CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 settembre 2025
Cassazione n. 28168/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16623/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 29; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 360 /202 2 , pubblicata il 20 aprile 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione contro l’avviso di addebito con cui l’INPS di Siracusa le aveva ingiunto di pagare la somma di € 30.926,08 a titolo di contributi IVS e somme aggiuntive relativi al periodo da gennaio a dicembre 2014. Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 864/2020, ha accolto l’opposizione. L’INPS ha proposto appello che la Corte d’appello di Catania, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 360/2022, ha dichiarato inammissibile in quanto tardivo. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con memoria depositata il 15 settembre 2025 l’INPS ha comunicato che la Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 180/2025 (allegata alla detta memoria), oggetto di impugnazione in sede di legittimità (RG 13276/2025), in merito alla domanda di revocazione della sentenza oggetto del presente giudizio, avevacosì statuito: “(…) Dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 864/2020 del 15.10.2021 del Tribunale di Siracusa (avverso cui è stato proposto appello dall’ente previdenziale, dichiarato tardivo con la sentenza oggetto di revocazione) non è mai stata notificata. Ed, infatti, nella nota del 14.3.2022 inviata dall’INPS dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore di [OSCURATO:PERSONA], si legge: “ Il sottoscritto Avvocato, premesse le difese in atti, in ossequio alla ordinanza del 8.3.2022, deposita le ricevute telematiche della pec del 12.3.2021 diretta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentando, per come già fatto in comparsa, che in tale data è stata solo comunicata al collega, essendo la notifica avvenuta in precedenza a mezzo ufficiale giudiziario. Sulla base di tale nota deve ritenersi che la PEC del 12.3.2021 sia una semplice comunicazione e non una notifica della sentenza n. 864/2020 del Tribunale di Siracusa.(…)”. L’INPS ha precisato che il capo relativo all’accoglimento della domanda di revocazione non era stato oggetto d’impugnazione in sede di legittimità, nel menzionato giudizio RG 13276/2025. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse (cfr., per un’analoga ipotesi di contemporanea pendenza di un giudizio di revocazione e di uno di cassazione contro la stessa sentenza di appello, con previo accoglimento del primo, Cass., Sez.5, n. 11836 del 6 maggio 2025). Le spese di lite del giudizio di legittimità devono essere compensate , attesa la ragione della definizione della lite. Si attesta, altresì, che, considerato l’esito della controversia, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell’INPS, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;compensa le spese di lite. Così de