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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 38159/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza di inammissibilità impugnata, che ha dichiarato tardivo l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 3.3.2022, segnalando l'erronea indicazione della data in cui sono stati trasmessi i motivi d'appello, spediti il 16.6.2022 - come pacificamente emerge dalla documentazione in atti - e non il 17.6.2022, secondo l'indicazione sbagliata del giudice di secondo grado.

2. Successivamente alla sua proposizione, è stata depositata, presso la Corte d'Appello di Lecce, in data 13.4.2023, dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte del difensore dell'imputato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che reca la firma del ricorrente, con autentica del suddetto difensore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per intervenuta rinuncia all'impugnazione da parte dell'imputato-ricorrente (la cui firma reca l'autentica da parte del suo difensore di fiducia), rinuncia che è stata depositata in data 13.4.2023 presso la Corte d'Appello di Lecce e successivamente trasmessa a questa Corte di legittimità.

2. Infatti, le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito che, in tema di impugnazioni, la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (con conseguente impossibilità anche di dichiarare l'eventuale prescrizione del reato: così Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza di inammissibilità impugnata, che ha dichiarato tardivo l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 3.3.2022, segnalando l'erronea indicazione della data in cui sono stati trasmessi i motivi d'appello, spediti il 16.6.2022 - come pacificamente emerge dalla documentazione in atti - e non il 17.6.2022, secondo l'indicazione sbagliata del giudice di secondo grado. 2. Successivamente alla sua proposizione, è stata depositata, presso la Corte d'Appello di Lecce, in data 13.4.2023, dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte del difensore dell'imputato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che reca la firma del ricorrente, con autentica del suddetto difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per intervenuta rinuncia all'impugnazione da parte dell'imputato-ricorrente (la cui firma reca l'autentica da parte del suo difensore di fiducia), rinuncia che è stata depositata in data 13.4.2023 presso la Corte d'Appello di Lecce e successivamente trasmessa a questa Corte di legittimità. 2. Infatti, le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito che, in tema di impugnazioni, la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (con conseguente impossibilità anche di dichiarare l'eventuale prescrizione del reato: così Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821). 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 38159/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris