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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14862/2026

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ercuri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] I [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] lezzi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito per gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'avv.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.udito per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento udito per gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'avv. l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento udito per l'imputato lezzi [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA] lotti, che ha concluso ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lodi il 12/12/2023, che aveva giudicato gli attuali ricorrenti (ed altri coimputati) per i delitti di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali e per i reati-fine (artt. 2,4, 8,5 10-ter, 10-quater d.lgs 74/2000, 640, comma 2, cod.pen.) loro contestati, così provvedeva: dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti:, di [OSCURATO:PERSONA] - in relazione al capo 4), limitatamente all'annualità 2012 ed in relazione al capo 5) limitatamente alle fatture emesse (il nell'anno 2013 -([OSCURATO:PERSONA] -in relazione al capo 4); al capo 5) limitatamente alle fatture emesse nel 2013; al capo 6) limitatamente all'annualità 2013 e al capo ce 7) limitatamente alle fatture emesse nell'anno 2013-iticeri [OSCURATO:PERSONA]- in relazione al capo 6) limitatamente alle fatture di cui all'annualità 2013 e in relazione al capo 7) limitatamente alle fatture emesse nell'anno 2013; rideterminava, quindi, le relative pene; condannava: [OSCURATO:PERSONA] per le imputazioni di cui ai capi 20), 22) e 23 e, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza n. 7739/2021 lo condannava alla relativa pena; lezzi [OSCURATO:PERSONA] per l'imputazione di cui al capo 20) e lo condannava alla relativa pena; [OSCURATO:PERSONA] per le imputazioni di cui ai capi 22) e 23 ) e, la condannava alla relativa pena; disponeva la confisca per equivalente in ordine ai capi 20), 22), 23) dell'imputazione; concedeva a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della non menzione; confermava nel resto.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] VincenzinaZ,[OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. 2Mercuri [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce mancanza di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della consapevolezza dell'imputata nell'assunzione della carica di amministratore di diritto.

Argomenta che la Corte di appello, con motivazione apparente, aveva desunto la consapevolezza e adesione dell'imputata a fungere da amministratore di diritto acquiescente da una serie di elementi (pluralità di cariche sociali, percezione di retribuzione da parte di una società satellite senza avere un ruolo all'interno di essa, delega di firma su conti bancari di altre società), che, però, non erano idonei a far escludere il ruolo di amministratore "testa di legno" della ricorrente.

Tali elementi potevano comprovare la consapevolezza della ricorrente solo ove correlati ad elementi fattuali concreti quali l'accertamento di attività illecite delle altre società, la sproporzione del compenso ricevuto, l'effettuazione di operazioni sui conti correnti dei quali deteneva la delega ad operare.

Inoltre, anche il riferimento operato in motivazione al rinvenimento del kit per la firma digitale presso lo studio del commercialista e la ricezione delle e-mail riportate in atti, supportato da motivazione apparente, era inidoneo a dimostrare la consapevolezza della ricorrente, trattandosi di atti compatibili con il ruolo di amministratore formale.

Con il secondo motivo deduce violazione o erronea applicazione degli artt. 2 e 8 d.lgs 74/2000 con riguardo al dolo specifico.

Argomenta che gli elementi già elencati nell'esposizione del precedente motivo erano elementi neutri ed inidonei ad acquisire il valore di indici sintomatici dell'esistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico dei reati tributari contestati; lamenta che nella sentenza impugnata difetta la doverosa analisi tra "prestanome" ed amministratore di fatto e, quindi, l'indagine volt*(ad individuare la macroscopica illegalità dell'attività svolta e della consapevolezza di tale attività; in definitiva, si osserva, il giudizio di penale responsabilità della ricorrente si risolve nell'attribuzione all'imputata di una "responsabilità di posizione" per essere amministratore di diritto. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce nullità della sentenza impugnata con riguardo all'erroneo accertamento della competenza territoriale del Tribunale di Lodi a giudicare il reato più grave ex art. 16 cod.proc.pen.

Argomenta che la Corte di appello, confermando la valutazione del Tribunale, aveva erroneamente rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa della ricorrente; la competenza territoriale era stata individuata in relazione al reato più grave ex art. 16 cod.proc.pen. - art 416 cod.pen.- con un , 3uso non corretto di indici fattuali che aveva portato ad individuare erroneamente in Codogno il luogo in cui l'ipotizzato sodalizio avrebbe iniziato a manifestare la sua esistenza; la motivazione era contraddittoria perché la CNR indicava più sedi operative delle società implicate nella vicenda e Codogno era indicata, in maniera apodittica ed in contrasto con le risultanze documentali, quale luogo in cui si era concentrata la gestione amministrativa delle società; in realtà le risultanze istruttorie comprovavano che [OSCURATO:PERSONA] era la sede di maggior rilievo dal punto di vista quantitativo-qualitativo; inoltre, la Corte di appello aveva travisato le dichiarazioni rese dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] nel corso del suo esame e le dichiarazioni rese dalla teste Bergamaschi.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta partecipazione della ricorrente al sodalizio criminoso contestato al capo 1) dell'imputazione.

Argomenta che la Corte di appello aveva disatteso i motivi di appello limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado, affermando che quest'ultima avrebbe ben spiegato le ragioni del decísum con riferimento alla adesione della ricorrente al sodalizio criminoso.

Al contrario, l'affermazione che la ricorrente sarebbe stata un "ganglio essenziale all'interno della MC nell'ambito del complessivo sistema illecito" restava un postulato indimostrato in quanto le prove documentali (i messaggi-mail) non avevano affatto l'univoco significato attribuito dalla Corte ambrosiana; inoltre, con l'atto di appello si era operata una mirata critica alla disamina contenuta nella sentenza del Tribunale e sul punto la Corte di appello aveva disatteso le censure difensive con motivazione carente ed apodittica. [OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 5 d.lgs 74/2000 correlato agli artt. 21, comma 7/ e 27 d.P.R. n. 633/1972.

Argomenta che la Corte territoriale aveva confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000 (capi 20-22-23) limitandosi ad affermare, con motivazione apparente, che le dichiarazioni fiscali erano dovute, in quanto l'Iva doveva essere versata, con il conseguente configurarsi del reato; rimarca che il richiamo all'art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972 non è dirimente, in quanto trattasi di norma speciale che si riferisce alle fatture emesse per operazioni inesistenti (FOI) e che stabilisce che anche tale imposta deve essere versata; osserva che la specialità della predetta norma è circoscritta in punto di obbligazione tributaria del "versamento"(che avviene con le liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali ex art 27 dpr n. 633/1972 e non con la dichiarazione) e non anche in punto di dichiarazione annuale IVA. 4Scarnicchia [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 5 d.lgs 74/2000 correlato agli artt. 21, comma 71 e 27 d.P.R. n. 633/1972.

Argomenta che la Corte territoriale aveva confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000 (capi 22-23) limitandosi ad affermare, con motivazione apparente, che le dichiarazioni fiscali erano dovute, in quanto l'Iva doveva essere versata, con il conseguente configurarsi del reato; rimarca che il richiamo all'art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972 non è dirimente, in quanto trattasi di norma speciale che si riferisce alle fatture emesse per operazioni inesistenti (FOI) e che stabilisce che anche tale imposta deve essere versata; osserva che la specialità della predetta norma è circoscritta in punto di obbligazione tributaria del "versamento"(che avviene con le liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali ex art 27 dpr n. 633/1972 e non con la dichiarazione) e non anche in punto di dichiarazione annuale IVA.

Con il secondo motivo deduce carenza di motivazione con riguardo all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000.

Argomenta che la ricorrente rivestiva la posizione di amministratore di diritto e la Corte di appello, con riferimento alla sussistenza del dolo specifico del contestato reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000, si era limitata a richiamare quale elemento dimostrativo la macroscopica illiceità delle false fatture; in tal modo la Corte di appello aveva fatto discendere, in modo apodittico, d4redetto elemento la consapevolezza della illegalità della condotta dell'amministratore di fatto. lezzi [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce violazione di legge in ordine alla motivazione relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Argomenta che la sentenza impugnata era immotivata in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; dagli atti emergeva in maniera inequivocabile che il ricorrente era all'oscuro dei fatti per cui causa; in particolare, egli era all'oscuro di essere socio di maggioranza ed amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] e le sottoscrizioni apposte erano apocrife; rimarca che la prova del dolo specifico non deriva dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo nè dalla culpa in vigilando ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi della consapevole preordinazione dell'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge in ordine alla motivazione relativa alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. 5Argomenta che il ragionamento della Corte di appello, che fondava la sussistenza del reato contestato sul disposto dell'art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972/ era illogico, in quanto la norma in questione appartiene all'ambito amministrativo tributario che ammette il ricorso all'analogia ed alle presunzioni e non può essere trasfusa nell'ordinamento penale, regolato dai principi tassatività e di divieto dell'analogia. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono cinque motivi di ricorso.

Con il primo motivo deducono nullità delle sentenze di appello e di primo grado in conseguenza della nullità della vocatio in ius per omessa notificazione del decreto che dispone il giudizio immediato.

Argomentano che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto infondata l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per nullità della vocatio in iudicium degli imputati per omessa notificazione del decreto che disponeva il giudizio immediato; espone cherprecedente sentenza della Corte di appello aveva annullato la sentenza del Tribunale per violazione dell'art. 456, commi 3 e 5/cod.proc.pen. e che il Tribunale si era limitato fissare un'udienza di prosecuzione del giudizio nel rispetto dei termini a comparire senza rinnovare anche la notifica del decreto di citazione per il giudizio immediato, che avrebbe contenuto gli avvisi essenziali relativi alla facoltà di chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena concordata tra le parti.

Con il secondo motivo deducono nullità della sentenza impugnata per erroneo accertamento della competenza territoriale del Tribunale di Lodi.

Argomentano che la Corte di appello, confermando la valutazione del Tribunale, aveva ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale con decisione erronea in diritto e con motivazione illogica e contraddittoria; il locus commissi delicti del delitto di cui all'art. 416 cod.pen., reato più grave ex art. 16 cod.proc.pen. andava individuato, infatti, in [OSCURATO:PERSONA] e non in Codogno, che non poteva essere ritenuto quale luogo in cui si era manifestata l'operatività della struttura associativa; la Corte di appello aveva utilizzato in modo non corretto gli indici fattuali emersi dalla CNR del 15/9/2016 e travisato la prova (esame dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni della teste Bergamaschi).

Con il terzo motivo deducono vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza del sodalizio criminoso.

Argomentano che la Corte di appello aveva ritenuto la sussistenza della associazione a delinquere dando rilievo alla precedente sentenza n. 7739/2021 non opponibile agli attuali ricorrenti in quanto essi non erano stati parti del procedimento , annullato nei loro confronti per vizio della vocatio in iudicium e 6riprendendo gli elementi fattuali valutati dal Tribunale, senza valutare il contratto di appalto del 4 gennaio 2010, prodotto in giudizio dalla difesa, limitandosi a rilevare, erroneamente. la tardività della produzione e l'assenza di data certa.

Con il quarto motivo deducono vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs 74/2000.

Argomentano che la Corte di appello aveva ritenuto che le due società Multiconsult fossero una sola entità e che le fatture di cui all'imputazione erano da considerarsi false, senza considerare e confutare i motivi di appello che evidenziavano che le due società erano enti autonomi e distinti e che i rapporti sottostanti le fatture erano reali e non fittizi.

Con il quinto motivo deducono vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio per erronea applicazione degli aumenti di pena per la continuazione Lamentano che: con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] era stato disposto un aumento di pena per il reato di cui al capo 7), in maniera illogica, in misura diversa rispetto agli altri reati in continuazione per i quali era stato disposto un aumento di pena pari ad 1 mese per ciascuno; con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] erano stati disposti aumenti di pena per i vari reati in continuazione "a ruota libera" senza criterio di equità ed in modo contraddittorio.

3. I difensori dei ricorrenti lezzi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la trattazione orale dei ricorsi in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aventi entrambi ad oggetto la questione preliminare della competenza territoriale, sono manifestamente infondati.

Va premesso che questa Corte (Sez.3, n. 37858 del 04/06/2014, [OSCURATO:PERSONA].260115 - 01; Sez. 3 n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984 - 03; Sez. 3, n. 31517 del 29/09/2020, Eusebio, Rv. 280161) ha affermato che il d.lgs. n. 74 del 2000 - pur prevedendo una propria e specifica disciplina, rispetto a quella codicistica, diretta a regolare la competenza per territorio - non contiene, quanto alla competenza per territorio derivante dalla connessione, principi diversi rispetto a quelli fissati nel codice di rito.

Ne consegue che, nei reati tributari, la competenza per territorio derivante dalla connessione è disciplinata dall'art. 16 cod.proc.pen..

I Giudici di merito, in linea con il principio di diritto suesposto, hanno determinato la competenza territoriale individuando il reato più grave, rilevante a 7tal fine ai sensi dell'art. 16, comma 1, cod.proc.pen., in quello associativo come contestato al capo 1) dell'imputazione.

Ciò posto, va osservato che la giurisprudenza di legittimità, come ha dato conto la sentenza di primo grado richiamata e condivisa dalla Corte di appello, non ha adottato decisioni sempre conformi circa la determinazione del momento consumativo del reato associativo (l'inizio della consumazione), operazione necessaria per individuare la competenza per territorio, privilegiando o il momento del luogo in cui l'associazione ha iniziato concretamente ad operare (Sez. 3, n. 24263 del 10/05/2007, Violini, Rv. 237333; Sez. 1, n. 45388 del 07/12/2005, Saya, Rv. 233359; Sez. 6, n. 3067 del 04/10/1999, Piersanti N., Rv. 214944), oppure quello in cui hanno avuto luogo la programmazione, l'ideazione e la direzione dell'associazione (Sez. 1, n. 17353 del 09/04/2009, Rv. 243566; Sez. 2, n. 22953 del 16/05/2012, Rv. 253189; Sez. 2, n. 19177 del 15/03/2013, Vallelonga, Rv. 255829), ovvero ancora quello in cui l'associazione si è costituita, coincidente secondo alcune pronunce riconducibili a tale filone, con il luogo di perfezionamento del pactum sceleris per la costituzione del sodalizio (Sez. 4, n. 35229 del 07/06/2005, Rv. 232081; Sez. 1, n. 600 del 07/02/1991, Rv. 186709; Sez. 6, n. 3784 del 06/10/1994, dep. 07/04/1995, Rv. 201849).

Questa Corte ha fatto prevalentemente leva su criteri misti, aventi un comune denominatore che può essere riassunto nel principio secondo il quale, per la consumazione del reato associativo, occorre che si realizzi un minimum di mantenimento della situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza del reato, con la conseguenza che il modello legale è integrato quando, a seguito del pactum sceleris, viene alla luce una organizzazione permanente di intenti delittuosi e di azione criminosa (anche esile e rudimentale, per talune fattispecie associative), quale risultato dell'accordo stipulato dagli associati (tre o più persone), in quanto solo con la creazione di una struttura permanente volta alla commissione di una serie indeterminata di reati l'associazione diviene operativa e si realizza la situazione di pericolo per l'interesse tutelato dalla norma che giustifica l'incriminazione, nascendo il pericolo di lesione dell'interesse penalmente tutelato.

Di regola, il luogo in cui si individua una struttura che sia in grado di assicurare un minimum di mantenimento della situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza del reato coincide con quello in cui sono programmate, ideate e dirette le attività dell'associazione, ovvero nel luogo in cui si esteriorizza l'associazione attraverso l'esecuzione dei delitti programmati, in tal modo manifestandosi e realizzandosi, secondo un criterio di effettività, l'operatività della struttura e quindi della societas sceleris (Sez.3, n. 35578 del 21/04/2016, Rv.267635 - 01).

Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, quindi, con riguardo ai reati associativi la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in 8cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, secondo un criterio di effettività (cfr., Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, Rv. 274083-01; Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Rv. 272185-01; Sez. 3, n. 35578 del 21/04/2016, Rv. 267635-01, cit; e più di recente, Sez.3, n. 38009 del 10/05/2019, Rv. 278166 - 01, che ha precisato che in tema di reati associativi, la competenza per territorio sì determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, indipendentemente dalla coincidenza di tale luogo con quello di commissione dei reati-fine del sodalizio), in esso identificandosi il luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, ex art. 8, comma 3, cod. proc. pen.

Nel caso di specie, in considerazione del criterio di effettività, che costituisce normalmente indice di rilevabilità del luogo di consumazione, depongono nel senso che l'associazione criminosa deve ritenersi radicata in Codogno, plurimi elementi fattuali e di ciò ha dato conto con congrue argomentazioni la sentenza impugnata, richiamando le valutazioni del primo giudice.

In particolare, la Corte territoriale ha rimarcato, in aderenza ai plurimi elementi fattuali emergenti dalle risultanze istruttorie (faldoni di documentazione relativa alla gestione contabile e amministrativa delle società del gruppo; e-mail reperite comprovanti la movimentazione dei dipendenti; concentrazione della amministrazione in Codogno, luogo ove si trovava la sede operativa del sodalizio ed erano state impartite le direttive per il distacco fittizio dei dipendenti delle società capogruppo -MCM e MC- alle società satelliti - [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e FP -, costituente uno dei principali sistemi illeciti congegnati per ottenere gli indebiti risparmi fiscali; invio a Codogno delle numerose e-mail relative ai cedolini dei dipendenti delle società satelliti; presentazione a Codogno delle domande di TFR) che Codogno era il luogo in cui si era manifestata l'operatività della struttura associativa.

Di conseguenza è stata ritenuta correttamente radicata la competenza territoriale in favore del Tribunale di Lodi e disattese le eccezioni di incompetenza territoriale sollevate dalle difese degli imputati.

A fronte di tale adeguato percorso argomentativo, i ricorrenti formulano censure meramente contestative e ripropositive di questioni già adeguatamente disattese dai Giudici di merito, con congrue e corrette argomentazioni, argomentazioni rispetto alle quali viene sollecitata una rivalutazione delle risultanze istruttorie, valutazione in fatto preclusa in sede di legittimità.

2. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la questione preliminare della nullità della vocatio in ius per omessa notificazione del decreto che dispone il giudizio immediato, è infondato. 9Con sentenza in data 25/11/2021, la Corte di appello di Milano ha dichiarato la nullità parziale della sentenza n. 328/19 emessa dal Tribunale di Lodi in data 28/3/2019 limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] "per violazione del termine a comparire in dibattimento stabilità dall'art. 456, commi 3 e 5, cod.proc.pen." e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Lodi per l'ulteriore corso.

Il Tribunale di Lodi, con provvedimento del 16/08/2022, richiamata la predetta sentenza, ha correttamente fissato per la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé una nuova udienza di comparizione, nel rispetto del termine a comparire, per il giorno 15/11/2022, dando avviso al Pm, agli imputati ed al difensore di fiducia.

Non risultava necessaria l'emissione di un nuovo decreto di giudizio immediato, in quanto la rilevata nullità non aveva riguardato anche l'editio actionis ma solo la parte della citazione relativa alla vocatio in ius e con esclusivo riferimento alla mancata osservanza del termine di comparizione.

E tanto sulla base del disposto dell'art. 185, comma 3, cod.proc.pen, che prevede quale effetto della declaratoria di nullità la regressione del procedimento dal momento processuale in cui il vizio viene dichiarato alla fase in cui la nullità si è formata ("La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito").

Nella specie, all'originaria udienza di comparizione del 28/09/2017, il giudice, rilevata l'inosservanza del termine a comparire, differiva l'udienza al [OSCURATO:DATA_NASCITA], riconoscendo un termine inferiore a quello, di trenta giorni, previsto dall'art. 456 cod.proc.pen., così non sanando la nullità afferente alla vocatio in ius; tale atto, all'esito della regressione del procedimento a quella fase, per effetto della declaratoria di nullità parziale della successiva sentenza di primo grado da parte della Corte di appello, è stato correttamente rinnovato dal Tribunale con il nuovo provvedimento di fissazione di una nuova udienza di comparizione nel rispetto del termine a comparire di legge.

Nè i ricorrenti possono fondatamente dolersi che in tal modo non sarebbe stato consentito loro di poter richiedere un rito alternativo ai sensi degli art. 456, comma 2, e 458, comma 1, cod.proc.pen., in quanto tale facoltà non è mai stata esercitata nell'originario giudizio di primo grado, nei tempi normativamente p re v i sti e_v; ftek,r,A u,tieV4 t:41-.21-g ivit.k.‘1-4 egt tt3 eite4 vt-rem-15,-3 I¦lten t,uti OPL

3. Vanno, poi, esaminati congiuntamente il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il secondo motivo di ricorso di lezzi [OSCURATO:PERSONA], tutti motivi aventi ad oggetto le medesime doglianze di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 5 d.lgs 74/2000, 21, comma 7 e 27 d.P.R. n. 633/1972. 10Tali motivi sono manifestamente infondati.

Va osservato che secondo il consolidato principio di diritto, correttamente richiamato dalla Corte territoriale, «in tema di reati finanziari e tributari, il delitto di omessa dichiarazione a fini I.V.A. è configurabile anche nel caso in cui siano state emesse fatture per operazioni inesistenti, in quanto, secondo la normativa tributaria, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta anche per tali fatture, indipendentemente dal loro effettivo incasso, con conseguente obbligo di presentare la relativa dichiarazione» (Sez. 3, n. 32500 del 06/06/2018, Rv. 273697 - 01; Sez.3, n. 39177 del 24/09/2008, Rv. 241267 - 01).

Si è condivisibilmente osservato che il reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000, è un reato formale ed omissivo, che si perfeziona con la mancata presentazione della dichiarazione oltre il termine di legge, se l'imposta evasa supera la soglia.

Non è richiesto che l'imposta sia stata incassata o che la fattura sia stata pagata: ciò che rileva è l'obbligo dichiarativo e la quantificazione dell'imposta dovuta in base alle operazioni effettuate (arg. ex Sez. 3, n. 32241 del 02/07/2021, non mass.).

L'IVA, I m 2A4.4mt del resto, è un'imposta indiretta che gravaYsul consumatore finale, ma il soggetto passivo è il cedente/prestatore, che deve dichiarare e versare l'imposta a prescindere dall'incasso.

Tale principio è stato ribadito anche, più di recente , da Sez. 3, n. 47599 del 05/11/2024, non mass,, che ha precisato che il consolidato orientamento in esame si fonda non su una mera ed indimostrata petizione di principio, ma sul chiaro tenore della normativa di riferimento, in quanto l'art. 21, comma 7, d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 633, in tema di fatturazione delle operazioni, stabilisce che se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

Questa disciplina costituisce attuazione dell'art. 21, paragrafo 1, lett. c), della sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991 - al quale è subentrato l'articolo 203 della direttiva CE 2006/112 -, a cui tenore chiunque indichi l'I.V.A. in una fattura o in ogni altro documento che ne fa le veci è debitore di tale imposta; in particolare, tale soggetto è debitore dell'IVA indicata in una fattura indipendentemente da qualsiasi obbligo di versarla in ragione di un'operazione soggetta ad IVA (v.

Corte giust. 18 giugno 2009, Stadeco, C566/07, Racc. pag. 1- 5295, punto 26; Corte di giustizia 31 gennaio 2013, C-643/11, LVK-56 EOOD, punti 53-56; Corte giustizia 31 gennaio 2013, C642/11, Stroy trans EOOD, punto 44).

Anche la giurisprudenza tributaria ha costantemente ribadito questo principio (tra le altre, Sez. 6,Yrf. 26983 del 25/6/2019), e allo stesso occorre dunque dare ulteriore continuità.

IlEd ancora nello stesso senso si pongono: Sez. 3, n. 10233 del 24/10/2023, dep. 2024, non mass., secondo cui l'obbligo dichiarativo permane anche per fatture non incassate ed il mancato pagamento non elimina il dovere di dichiarare.

Sez. 3, n. 1813 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non mass., secondo cui il reato sussiste anche in presenza di fatture false o operazioni inesistenti, poiché VIVA esposta è comunque 0L-QA2.'wn ivre ija k-- dovuta, essendo pertanto l'effettivo pagamentWrrilevante;'Sez. 3, n. 30533 del 15/7/2024, non mass, che ha ribadito che «in tema di reati finanziari e tributari, il delitto di omessa dichiarazione a fini I.V.A. è configurabile anche nel caso in cui siano state emesse fatture per operazioni inesistenti, in quanto, secondo la normativa tributaria, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta anche per tali fatture, indipendentemente dal loro effettivo incasso, con conseguente obbligo di presentare la relativa dichiarazione».

Sez. 3, n. 1813 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non mass., secondo cui il reato sussiste anche in presenza di fatture false o operazioni inesistenti, poiché VIVA esposta è comunque dovuta, essendo pertanto l'effettivo pagamento irrilevante.

3. Il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte di legittimità, qui da confermare, in tema di omessa dichiarazione, il legale rappresentante di un ente che non abbia dello stesso l'effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma secondo, cod. pen. per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato ex lege a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l'amministrazione, anche di fatto (Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Cristodaro, Rv. 283201; Sez.

F, n. 42897 del 09/08/2018, F., Rv. 273939).

Invero, gli obblighi dichiarativi gravano direttamente ed immediatamente sul legale rappresentante dell'ente, a mente degli artt. 1, comma 4, e 8, comma 6, d.P.R. n. 322 del 1988, secondo cui le dichiarazioni relative alle imposte dirette e sul valore aggiunto dei soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere sottoscritte da daj ne ha la legale rappresentanza e solo in assenza di questè'da chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto.

La responsabilità omissiva del legale rappresentante dell'ente non deriva perciò dall'applicazione dell'art. 40 cpv. cod. pen. (e dunque dalla violazione di un dovere di controllo), bensì dalla violazione dell'obbligo gravante direttamente su di lui:obbligo che concorre a tipizzare la fattispecie di reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, selezionandone l'autore e qualificando il reato stesso come a "soggettività ristretta", potendo essere commesso solo da chi sia obbligato, per legge, a presentare la dichiarazione.

Nel 12caso di specie, pertanto, essendo la [OSCURATO:PERSONA] l'amministratore di diritto delle società FP e ISI, era il soggetto direttamente obbligato alla presentazione della dichiarazione fiscale.

Nella specie, la Corte di appello ha dato corretto rilievo al dato formale di accettazione della carica di amministratore da parte della ricorrente ed ha evidenziato, altresì, la consapevolezza delle false fatture emesse, a fronte della macroscopica illiceità, e del relativo ammontare dal quale discendeva l'obbligo dichiarativo contestato ex art. 5 d.lgs 74/2000, circostanze comprovanti anche l'accettazione del rischio connesso alla carica di amministratore di diritto in relazione alla commissione di reati da parte dell'amministratore di fatto.

Da tanto è stata correttamente evinta la sussistenza del reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000, risultando integrati sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del reato.

4. Il primo motivo di ricorso di lezzi [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

Richiamati e ribaditi, i principi di diritto già enunciati al paragrafo 3 con riferimento alla posizione della coimputata [OSCURATO:PERSONA], va osservato che la Corte di appello ha dato corretto rilievo al dato formale di accettazione della carica di amministratore di diritto della società ESI da parte del ricorrente ed alla titolarità della maggioranza del capitale ed ha evidenziato, altresì, la consapevolezza delle false fatture emesse, a fronte della relativa macroscopica illiceità, e del relativo ammontare dal quale discendeva l'obbligo dichiarativo contestato ex art. 5 d.lgs 74/2000, circostanze comprovanti anche l'accettazione del rischio connesso alla carica di amministratore di diritto in relazione alla commissione di reati da parte dell'amministratore di fatto.

Da tanto è stata correttamente evinta la sussistenza del reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000, risultando integrati sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del reato.

A fronte di un percorso argonnentativo adeguato e corretto in diritto, il ricorrente propone censure meramente contestative e volte ad introdurre elementi di fatto (peraltro neppure emergenti dalla sentenza impugnata), la cui valutazione è preclusa in sede di legittimità.

5. I due motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati. [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata responsabile dei delitti di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs 74/2000, nella qualità di amministratore di diritto della società [OSCURATO:PERSONA] spa, in concorso con l'amministratore di fatto.

La motivazione espressa in merito dalla Corte territoriale è congrua e non manifestamente illogica nonchè in linea con i principi espressi da questa Corte in subiecta materia.

Va ribadito il principio consolidato che l'amministratore di diritto di una società risponde del reato omissivo contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge, finanche se sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali 13amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale, per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino (Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Rv. 283201 - 01, cit; Sez.

F, n. 42897 del 09/08/2018, Rv. 273939 - 02; Sez. 3, n. 15900 del 02/03/2016, Rv. 266757 Sez. 3, n. 7770 del 05/12/2013, dep. 2014, Rv. 258850 - 01; Sez. 3, n. 22919 del 06/04/2006, Rv. 234474 - 01;).

Deve ricordarsi, poi, che il prestanome, accettando la carica ha anche accettato i rischi ad essa connessi e risponde comunque a titolo di dolo eventuale esponendosi alle conseguenze dell'operato dei gestori reali e dunque alla possibilità che questi pongano in essere, attraverso il paravento loro prestato con la carica ricoperta, attività non legali; ciò in base alla posizione di garanzia di cui all'art. 2392 cod. civ., in forza della quale l'amministratore deve conservare il patrimonio sociale ed impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi (cfr. Sez.5, n. 7208 del 26/01/2006, Rv. 233637 - 01; Sez. 3, n. 22919 del 06/04/2006, Rv. 234474, cit).

E si è chiarito che, in tema di reati tributari, il prestanome non risponde dei delitti in materia di dichiarazione previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, solo se è privo di qualunque potere o possibilità di ingerenza nella gestione della società (nella specie, questa Corte .f3 annullato la sentenza (' impugnata che aveva assolto il legale rappresentante di una società, trascurando la circostanza che lo stesso era a conoscenza della dubbia regolarità della gestione societaria da parte dell'amministratore di fatto: Sez. 3, n. 47110 del 19/11/2013, PG in proc.

Piscicelli, Rv. 258080).

Nella specie, la Corte di appello, nel confermare le valutazioni del Tribunale, ha dato corretto rilievo al dato formale della accettazione della carica di amministratore di diritto da parte della ricorrente ed ha evidenziato, altresì, la sua consapevole conoscenza dell'aspetto gestionale della società ed, anzi, il ruolo attivo e sostanziale svolto in tale ambito dalla predetta con potere di firma ed invio diretto di documenti; il ruolo gestorio predominante svolto dall'amministratore di fatto, quindi, non elideva la consapevolezza dell'imputata 1L fungere da amministratore di diritto acquiescente, in quanto era emerso che la predetta, sulla base di plurimi elementi sintomatici in tal senso, era consapevole ed adesiva rispetto alla gestione operativa della società, finalizzata all'elusione della normativa fiscale (la [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto la carica di amministratore di diritto non solo della MCM ma anche di altre quattro società e veniva retribuita da una delle società satelliti del sistema illecito, aveva depositato la firma su quattro conti correnti intestati a due delle società satelliti, riceva direttamente e-mail, contratti 14commerciali e documenti da firmare, relativi alla gestione societaria; il kit per la firma digitale della predetta si trovava presso lo studio del commercialista della società) e, quindi, la sua piena consapevolezza e cooperazione attiva nei reati scogcontestati; da tanto è stata correttamente evinta la prova del dolo specifico del reato tributario, quanto meno, sotto il profilo, dell'accettazione del rischio connesso alla carica di amministratore di diritto in relazione alla commissione di reati da parte dell'amministratore di fatto.

Va ricordato che questa Corte ha affermato, che in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico dei delitti di cui agli artt. 5, 8 e 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in capo all'amministratore di diritto di una società, che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità (Sez. 6, n. 15772 del 04/02/2025, Rv. 287969 - 01; Sez.3, n. 2570 del 28/09/2018, dep.21/01/2019, Rv. 275830 - 01). 6.11 secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi aventi ad oggetto vizi motivazionali afferenti l'affermazione di responsabilità per il contestato reato associativo, sono manifestamente infondati.

I Giudici di merito (cfr pp 34-36 e 37-38 sentenza di appello e pp 156-165 della sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte territoriale), in aderenza alle risultanze istruttorie e con argomentazioni congrue e prive di vizi logici, hanno ritenuto accertata l'esistenza di una associazione criminosa volta alla realizzazione di reati tributari; il vincolo associativo era sorto su iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla quale aveva aderito anche [OSCURATO:PERSONA], ed aveva dato vita ad una struttura che, a partire dal 2010, si era costituita in un complesso sistema societario che, attraverso la commissione di reati tributari (in particolare i reati di cui agli artt. 2 e 8 del dlgs 74/2000), consentiva indebiti vantaggi fiscali all'universo [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:PERSONA] srl e le tre società satelliti ESI, ISI e [OSCURATO:PERSONA]); era stata ideata una pianificazione dell'adempimento degli obblighi tributari basato essenzialmente sul fittizio trasferimento di dipendenti (anche mediante il ricorso alle liste di mobilità) ad altre società che avrebbero pagato poco o nulla di contributi, in quanto indebitamente compensavano i debiti contributivi con crediti Iva non dovuti; dell'associazione criminosa, facevano parte, per quanto qui rileva, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Pro;etti [OSCURATO:PERSONA], con ruolo di ideatori e promotori del programma criminoso e [OSCURATO:PERSONA], con ruolo operativo e, cioè, di esecuzione delle direttive provenienti dagli ideatori e promotori e di gestione tecnica e amministrativa di tutte le società.

La Corte di appello ha confermato le valutazioni del Tribunale, 15dando risposta, con argomentazioni congrue e logiche, alle censure difensive qui riproposte.

A fronte di un complesso argomentativo del tutto adeguato e privo di vizi logici, í ricorrenti propongono censure in fatto, volte a sollecitare un riesame delle risultanze istruttorie, precluso in sede di legittimità.

Va ricordato, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 vnon è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).

Nè colgono nel segno le doglianze relative alla valutazione, quale elemento di prova della esistenza del sodalizio criminoso, della sentenza irrevocabile n. 7739/2021 della Corte di appello di Milano e l'omessa valutazione del contratto di appalto del 4.1.2010, prodotto dalla difesa dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] in sede di appello.

Quanto alla prima censura essa è, innanzitutto, generica perché non si confronta con le argomentazioni della sentenza di appello, che hanno evidenziato plurimi elementi fattuali, valutati globalmente e dimostrativi della esistenza del sodalizio (p 37 e 38 della sentenza impugnata).

La doglianza è anche manifestamente infondata perché la sentenza in questione, come detto, non ha costituito l'unico elemento di valutazione istruttoria, ma il fatto accertato è stato valutato unitamente agli altri elementi di prova, in linea con il dato normativo di cui all'art.238- bis cpd.proc.pen. secondo cui le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192, comma Pr231 cod. proc. pen.

Inammissibile è la seconda censura, in quanto, non solo priva di confronto con le argomentazioni della Corte territoriale che ha valutato il contratto di appalto summenzionato e ne ha riscontrato vari profili di anomalia (data non certa, produzione in copia, e tempistica della produzione) ma anche volta a sollecitare una diversa valutazione probatoria preclusa in questa sede di legittimità.

Va osservato che il principio di disponibilità della prova, affermato nell'art. 190 comma Ap cod. proc. pen., si accompagna, secondo quanto previsto nella i medesima disposizione, all'attribuzione al giudice della facoltà di escludere le prove manifestamente superflue o irrilevanti.

Spetta, quindi, al giudice la 16valutazione in ordine alla non manifesta inconducenza o non rilevanza delle prove dedotte dalle parti; valutazione che presuppone un apprezzamento di merito il quale sfugge al sindacato di legittimità allorquando abbia formato oggetto - come avvenuto nella specie - di apposita motivazione, immune da vizi logico-giuridici (cfr. Sez.

U., n. 15208 del 25/02/2010, Rv. 246585; Sez. 6, n. 6422 del 18/02/1994, Rv. 197868; Sez. 1, n. 8045 del 09/04/1992, Rv. 191304).

7. I quarto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

I ricorrenti contestano l'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs 74/2000, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della Corte di appello.

La Corte territoriale ha confermato la sussistenza dei reati di cui aggiart. 8 d.lgs 74/2000, richiamando la pluralità di elementi fattuali evidenziati dal giudice di primo grado, che, valutati globalmente, comprovavano come le due società MCM e MC fossero due società speculari e sostanzialmente riconducibili ad una unità e che le fatture emesse, anche reciproche, e, in particolare, quelle di cessione del marchio e delle licenze del software, avevano ad oggetto operazioni inesistenti perché avvenute all'interno del medesimo centro di interesse, ossia tra articolazioni della medesima unitaria entità.

Con riferimento ai reati di cui all'art. 2 d.lgs 74/2000, i Giudici di appello hanno richiamato la ricostruzione del meccanismo del travaso del personale dalla MCM al MC e, poi, alle società satelliti, come analiticamente effettuato dal giudice di primo grado, ed hanno evidenziato come i lavoratori risultassero solo fittiziamente trasferiti, a mezzo di contratti simulati, le cui relative fatture erano false, con la conseguenza che la relativa annotazione in contabilità, finalizzata ad evadere l'Iva, aveva integrato i reati di frode fiscale contestati.

A fronte di un percorso argomentativo congruo e non manifestamente illogico, i ricorrenti, con doglianze generiche, proponendo rilievi in fatto, preclusi in sede di legittimità, diretti a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Rv. 203767; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794).

8. Il quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha confermato l'entità degli aumenti operati sulla pena base ai sensi dell'art. 81 , cpvp cod.pen., evidenziando la corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., indicati specificamente dal Tribunale, e la misura calibrata e contenuta della pena.

La motivazione è adeguata e priva di vizi logici ed in linea con il dictum delle Sezioni Unite, in tema di reato continuato, secondo cui il giudice, nel determinare 17la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269 - 01).

In particolare, è stato chiarito che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (conf.

Sez.

U, n. 7930/94, Rv 201549-01).

Si è osservato che "il reato continuato non è strutturalmente un reato unico; l'unificazione rappresenta una determinazione legislativa funzionale alla definizione da parte del giudice di un trattamento sanzionatorio più mite di quanto non risulterebbe dall'applicazione del cumulo materiale delle pene.

Per tale motivo essa non può spiegare effetto oltre il perimetro espressamente individuato dal legislatore.

Ne consegue che dal punto di vista della struttura del reato continuato non vi è ragione di ridurre l'obbligo motivazionale ritenendolo cogente unicamente per la pena relativa al reato più grave".

E si è sottolineato che: "L'autonomia dei reati satellite si salda all'obbligo di motivazione, che accede all'esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice per la determinazione del trattamento sanzionatorio, sì che deve essere giustificato ogni risultato di quell'esercizio (art. 132, primo comma, cod. pen.); e che: "In conclusione, il valore ponderale che il giudice attribuisce a ciascun reato satellite concorre a determinare un razionale trattamento sanzionatorio; e, pertanto, devono essere resi conoscibili gli elementi che hanno condotto alla definizione di quel valore." Si è, inoltre, evidenziato che "l'obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi".

In particolare, si è osservato che "la associazione di una pena base determinata nella misura minima edittale ed un aumento per la continuazione di entità esigua esclude l'abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. e dimostra, per implicito, che è stata operata la valutazione degli elementi obiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della decisione.

Quando, invece, la pena per il reato più grave è quantificata a livelli prossimi o coincidenti con il minimo edittale ma quella fissata in aumento per la continuazione è di entità tale da configurare, sia pure in astratto, una ipotesi di cumulo materiale dei reati, l'obbligo motivazionale del giudice si fa più stringente, dovendo egli specificare dettagliatamente le ragioni che lo hanno indotto a tale decisione".

Nella specie, previa disamina di plurimi elementi fattuali rilevanti ex art. 133 cod.pen., la pena base per il reato più grave (art. 416, comma 1, cod.pen.) è stata fissata nel minimo edittale e gli aumenti per i singoli reati satellite sono stati 18determinati in misura contenuta e tale da rispettare il rapporto di proporzione tra le pene ed i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen., così palesando che non è stato operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (pp 166 e 167 della sentenza di primo grado).

9. In definitiva, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] vanno dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi proposti; consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

10. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che per un motivo sono infondati e per altri inammissibili, vanno complessivamente rigettati; consegue, a norma dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

