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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 marzo 2022

Cassazione n. 12071/2025

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso iscritto al n. 21778/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. -ricorrente- contro: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -controricorrente- Avverso la SENTENZA n. 975/2022, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, Sezione 26^, depositata il 12.03.2022; Rilevato che: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; spese a carico del ricorrente che vi ha dato causa.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Pone a carico del ricorrente le spese che liquida in € 2800,00 oltre spese prenotate a debito Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso iscritto al n. 21778/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. -ricorrente- contro: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -controricorrente- Avverso la SENTENZA n. 975/2022, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, Sezione 26^, depositata il 12.03.2022; Rilevato che: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; spese a carico del ricorrente che vi ha dato causa. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Pone a carico del ricorrente le spese che liquida in € 2800,00 oltre spese prenotate a debito Roma, i
Sentenza Cassazione n. 12071/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris