenuto rilevante ai finidi considerare interrotto il collegamento tra la sparatoria e il fatto ingiusto (anzi ifatti ingiusti), secondo la difesa non è da considerare secondo l’id quodplerumque accidit idoneo a far venire meno lo stato di ira, lì dove vi è stata unarapina con sottrazione all’imputato di una notevole somma di denaro e unaaggressione da parte di due soggetti armati con tubo di ferro, ancheconsiderando che il ricorrente, che non parla la lingua italiana, non era aconoscenza che i due non fossero complici dei rapinatori.3. Con requisitoria orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale AlessandroCimmino ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.2. Va premesso che dalle sentenze di merito risulta che nella mattinata del17 dicembre 2023, alle ore 04:53 circa, [OSCURATO:PERSONA] XXXXXXXXXXXXXXXXXeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX facevano ingresso nel localedenominato XXXXXXXXXXX, in via [OSCURATO:PERSONA] in Roma. I due occupavano untavolo e iniziavano a consumare numerose birre, permanendo all’interno del barper poco più di un’ora. Fin dai primi momenti della loro presenza nel locale, lacoppia veniva attentamente osservata da due soggetti rimasti ignoti, indicatinegli atti come Uomo 1 e Uomo 2. L’attenzione dei due uomini rimasti ignotiveniva attratta, nello specifico, dall’ingente somma di denaro che XXXXXXXXXcustodiva in un borsello nero indossato a tracolla, somma che veniva contataripetutamente al tavolo dallo straniero e dalla sua compagna e che costoroutilizzavano per pagare le consumazioni recandosi in cassa, collocata in una zonanon coperta dalle telecamere interne. Le immagini mostravano con chiarezza chetali operazioni di conteggio venivano osservate dai due uomini non identificati, iquali potevano vedere le banconote in possesso dei due peruviani. All’interno dellocale vi erano anche XXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXX, presenticome semplici avventori del bar e totalmente estranei, in questa fase, sia allacoppia peruviana sia ai due uomini ignoti, con i quali non risultavano mai ripresiinsieme. Trascorsa circa un’ora dall’ingresso, le immagini ritraevano XXXXXXXXXe la XXXXXXX uscire dal bar e incamminarsi in direzione di via Prenestina,venendo seguiti a breve distanza dai due uomini ignoti, che nel frattempocalzavano il cappuccio rendendosi non riconoscibili. I quattro percorrevano viaTor de’ [OSCURATO:PERSONA] fino a uscire dal campo visivo delle telecamere ed in tale tratto,non coperto dalla videosorveglianza, veniva consumata la rapina ai danni diXXXXXXXXX, in quanto, dopo circa tre minuti, le videocamere riprendevanoUomo 2 che fuggiva nella direzione opposta stringendo nella mano sinistra unborsello nero, compatibile con quello sottratto all’imputato, risultandoXXXXXXXXX da quel momento definitivamente privo del borsello e Uomo 2 nonrisultava più inquadrato. Differente risultava la sorte di Uomo 1, che, nel fareritorno verso il bar, veniva raggiunto e aggredito da [OSCURATO:PERSONA] e da XXXXXXXall’altezza di via [OSCURATO:PERSONA]: l’uomo cadeva a terra e veniva bloccato dallacoppia per alcuni secondi, riuscendo tuttavia a divincolarsi e a fuggirenuovamente verso via Tor de’ [OSCURATO:PERSONA] in direzione di via Prenestina; mentrel’Uomo 1 si portava sul marciapiede, [OSCURATO:PERSONA] divelleva lo specchiettoretrovisore di un’autovettura in sosta e iniziava a colpire le auto parcheggiate,mettendosi all’inseguimento di Uomo 1, che si stava dirigendo di nuovo verso ilbar XXXXXXXXXXX. Giunto nuovamente al bar, Uomo 1 si sedeva su unosgabello esterno al locale, in corrispondenza di XXXXXXXXXXXXXXXXXX eXXXXXXXXXXXXXXX, che sostavano davanti al locale. I due, apparendo del tuttoinconsapevoli di quanto accaduto poco prima, vedevano sopraggiungereXXXXXXXXX in forte stato di agitazione mentre colpiva le auto inveendo anchenei loro confronti. A questo punto [OSCURATO:PERSONA] interveniva per allontanarlo,impugnando un oggetto – secondo quanto rilevato dalla difesa attraverso lavisione dei frames delle immagini riprese – consistente in un tubo di ferro e,assieme al [OSCURATO:PERSONA], seguiva per un tratto [OSCURATO:PERSONA], per poi fare ritornodavanti al bar. L’imputato si allontanava e anche Uomo 1 spariva definitivamentedalle immagini, ma, trascorsa circa mezz’ora, [OSCURATO:PERSONA] e la donnaripercorrevano lo stesso tragitto in direzione del bar. Pur non riprendendo letelecamere direttamente il momento dello sparo, le immagini mostravano unaserie di elementi convergenti: riprendevano [OSCURATO:PERSONA] che improvvisamente sidava alla fuga verso via [OSCURATO:PERSONA], gli avventori del bar guardavano versol’esterno, e si vedeva una persona spingere altri all’interno del locale come permetterli al riparo. Le sentenze di merito sostengono che in questo momento visiano stati i primi spari. Dopo la fuga di [OSCURATO:PERSONA], anche la donna e ilricorrente si allontanavano dal luogo per poi farvi ritorno. Alle ore 06:58, letelecamere riprendevano il ricorrente mentre impugnava una pistola con la manodestra, puntandola ad altezza d’uomo verso il bar e subito dopo la riponevadietro la schiena, allontanandosi in direzione di via Prenestina. Poco dopol’imputato viene nuovamente ripreso sul posto. Contestualmente, XXXXXXXveniva filmata mentre aggrediva fisicamente [OSCURATO:PERSONA] con calci e pugni,provocandogli una ferita al sopracciglio destro. Dopo l’aggressione continuava ainveire verbalmente, entrava nel bar e poi si allontanava verso via Prenestina,mentre [OSCURATO:PERSONA] si dirigeva nella direzione opposta. Durante la successivafuga, il ricorrente consegnava la pistola alla donna, che la prendeva in custodia esi dirigeva verso via [OSCURATO:PERSONA], mentre l’imputato proseguiva la corsa su viaTor de’ [OSCURATO:PERSONA], indicando alla donna di proseguire verso via [OSCURATO:PERSONA]. Ilpassaggio dell’arma da una mano all’altra era chiaramente visibile dalletelecamere del distributore “XXXXX”. Il successivo ricongiungimento non venivaripreso, nel giro di pochissimi minuti entrambi venivano fermati, mentre sitrovavano insieme, dalla polizia in via [OSCURATO:PERSONA].Dalle numerose dichiarazioni testimoniali e dalle lesioni certificate in atti,risulta, poi, che l’imputato aveva sparato circa sette colpi con una pistola calibro9 x 21 ad altezza d’uomo nella direzione delle persone offese, attingendosoltanto XXXXXXXXXXXXXXX alla gamba destra, provocandogli lesioni conprognosi superiore a 40 giorni. In sede di esame nel giudizio abbreviato, ilricorrente ribadiva di essere stato derubato del borsello contenente denaro edocumenti da due sconosciuti all’uscita del bar.3. Tanto premesso, va rilevato che si è in presenza di una pronuncia cd.doppia conforme che ha ricostruito la vicenda in esame, secondo le modalitàsopra descritte, non oggetto di contestazione né in riferimento al suoaccadimento, né alla sua riconducibilità al ricorrente, limitandosi il ricorso acontestare vizi motivazionali in ordine al diniego della circostanza attenuantedella provocazione.Con motivazione immune da vizi logici e pienamente conforme aipresupposti dell'art. 62, n. 2, cod. pen., la Corte di appello ha escluso laconfigurabilità della circostanza attenuante della provocazione.I giudici di merito hanno, infatti, puntualmente evidenziato che, purdovendosi ritenere accertato, sulla base delle dichiarazioni dell'imputato,riscontrate dalle riprese degli impianti di videosorveglianza, che lo stesso fossestato vittima di una rapina perpetrata da due soggetti rimasti ignoti, difettavano irequisiti richiesti per la configurabilità dell’attenuante.In particolare, la sentenza impugnata ha correttamente posto in rilievo chela condotta aggressiva di [OSCURATO:PERSONA] non era stata rivolta nei confronti degliautori della rapina, bensì verso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti risultati deltutto estranei alla vicenda delittuosa. Si tratta di una conclusione che trovaadeguato supporto probatorio nelle immagini delle telecamere, dalle quali –come rilevato nella sentenza impugnata – non è emerso alcun contatto tra i dueavventori e i rapinatori all'interno del XXXXXXXXXXX.Parimenti corretta è la valorizzazione dell'ulteriore circostanza secondo cuil'azione violenta venne attuata soltanto dopo che l'imputato si era allontanato dallocale, valorizzando il dato temporale intercorrente tra il fatto asseritamenteprovocatorio e la successiva aggressione.I giudici di merito hanno, infatti, evidenziato che l’imputato non colpìXXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA] nell’immediatezza del loro intervento volto a impedireil danneggiamento delle autovetture in sosta, ma soltanto dopo circa trentaminuti, lasso temporale nel quale egli si era allontanato dal luogo dei fatti perprocurarsi una pistola.Si tratta di un elemento correttamente ritenuto sintomatico dell’assenzadella provocazione, in quanto espressivo della significativa cesura temporale tral’antecedente evocato dalla difesa e la successiva azione violenta, cesura chefaceva venir meno il legame di interdipendenza tra la reazione e il fatto ingiustosubito; infatti, il passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumererilevanza al fine di escludere il rapporto causale e riferire la reazione ad unsentimento differente, quale l'odio o il rancore e comunque a stati emotivi.Il dedotto travisamento della prova è, dunque, insussistente.La difesa richiama una serie di atti processuali al fine di sostenere, come giàdedotto con l’atto di appello, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero inprecedenza aggredito l’imputato.La sentenza impugnata, nel ricostruire la vicenda fattuale, ha richiamatoespressamente la decisione di primo grado, dalla quale emerge con chiarezza chel’intervento dei due era avvenuto allo scopo di impedire l’azione didanneggiamento delle autovetture in sosta posta in essere dal ricorrente che, intale contesto, aveva anche utilizzato un corpo contundente e inveito in stato diforte agitazione contro i due uomini.L’omessa considerazione, da parte dei giudici del gravame, di talecircostanza, peraltro ancorata a prospettazione difensiva, dedotta in appello, nonpienamente suffragata dalle evidenze acquisite, non infirma, in ogni caso, laconclusione cui la sentenza è pervenuta, in quanto, comunque, sorretta da unpercorso argomentativo corretto.Dalla sentenza impugnata risulta, infatti, non solo che non vi era alcunelemento concreto dal quale [OSCURATO:PERSONA] potesse ragionevolmente ritenere cheXXXXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA] fossero soggetti complici dei rapinatori, comeperaltro successivamente corroborato dalle riprese delle telecamere che hannoCaffè» vi era stato; ma, come già rilevato, risulta altresì che l’imputato nonaveva colpito i due uomini in occasione del loro intervento – secondo la difesaintegrante l’asserito presupposto dell’ulteriore fatto ingiusto costituitodall’aggressione con il tubo di ferro in danno di [OSCURATO:PERSONA] il quale oltre adanneggiare le auto stava comunque inveendo armato di specchietto contoXXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA] – ma dopo circa trenta minuti.Deve, dunque, trovare applicazione il principio affermato da questa Cortesecondo cui non può essere invocata l'attenuante della provocazione quando ilfatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia statoa sua volta determinato da un precedente comportamento ingiusto dello stessoagente o sia frutto di provocazioni reciproche (Sez. 1, n. 21899 del 27/02/2024,Alla, Rv. 286420 - 01: fattispecie relativa ad omicidio in relazione al quale laCorte ha escluso l'attenuante della provocazione – sia "per accumulo" che"istantanea" – in virtù dei reiterati pregressi litigi con offese ed accuse reciprochetra l'agente e la vittima). Il ricorrente prima di essere affrontato dai due uomini,aveva non solo danneggiato le autovetture in sosta, ma anche in stato di forteagitazione inveito contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Risulta in ogni caso dirimente, ai fini della corretta esclusione dell’attenuantein parola da parte dei Giudici di appello, la distanza temporale di mezz’ora traaggressione e reazione e la non adeguatezza della reazione.In relazione a tale ultimo profilo, dalla complessiva motivazione dellesentenze di merito risulta pienamente evidenziata la non adeguatezza dellareazione, come risultante dall’aver esploso sette colpi di pistola ad altezzad’uomo, dei quali uno colpiva [OSCURATO:PERSONA] alla coscia che veniva ricoverato incodice rosso con prognosi superiore a 40 giorni.Al riguardo, deve ribadirsi il principio secondo il quale al fine dellasussistenza dell'attenuante della provocazione, sebbene non occorra una vera epropria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la rispostasia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da unnesso causale, che deve escludersi in presenza di un'evidente sproporzione (Sez.1, n. 52766 del 13/06/2017, M c, Rv. 271799 - 01).4. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.