11. Va evidenziato che, diversamente da quanto dedotto dalla difesa in sede di discussione, per i residui reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai capi 5)1 6) e 7) non risulta decorso il termine prescrizionale massimo, tenuto conto del tempus commissi deliciti (il residuo reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000 ascritto al capo 7 - fatture emesse nell'anno 2014, 2015- si è consumato, con riferimento alla condotta meno recente, alla data di emissione dell'ultima fattura- [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed a quella più recente alla data di emissione dell'ultima fattura del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il residuo reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000, ascritto al capo 5 - fatture emesse nell'anno 2015, si è consumato alla data di emissione dell'ultima fattura in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il residuo reato di cui all'art. 2 d.lgs 74/2000 ascritto al capo 6 - anno 2014 si è consumato alla del 3/9/2015, data della dichiarazione relativa all'anno 2014), del termine prescrizionale massinto di dieci anni di cui all'art. 17, comma 1-bis, divo 74/2000 nonchè del complessivo periodo di sospensione del procedimento pari a 580 giorni (rinvio dal 6/11/2024 al 29/1/2025, dal 5/12/2019 al 28/1/2020; 28/1/2020 al 24/3/2020 per astensione dei difensori; alla data del 24/3/2020 rinvio Covid per gg 64; dal 30/03/2021 al 8/02/2022 per astensione dei difensori; dal 10/10/2023 al 17/10/2023 per richiesta dei difensori; va evidenziato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in tutte le predette udienze era presente e chiedeva il differimento dell'udienza congiuntamente agli altri difensori, tranne che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] quando era presente e non si opponeva, però, al differimento richiesto dagli altri difensori, Cfr per tale ultima ipotesi Sez.4, n. 50303 del 20/07/2018,Rv.274000 - 01, che ha affermato che "la sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorchè costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al 19differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato- se praticabile .l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili; conforme Sez.F, n. 49132 del 26/07/2013,Rv.257649 - 01).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ercuri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] I [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] lezzi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito per gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'avv.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.udito per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento udito per gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'avv. l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento udito per l'imputato lezzi [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA] lotti, che ha concluso ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lodi il 12/12/2023, che aveva giudicato gli attuali ricorrenti (ed altri coimputati) per i delitti di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali e per i reati-fine (artt. 2,4, 8,5 10-ter, 10-quater d.lgs 74/2000, 640, comma 2, cod.pen.) loro contestati, così provvedeva: dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti:, di [OSCURATO:PERSONA] - in relazione al capo 4), limitatamente all'annualità 2012 ed in relazione al capo 5) limitatamente alle fatture emesse (il nell'anno 2013 -([OSCURATO:PERSONA] -in relazione al capo 4); al capo 5) limitatamente alle fatture emesse nel 2013; al capo 6) limitatamente all'annualità 2013 e al capo ce 7) limitatamente alle fatture emesse nell'anno 2013-iticeri [OSCURATO:PERSONA]- in relazione al capo 6) limitatamente alle fatture di cui all'annualità 2013 e in relazione al capo 7) limitatamente alle fatture emesse nell'anno 2013; rideterminava, quindi, le relative pene; condannava: [OSCURATO:PERSONA] per le imputazioni di cui ai capi 20), 22) e 23 e, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza n. 7739/2021 lo condannava alla relativa pena; lezzi [OSCURATO:PERSONA] per l'imputazione di cui al capo 20) e lo condannava alla relativa pena; [OSCURATO:PERSONA] per le imputazioni di cui ai capi 22) e 23 ) e, la condannava alla relativa pena; disponeva la confisca per equivalente in ordine ai capi 20), 22), 23) dell'imputazione; concedeva a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della non menzione; confermava nel resto. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] VincenzinaZ,[OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. 2Mercuri [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce mancanza di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della consapevolezza dell'imputata nell'assunzione della carica di amministratore di diritto. Argomenta che la Corte di appello, con motivazione apparente, aveva desunto la consapevolezza e adesione dell'imputata a fungere da amministratore di diritto acquiescente da una serie di elementi (pluralità di cariche sociali, percezione di retribuzione da parte di una società satellite senza avere un ruolo all'interno di essa, delega di firma su conti bancari di altre società), che, però, non erano idonei a far escludere il ruolo di amministratore "testa di legno" della ricorrente. Tali elementi potevano comprovare la consapevolezza della ricorrente solo ove correlati ad elementi fattuali concreti quali l'accertamento di attività illecite delle altre società, la sproporzione del compenso ricevuto, l'effettuazione di operazioni sui conti correnti dei quali deteneva la delega ad operare. Inoltre, anche il riferimento operato in motivazione al rinvenimento del kit per la firma digitale presso lo studio del commercialista e la ricezione delle e-mail riportate in atti, supportato da motivazione apparente, era inidoneo a dimostrare la consapevolezza della ricorrente, trattandosi di atti compatibili con il ruolo di amministratore formale. Con il secondo motivo deduce violazione o erronea applicazione degli artt. 2 e 8 d.lgs 74/2000 con riguardo al dolo specifico. Argomenta che gli elementi già elencati nell'esposizione del precedente motivo erano elementi neutri ed inidonei ad acquisire il valore di indici sintomatici dell'esistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico dei reati tributari contestati; lamenta che nella sentenza impugnata difetta la doverosa analisi tra "prestanome" ed amministratore di fatto e, quindi, l'indagine volt*(ad individuare la macroscopica illegalità dell'attività svolta e della consapevolezza di tale attività; in definitiva, si osserva, il giudizio di penale responsabilità della ricorrente si risolve nell'attribuzione all'imputata di una "responsabilità di posizione" per essere amministratore di diritto. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce nullità della sentenza impugnata con riguardo all'erroneo accertamento della competenza territoriale del Tribunale di Lodi a giudicare il reato più grave ex art. 16 cod.proc.pen. Argomenta che la Corte di appello, confermando la valutazione del Tribunale, aveva erroneamente rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa della ricorrente; la competenza territoriale era stata individuata in relazione al reato più grave ex art. 16 cod.proc.pen. - art 416 cod.pen.- con un , 3uso non corretto di indici fattuali che aveva portato ad individuare erroneamente in Codogno il luogo in cui l'ipotizzato sodalizio avrebbe iniziato a manifestare la sua esistenza; la motivazione era contraddittoria perché la CNR indicava più sedi operative delle società implicate nella vicenda e Codogno era indicata, in maniera apodittica ed in contrasto con le risultanze documentali, quale luogo in cui si era concentrata la gestione amministrativa delle società; in realtà le risultanze istruttorie comprovavano che [OSCURATO:PERSONA] era la sede di maggior rilievo dal punto di vista quantitativo-qualitativo; inoltre, la Corte di appello aveva travisato le dichiarazioni rese dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] nel corso del suo esame e le dichiarazioni rese dalla teste Bergamaschi. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta partecipazione della ricorrente al sodalizio criminoso contestato al capo 1) dell'imputazione. Argomenta che la Corte di appello aveva disatteso i motivi di appello limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado, affermando che quest'ultima avrebbe ben spiegato le ragioni del decísum con riferimento alla adesione della ricorrente al sodalizio criminoso. Al contrario, l'affermazione che la ricorrente sarebbe stata un "ganglio essenziale all'interno della MC nell'ambito del complessivo sistema illecito" restava un postulato indimostrato in quanto le prove documentali (i messaggi-mail) non avevano affatto l'univoco significato attribuito dalla Corte ambrosiana; inoltre, con l'atto di appello si era operata una mirata critica alla disamina contenuta nella sentenza del Tribunale e sul punto la Corte di appello aveva disatteso le censure difensive con motivazione carente ed apodittica. [OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 5 d.lgs 74/2000 correlato agli artt. 21, comma 7/ e 27 d.P.R. n. 633/1972. Argomenta che la Corte territoriale aveva confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000 (capi 20-22-23) limitandosi ad affermare, con motivazione apparente, che le dichiarazioni fiscali erano dovute, in quanto l'Iva doveva essere versata, con il conseguente configurarsi del reato; rimarca che il richiamo all'art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972 non è dirimente, in quanto trattasi di norma speciale che si riferisce alle fatture emesse per operazioni inesistenti (FOI) e che stabilisce che anche tale imposta deve essere versata; osserva che la specialità della predetta norma è circoscritta in punto di obbligazione tributaria del "versamento"(che avviene con le liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali ex art 27 dpr n. 633/1972 e non con la dichiarazione) e non anche in punto di dichiarazione annuale IVA. 4Scarnicchia [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 5 d.lgs 74/2000 correlato agli artt. 21, comma 71 e 27 d.P.R. n. 633/1972. Argomenta che la Corte territoriale aveva confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000 (capi 22-23) limitandosi ad affermare, con motivazione apparente, che le dichiarazioni fiscali erano dovute, in quanto l'Iva doveva essere versata, con il conseguente configurarsi del reato; rimarca che il richiamo all'art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972 non è dirimente, in quanto trattasi di norma speciale che si riferisce alle fatture emesse per operazioni inesistenti (FOI) e che stabilisce che anche tale imposta deve essere versata; osserva che la specialità della predetta norma è circoscritta in punto di obbligazione tributaria del "versamento"(che avviene con le liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali ex art 27 dpr n. 633/1972 e non con la dichiarazione) e non anche in punto di dichiarazione annuale IVA. Con il secondo motivo deduce carenza di motivazione con riguardo all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000. Argomenta che la ricorrente rivestiva la posizione di amministratore di diritto e la Corte di appello, con riferimento alla sussistenza del dolo specifico del contestato reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000, si era limitata a richiamare quale elemento dimostrativo la macroscopica illiceità delle false fatture; in tal modo la Corte di appello aveva fatto discendere, in modo apodittico, d4redetto elemento la consapevolezza della illegalità della condotta dell'amministratore di fatto. lezzi [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione di legge in ordine alla motivazione relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Argomenta che la sentenza impugnata era immotivata in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; dagli atti emergeva in maniera inequivocabile che il ricorrente era all'oscuro dei fatti per cui causa; in particolare, egli era all'oscuro di essere socio di maggioranza ed amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] e le sottoscrizioni apposte erano apocrife; rimarca che la prova del dolo specifico non deriva dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo nè dalla culpa in vigilando ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi della consapevole preordinazione dell'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in ordine alla motivazione relativa alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. 