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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30013/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Sassari, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 61 n. 7 cod. pen.; - che l'unico motivo di censura, afferente al giudizio di bilanciamento delle circostanze, è indeducibile in sede di legittimità (implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 9 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Sassari, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 61 n. 7 cod. pen.; - che l'unico motivo di censura, afferente al giudizio di bilanciamento delle circostanze, è indeducibile in sede di legittimità (implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 9 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
Sentenza Cassazione n. 30013/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris