CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 maggio 2025
Cassazione n. 36275/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 2929/2025 CC - 21/10/2025 R.G.N. 22273/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 36275/2025 Roma, lì, 06/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 29 maggio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 17377 emessa in data 17 novembre 2023, ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza non ha approvato il programma trattamentale che prevedeva l'ammissione del detenuto al lavoro esterno, avendo egli riportato una condanna per omicidio aggravato, di fatto, dalla finalità di agevolazione di un clan mafioso. Il Tribunale ha affermato che l'ammissione al lavoro all'esterno costituisce solo una modalità di esecuzione della pena, regolata perciò dal principio tempus regit actum, ed ha ritenuto pertanto irrilevante l'epoca di commissione del reato ostativo, che è antecedente all'entrata in vigore della norma più restrittiva di cui all'art. 4-bis Ord. pen., che vieta la concessione di benefici nel caso di gravi reati come quello per il quale l'istante è stato condannato, non essendo state neppure addotte le circostanze che, ai sensi della norma stessa, come modificata dal d.l. n. 162/2022, consentono l'accesso ai benefici penitenziari anche nel caso di condanne per reati ostativi. Ha quindi ritenuto insussistenti le condizioni per l'ammissione del medesimo al lavoro esterno, e priva di interesse l'istanza di scioglimento del cumulo finalizzata alla verifica della totale espiazione della pena per il reato ostativo. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 21 e 4-bis Ord. pen. In primo luogo l'ordinanza non menziona una memoria difensiva con cui il ricorrente aveva prodotto due attestazioni di programma trattamentale, risalenti al 2017 e al 2021, dalle quali risultava che già allora egli era stato ammesso al lavoro esterno, in un caso con esplicito riferimento all'art. 21 Ord. pen. La produzione era finalizzata a dimostrare che egli ha già da tempo raggiunto un livello di rieducazione idoneo a consentirgli l'accesso ai benefici penitenziari: deve pertanto applicarsi il recente principio della Corte di cassazione, secondo cui l'applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 4-bis Ord. pen., come modificato dal d.l. n. 162/2022, non può far regredire il detenuto, rispetto al grado di rieducazione già raggiunto, ritenuto idoneo per la concessione del beneficio. L'ordinanza impugnata, invece, ha del tutto pretermesso ogni riferimento alla positività del percorso trattamentale già compiuto, contenuto anche nella relazione di sintesi aggiornata. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini sotto precisati, e deve essere accolto. 2. Il Tribunale di sorveglianza ha correttamente ritenuto applicabile la normativa dell'art. 4-bis Ord. pen. nella sua formulazione attuale, conseguente alle modifiche introdotte dal d.l. n. 162/2022, conv. in legge n. 199/2022: il principio secondo cui le disposizioni concernenti l'esecuzione delle pene detentive, le misure alternative alla detenzione e i benefici penitenziari hanno carattere di norme penali processuali e pertanto, in assenza di una disciplina transitoria, soggiacciono al principio tempus regit actum, è stato stabilito già da Sez. U, n. 24561 del 30/05/2006, PM in proc. A., Rv. 233976, e ribadito anche in tempi recenti (vedi Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Rv. 285203). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 32/2020, ha di fatto confermato tale principio, ribadendo che il divieto di retroattività di una norma penale più severa, stabilito dall'art. 25, secondo comma, Cost., deve ritenersi applicabile anche alle norme relative alle modalità esecutive della pena, ma solo quando «la normativa sopravvenuta non comporti mere modifiche delle modalità esecutive della pena prevista dalla legge al momento del reato, bensì una trasformazione della natura della pena, e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato». Tale sentenza, pertanto, ha esplicitamente escluso «che l'art. 25, secondo comma, Cost. vieti l'applicazione retroattiva di modifiche normative che incidano in senso deteriore per il condannato quanto alla disciplina dei meri benefici penitenziari, come - segnatamente - i permessi premio e il lavoro all'esterno» (paragrafo 5). L'istanza del ricorrente, di essere ammesso al lavoro all'esterno dell'istituto penitenziario, deve, pertanto, essere valutata alla luce dell'attuale normativa di cui all'art. 4-bis Ord. pen., che pone limiti specifici alla concedibilità di tale beneficio ai detenuti che, come il ricorrente, abbiano commesso gravi reati, in questo caso omicidi, aggravati dal metodo mafioso o dalla finalità di agevolare un'associazione mafiosa, e non abbiano collaborato con la giustizia. 3. Il divieto stabilito dall'art. 4-bis Ord. pen., però, deve essere ritenuto non assoluto, ma relativo, anche nei confronti del detenuto condannato per reati ostativi e non collaborante, stante il disposto del comma 1-bis della norma citata. Inoltre deve tenersi conto dell'ulteriore principio stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale sopra citata, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lett. b), legge n. 3/2019, «nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso ai condannati per uno dei reati ivi elencati che, prima dell'entrata in vigore della legge medesima, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio stesso». La ratio di tale dichiarazione di parziale incostituzionalità è individuata nel fatto che al legislatore non è concesso di disconoscere il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato, che già abbia raggiunto un grado di