5Argomenta che il ragionamento della Corte di appello, che fondava la sussistenza del reato contestato sul disposto dell'art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972/ era illogico, in quanto la norma in questione appartiene all'ambito amministrativo tributario che ammette il ricorso all'analogia ed alle presunzioni e non può essere trasfusa nell'ordinamento penale, regolato dai principi tassatività e di divieto dell'analogia. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono cinque motivi di ricorso. Con il primo motivo deducono nullità delle sentenze di appello e di primo grado in conseguenza della nullità della vocatio in ius per omessa notificazione del decreto che dispone il giudizio immediato. Argomentano che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto infondata l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per nullità della vocatio in iudicium degli imputati per omessa notificazione del decreto che disponeva il giudizio immediato; espone cherprecedente sentenza della Corte di appello aveva annullato la sentenza del Tribunale per violazione dell'art. 456, commi 3 e 5/cod.proc.pen. e che il Tribunale si era limitato fissare un'udienza di prosecuzione del giudizio nel rispetto dei termini a comparire senza rinnovare anche la notifica del decreto di citazione per il giudizio immediato, che avrebbe contenuto gli avvisi essenziali relativi alla facoltà di chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena concordata tra le parti. Con il secondo motivo deducono nullità della sentenza impugnata per erroneo accertamento della competenza territoriale del Tribunale di Lodi. Argomentano che la Corte di appello, confermando la valutazione del Tribunale, aveva ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale con decisione erronea in diritto e con motivazione illogica e contraddittoria; il locus commissi delicti del delitto di cui all'art. 416 cod.pen., reato più grave ex art. 16 cod.proc.pen. andava individuato, infatti, in [OSCURATO:PERSONA] e non in Codogno, che non poteva essere ritenuto quale luogo in cui si era manifestata l'operatività della struttura associativa; la Corte di appello aveva utilizzato in modo non corretto gli indici fattuali emersi dalla CNR del 15/9/2016 e travisato la prova (esame dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni della teste Bergamaschi). Con il terzo motivo deducono vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza del sodalizio criminoso. Argomentano che la Corte di appello aveva ritenuto la sussistenza della associazione a delinquere dando rilievo alla precedente sentenza n. 7739/2021 non opponibile agli attuali ricorrenti in quanto essi non erano stati parti del procedimento , annullato nei loro confronti per vizio della vocatio in iudicium e 6riprendendo gli elementi fattuali valutati dal Tribunale, senza valutare il contratto di appalto del 4 gennaio 2010, prodotto in giudizio dalla difesa, limitandosi a rilevare, erroneamente. la tardività della produzione e l'assenza di data certa. Con il quarto motivo deducono vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs 74/2000. Argomentano che la Corte di appello aveva ritenuto che le due società Multiconsult fossero una sola entità e che le fatture di cui all'imputazione erano da considerarsi false, senza considerare e confutare i motivi di appello che evidenziavano che le due società erano enti autonomi e distinti e che i rapporti sottostanti le fatture erano reali e non fittizi. Con il quinto motivo deducono vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio per erronea applicazione degli aumenti di pena per la continuazione Lamentano che: con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] era stato disposto un aumento di pena per il reato di cui al capo 7), in maniera illogica, in misura diversa rispetto agli altri reati in continuazione per i quali era stato disposto un aumento di pena pari ad 1 mese per ciascuno; con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] erano stati disposti aumenti di pena per i vari reati in continuazione "a ruota libera" senza criterio di equità ed in modo contraddittorio. 3. I difensori dei ricorrenti lezzi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la trattazione orale dei ricorsi in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aventi entrambi ad oggetto la questione preliminare della competenza territoriale, sono manifestamente infondati. Va premesso che questa Corte (Sez.3, n. 37858 del 04/06/2014, [OSCURATO:PERSONA].260115 - 01; Sez. 3 n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984 - 03; Sez. 3, n. 31517 del 29/09/2020, Eusebio, Rv. 280161) ha affermato che il d.lgs. n. 74 del 2000 - pur prevedendo una propria e specifica disciplina, rispetto a quella codicistica, diretta a regolare la competenza per territorio - non contiene, quanto alla competenza per territorio derivante dalla connessione, principi diversi rispetto a quelli fissati nel codice di rito. Ne consegue che, nei reati tributari, la competenza per territorio derivante dalla connessione è disciplinata dall'art. 16 cod.proc.pen.. I Giudici di merito, in linea con il principio di diritto suesposto, hanno determinato la competenza territoriale individuando il reato più grave, rilevante a 7tal fine ai sensi dell'art. 16, comma 1, cod.proc.pen., in quello associativo come contestato al capo 1) dell'imputazione. Ciò posto, va osservato che la giurisprudenza di legittimità, come ha dato conto la sentenza di primo grado richiamata e condivisa dalla Corte di appello, non ha adottato decisioni sempre conformi circa la determinazione del momento consumativo del reato associativo (l'inizio della consumazione), operazione necessaria per individuare la competenza per territorio, privilegiando o il momento del luogo in cui l'associazione ha iniziato concretamente ad operare (Sez. 3, n. 24263 del 10/05/2007, Violini, Rv. 237333; Sez. 1, n. 45388 del 07/12/2005, Saya, Rv. 233359; Sez. 6, n. 3067 del 04/10/1999, Piersanti N., Rv. 214944), oppure quello in cui hanno avuto luogo la programmazione, l'ideazione e la direzione dell'associazione (Sez. 1, n. 17353 del 09/04/2009, Rv. 243566; Sez. 2, n. 22953 del 16/05/2012, Rv. 253189; Sez. 2, n. 19177 del 15/03/2013, Vallelonga, Rv. 255829), ovvero ancora quello in cui l'associazione si è costituita, coincidente secondo alcune pronunce riconducibili a tale filone, con il luogo di perfezionamento del pactum sceleris per la costituzione del sodalizio (Sez. 4, n. 35229 del 07/06/2005, Rv. 232081; Sez. 1, n. 600 del 07/02/1991, Rv. 186709; Sez. 6, n. 3784 del 06/10/1994, dep. 07/04/1995, Rv. 201849). Questa Corte ha fatto prevalentemente leva su criteri misti, aventi un comune denominatore che può essere riassunto nel principio secondo il quale, per la consumazione del reato associativo, occorre che si realizzi un minimum di mantenimento della situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza del reato, con la conseguenza che il modello legale è integrato quando, a seguito del pactum sceleris, viene alla luce una organizzazione permanente di intenti delittuosi e di azione criminosa (anche esile e rudimentale, per talune fattispecie associative), quale risultato dell'accordo stipulato dagli associati (tre o più persone), in quanto solo con la creazione di una struttura permanente volta alla commissione di una serie indeterminata di reati l'associazione diviene operativa e si realizza la situazione di pericolo per l'interesse tutelato dalla norma che giustifica l'incriminazione, nascendo il pericolo di lesione dell'interesse penalmente tutelato. Di regola, il luogo in cui si individua una struttura che sia in grado di assicurare un minimum di mantenimento della situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza del reato coincide con quello in cui sono programmate, ideate e dirette le attività dell'associazione, ovvero nel luogo in cui si esteriorizza l'associazione attraverso l'esecuzione dei delitti programmati, in tal modo manifestandosi e realizzandosi, secondo un criterio di effettività, l'operatività della struttura e quindi della societas sceleris (Sez.3, n. 35578 del 21/04/2016, Rv.267635 - 01). Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, quindi, con riguardo ai reati associativi la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in 8cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, secondo un criterio di effettività (cfr., Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, Rv. 274083-01; Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Rv. 272185-01; Sez. 3, n. 35578 del 21/04/2016, Rv. 267635-01, cit; e più di recente, Sez.3, n. 38009 del 10/05/2019, Rv. 278166 - 01, che ha precisato che in tema di reati associativi, la competenza per territorio sì determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, indipendentemente dalla coincidenza di tale luogo con quello di commissione dei reati-fine del sodalizio), in esso identificandosi il luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, ex art. 8, comma 3, cod. proc. pen. Nel caso di specie, in considerazione del criterio di effettività, che costituisce normalmente indice di rilevabilità del luogo di consumazione, depongono nel senso che l'associazione criminosa deve ritenersi radicata in Codogno, plurimi elementi fattuali e di ciò ha dato conto con congrue argomentazioni la sentenza impugnata, richiamando le valutazioni del primo giudice. In particolare, la Corte territoriale ha rimarcato, in aderenza ai plurimi elementi fattuali emergenti dalle risultanze istruttorie (faldoni di documentazione relativa alla gestione contabile e amministrativa delle società del gruppo; e-mail reperite comprovanti la movimentazione dei dipendenti; concentrazione della amministrazione in Codogno, luogo ove si trovava la sede operativa del sodalizio ed erano state impartite le direttive per il distacco fittizio dei dipendenti delle società capogruppo -MCM e MC- alle società satelliti - [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e FP -, costituente uno dei principali sistemi illeciti congegnati per ottenere gli indebiti risparmi fiscali; invio a Codogno delle numerose e-mail relative ai cedolini dei dipendenti delle società satelliti; presentazione a Codogno delle domande di TFR) che Codogno era il luogo in cui si era manifestata l'operatività della struttura associativa. Di conseguenza è stata ritenuta correttamente radicata la competenza territoriale in favore del Tribunale di Lodi e disattese le eccezioni di incompetenza territoriale sollevate dalle difese degli imputati. A fronte di tale adeguato percorso argomentativo, i ricorrenti formulano censure meramente contestative e ripropositive di questioni già adeguatamente disattese dai Giudici di merito, con congrue e corrette argomentazioni, argomentazioni rispetto alle quali viene sollecitata una rivalutazione delle risultanze istruttorie, valutazione in fatto preclusa in sede di legittimità. 2. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la questione preliminare della nullità della vocatio in ius per omessa notificazione del decreto che dispone il giudizio immediato, è infondato. 