rieducazione che, in base alla normativa precedente a quella deteriore successivamente introdotta, avrebbe fatto ritenere concedibile il permesso premio. Tale ratio appare applicabile anche al beneficio del lavoro all'esterno, che la stessa sentenza citata equipara al permesso premio nella valutazione della legittimità dell'applicazione retroattiva delle norme deteriori. Questa Corte, poi, si è conformata a quest'ultima pronuncia di parziale incostituzionalità, affermando che «In tema di concessione del permesso premio, dopo la modifica dell'art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen. ad opera del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, le condizioni di accesso al beneficio in relazione ai reati ivi elencati, per i detenuti che non collaborano con l'autorità giudiziaria, sono diventate più gravose rispetto a quelle sussistenti a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, prevedendo, da un lato, la necessità di ulteriori presupposti di ammissibilità della domanda (l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento) e, codificando, dall'altro, un criterio misto per il giudizio sulla presunzione relativa conseguente alla mancata collaborazione che contempla, accanto all'individuazione di alcuni indicatori valutabili, anche la regola legale dell'insufficienza di alcuni di essi (la regolare condotta carceraria, la partecipazione al percorso rieducativo e la mera dichiarazione di dissociazione). (In motivazione, la Corte ha però affermato che, in ossequio ai principi costituzionali di eguaglianza e del finalismo rieducativo della pena, non può disconoscersi la rilevanza del percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio)» (Sez. 5, n. 33693 del 28/06/2024, Rv. 286988; vedi anche Sez. 5, n. 34505 del 14/06/2024, n.m.). L'interpretazione della norma di cui all'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., e l'applicazione del principio dettato dalla Corte costituzionale, impediscono pertanto di ritenere che la condanna per un reato ostativo, commesso in epoca molto risalente, come nel presente caso, comporti un divieto assoluto di concedibilità del beneficio del lavoro all'esterno, come appare affermato nel provvedimento del magistrato di sorveglianza, nelle parti riportate nell'ordinanza impugnata, e come la stessa ordinanza, alla pag. 4, sembra ritenere. 4. Il Tribunale di sorveglianza ha escluso l'ammissibilità del beneficio anche perché, in ogni caso, il detenuto non ha dedotto le circostanze che, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., consentono di superare l'ostatività dettata dalla natura del reato per il quale egli è stato condannato, ma non ha tenuto conto del fatto che egli ha presentato la sua istanza in epoca sicuramente precedente all'entrata in vigore delle modifiche apportate a detta norma dal d.l. n. 162/2022, essendo stata la stessa respinta dal magistrato di sorveglianza in data 16/09/2022. Inoltre il Tribunale non si è conformato al principio sopra esposto, secondo cui la concedibilità del beneficio non può essere esclusa in favore del detenuto che, prima dell'entrata in vigore della legge deteriore, in questo caso il d.l. n. 162/2022, abbia raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio stesso. Dall'ordinanza non emerge, infatti, che si sia tenuto conto dell'avvenuta ammissione del detenuto al lavoro all'esterno della camera di detenzione, sin dal 2017, del lavoro da questi concretamente svolto nelle serre dell'istituto penitenziario, della relazione positiva della équipe trattamentale, allegata dal ricorrente al suo ricorso, che nel 2021 esprimeva un parere favorevole alla concessione del lavoro all'esterno e di brevi permessi premio, stante il percorso positivo svolto dal detenuto, definito «consolidato», parere a cui il magistrato di sorveglianza non ha aderito solo perché ha ritenuto, erroneamente, la non superabilità dell'ostatività derivante dal reato commesso. Deve anche sottolinearsi che l'ordinanza, pur affermando la necessità di acquisire, ai fini della decisione, una «sintesi aggiornata sull'evoluzione del trattamento e sulla formulazione di eventuale proposta di lavoro all'esterno e PS sulla pericolosità sociale del condannato e sui collegamenti con la criminalità organizzata», non risulta avere richiesto e atteso tale provvedimento, dal momento che non viene fatta menzione del suo contenuto, né di una eventuale valutazione circa la sua persistente pericolosità sociale. Tale contraddittorietà, tra l'affermazione della necessità di una verifica attuale circa il grado di meritevolezza del detenuto e la totale omissione di tale verifica, appare confermare che il diniego sia stato espresso valutando non concedibile il beneficio a causa dell'ostatività derivante dalla condanna riportata, erroneamente ritenuta assoluta e insuperabile; l'omessa acquisizione di una relazione di sintesi aggiornata, però, ha impedito di accertare il livello di rieducazione raggiunto dal detenuto, l'epoca del suo raggiungimento, e di valutare approfonditamente la possibile sussistenza di un grado di rieducazione idoneo per la concessione del beneficio, acquisito in epoca precedente all'entrata in vigore delle norme più restrittive in tema di applicazione dei benefici penitenziari. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati, in particolare quanto alla concedibilità del beneficio in presenza delle condizioni stabilite dall'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., ovvero in presenza di un già precedentemente raggiunto un grado di rieducazione, idoneo per l'applicazione del lavoro all'esterno previsto dall'art. 21 Ord. pen. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Così deciso il 21 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]