9Con sentenza in data 25/11/2021, la Corte di appello di Milano ha dichiarato la nullità parziale della sentenza n. 328/19 emessa dal Tribunale di Lodi in data 28/3/2019 limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] "per violazione del termine a comparire in dibattimento stabilità dall'art. 456, commi 3 e 5, cod.proc.pen." e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Lodi per l'ulteriore corso. Il Tribunale di Lodi, con provvedimento del 16/08/2022, richiamata la predetta sentenza, ha correttamente fissato per la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé una nuova udienza di comparizione, nel rispetto del termine a comparire, per il giorno 15/11/2022, dando avviso al Pm, agli imputati ed al difensore di fiducia. Non risultava necessaria l'emissione di un nuovo decreto di giudizio immediato, in quanto la rilevata nullità non aveva riguardato anche l'editio actionis ma solo la parte della citazione relativa alla vocatio in ius e con esclusivo riferimento alla mancata osservanza del termine di comparizione. E tanto sulla base del disposto dell'art. 185, comma 3, cod.proc.pen, che prevede quale effetto della declaratoria di nullità la regressione del procedimento dal momento processuale in cui il vizio viene dichiarato alla fase in cui la nullità si è formata ("La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito"). Nella specie, all'originaria udienza di comparizione del 28/09/2017, il giudice, rilevata l'inosservanza del termine a comparire, differiva l'udienza al [OSCURATO:DATA_NASCITA], riconoscendo un termine inferiore a quello, di trenta giorni, previsto dall'art. 456 cod.proc.pen., così non sanando la nullità afferente alla vocatio in ius; tale atto, all'esito della regressione del procedimento a quella fase, per effetto della declaratoria di nullità parziale della successiva sentenza di primo grado da parte della Corte di appello, è stato correttamente rinnovato dal Tribunale con il nuovo provvedimento di fissazione di una nuova udienza di comparizione nel rispetto del termine a comparire di legge. Nè i ricorrenti possono fondatamente dolersi che in tal modo non sarebbe stato consentito loro di poter richiedere un rito alternativo ai sensi degli art. 456, comma 2, e 458, comma 1, cod.proc.pen., in quanto tale facoltà non è mai stata esercitata nell'originario giudizio di primo grado, nei tempi normativamente p re v i sti e_v; ftek,r,A u,tieV4 t:41-.21-g ivit.k.‘1-4 egt tt3 eite4 vt-rem-15,-3 I¦lten t,uti OPL 3. Vanno, poi, esaminati congiuntamente il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il secondo motivo di ricorso di lezzi [OSCURATO:PERSONA], tutti motivi aventi ad oggetto le medesime doglianze di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 5 d.lgs 74/2000, 21, comma 7 e 27 d.P.R. n. 633/1972. 10Tali motivi sono manifestamente infondati. Va osservato che secondo il consolidato principio di diritto, correttamente richiamato dalla Corte territoriale, «in tema di reati finanziari e tributari, il delitto di omessa dichiarazione a fini I.V.A. è configurabile anche nel caso in cui siano state emesse fatture per operazioni inesistenti, in quanto, secondo la normativa tributaria, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta anche per tali fatture, indipendentemente dal loro effettivo incasso, con conseguente obbligo di presentare la relativa dichiarazione» (Sez. 3, n. 32500 del 06/06/2018, Rv. 273697 - 01; Sez.3, n. 39177 del 24/09/2008, Rv. 241267 - 01). Si è condivisibilmente osservato che il reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000, è un reato formale ed omissivo, che si perfeziona con la mancata presentazione della dichiarazione oltre il termine di legge, se l'imposta evasa supera la soglia. Non è richiesto che l'imposta sia stata incassata o che la fattura sia stata pagata: ciò che rileva è l'obbligo dichiarativo e la quantificazione dell'imposta dovuta in base alle operazioni effettuate (arg. ex Sez. 3, n. 32241 del 02/07/2021, non mass.). L'IVA, I m 2A4.4mt del resto, è un'imposta indiretta che gravaYsul consumatore finale, ma il soggetto passivo è il cedente/prestatore, che deve dichiarare e versare l'imposta a prescindere dall'incasso. Tale principio è stato ribadito anche, più di recente , da Sez. 3, n. 47599 del 05/11/2024, non mass,, che ha precisato che il consolidato orientamento in esame si fonda non su una mera ed indimostrata petizione di principio, ma sul chiaro tenore della normativa di riferimento, in quanto l'art. 21, comma 7, d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 633, in tema di fatturazione delle operazioni, stabilisce che se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura. Questa disciplina costituisce attuazione dell'art. 21, paragrafo 1, lett. c), della sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991 - al quale è subentrato l'articolo 203 della direttiva CE 2006/112 -, a cui tenore chiunque indichi l'I.V.A. in una fattura o in ogni altro documento che ne fa le veci è debitore di tale imposta; in particolare, tale soggetto è debitore dell'IVA indicata in una fattura indipendentemente da qualsiasi obbligo di versarla in ragione di un'operazione soggetta ad IVA (v. Corte giust. 18 giugno 2009, Stadeco, C566/07, Racc. pag. 1- 5295, punto 26; Corte di giustizia 31 gennaio 2013, C-643/11, LVK-56 EOOD, punti 53-56; Corte giustizia 31 gennaio 2013, C642/11, Stroy trans EOOD, punto 44). Anche la giurisprudenza tributaria ha costantemente ribadito questo principio (tra le altre, Sez. 6,Yrf. 26983 del 25/6/2019), e allo stesso occorre dunque dare ulteriore continuità. IlEd ancora nello stesso senso si pongono: Sez. 3, n. 10233 del 24/10/2023, dep. 2024, non mass., secondo cui l'obbligo dichiarativo permane anche per fatture non incassate ed il mancato pagamento non elimina il dovere di dichiarare. Sez. 3, n. 1813 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non mass., secondo cui il reato sussiste anche in presenza di fatture false o operazioni inesistenti, poiché VIVA esposta è comunque 0L-QA2.'wn ivre ija k-- dovuta, essendo pertanto l'effettivo pagamentWrrilevante;'Sez. 3, n. 30533 del 15/7/2024, non mass, che ha ribadito che «in tema di reati finanziari e tributari, il delitto di omessa dichiarazione a fini I.V.A. è configurabile anche nel caso in cui siano state emesse fatture per operazioni inesistenti, in quanto, secondo la normativa tributaria, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta anche per tali fatture, indipendentemente dal loro effettivo incasso, con conseguente obbligo di presentare la relativa dichiarazione». Sez. 3, n. 1813 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non mass., secondo cui il reato sussiste anche in presenza di fatture false o operazioni inesistenti, poiché VIVA esposta è comunque dovuta, essendo pertanto l'effettivo pagamento irrilevante. 3. Il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte di legittimità, qui da confermare, in tema di omessa dichiarazione, il legale rappresentante di un ente che non abbia dello stesso l'effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma secondo, cod. pen. per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato ex lege a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l'amministrazione, anche di fatto (Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Cristodaro, Rv. 283201; Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, F., Rv. 273939). Invero, gli obblighi dichiarativi gravano direttamente ed immediatamente sul legale rappresentante dell'ente, a mente degli artt. 1, comma 4, e 8, comma 6, d.P.R. n. 322 del 1988, secondo cui le dichiarazioni relative alle imposte dirette e sul valore aggiunto dei soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere sottoscritte da daj ne ha la legale rappresentanza e solo in assenza di questè'da chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto. La responsabilità omissiva del legale rappresentante dell'ente non deriva perciò dall'applicazione dell'art. 40 cpv. cod. pen. (e dunque dalla violazione di un dovere di controllo), bensì dalla violazione dell'obbligo gravante direttamente su di lui:obbligo che concorre a tipizzare la fattispecie di reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, selezionandone l'autore e qualificando il reato stesso come a "soggettività ristretta", potendo essere commesso solo da chi sia obbligato, per legge, a presentare la dichiarazione. Nel 12caso di specie, pertanto, essendo la [OSCURATO:PERSONA] l'amministratore di diritto delle società FP e ISI, era il soggetto direttamente obbligato alla presentazione della dichiarazione fiscale. Nella specie, la Corte di appello ha dato corretto rilievo al dato formale di accettazione della carica di amministratore da parte della ricorrente ed ha evidenziato, altresì, la consapevolezza delle false fatture emesse, a fronte della macroscopica illiceità, e del relativo ammontare dal quale discendeva l'obbligo dichiarativo contestato ex art. 5 d.lgs 74/2000, circostanze comprovanti anche l'accettazione del rischio connesso alla carica di amministratore di diritto in relazione alla commissione di reati da parte dell'amministratore di fatto. Da tanto è stata correttamente evinta la sussistenza del reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000, risultando integrati sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del reato. 4. Il primo motivo di ricorso di lezzi [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Richiamati e ribaditi, i principi di diritto già enunciati al paragrafo 3 con riferimento alla posizione della coimputata [OSCURATO:PERSONA], va osservato che la Corte di appello ha dato corretto rilievo al dato formale di accettazione della carica di amministratore di diritto della società ESI da parte del ricorrente ed alla titolarità della maggioranza del capitale ed ha evidenziato, altresì, la consapevolezza delle false fatture emesse, a fronte della relativa macroscopica illiceità, e del relativo ammontare dal quale discendeva l'obbligo dichiarativo contestato ex art. 5 d.lgs 74/2000, circostanze comprovanti anche l'accettazione del rischio connesso alla carica di amministratore di diritto in relazione alla commissione di reati da parte dell'amministratore di fatto. Da tanto è stata correttamente evinta la sussistenza del reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000, risultando integrati sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del reato. A fronte di un percorso argonnentativo adeguato e corretto in diritto, il ricorrente propone censure meramente contestative e volte ad introdurre elementi di fatto (peraltro neppure emergenti dalla sentenza impugnata), la cui valutazione è preclusa in sede di legittimità. 5. I due motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati. [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata responsabile dei delitti di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs 74/2000, nella qualità di amministratore di diritto della società [OSCURATO:PERSONA] spa, in concorso con l'amministratore di fatto. La motivazione espressa in merito dalla Corte territoriale è congrua e non manifestamente illogica nonchè in linea con i principi espressi da questa Corte in subiecta materia. Va ribadito il principio consolidato che l'amministratore di diritto di una società risponde del reato omissivo contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge, finanche se sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali 13amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale, per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino (Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Rv. 283201 - 01, cit; Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, Rv. 273939 - 02; Sez. 3, n. 15900 del 02/03/2016, Rv. 266757 Sez. 3, n. 7770 del 05/12/2013, dep. 2014, Rv. 258850 - 01; Sez. 3, n. 22919 del 06/04/2006, Rv. 234474 - 01;). Deve ricordarsi, poi, che il prestanome, accettando la carica ha anche accettato i rischi ad essa connessi e risponde comunque a titolo di dolo eventuale esponendosi alle conseguenze dell'operato dei gestori reali e dunque alla possibilità che questi pongano in essere, attraverso il paravento loro prestato con la carica ricoperta, attività non legali; ciò in base alla posizione di garanzia di cui all'art. 2392 cod. civ., in forza della quale l'amministratore deve conservare il patrimonio sociale ed impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi (cfr. Sez.5, n. 7208 del 26/01/2006, Rv. 233637 - 01; Sez. 3, n. 22919 del 06/04/2006, Rv. 234474, cit). E si è chiarito che, in tema di reati tributari, il prestanome non risponde dei delitti in materia di dichiarazione previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, solo se è privo di qualunque potere o possibilità di ingerenza nella gestione della società (nella specie, questa Corte .f3 annullato la sentenza (' impugnata che aveva assolto il legale rappresentante di una società, trascurando la circostanza che lo stesso era a conoscenza della dubbia regolarità della gestione societaria da parte dell'amministratore di fatto: Sez. 3, n. 47110 del 19/11/2013, PG in proc. Piscicelli, Rv. 258080). Nella specie, la Corte di appello, nel confermare le valutazioni del Tribunale, ha dato corretto rilievo al dato formale della accettazione della carica di amministratore di diritto da parte della ricorrente ed ha evidenziato, altresì, la sua consapevole conoscenza dell'aspetto gestionale della società ed, anzi, il ruolo attivo e sostanziale svolto in tale ambito dalla predetta con potere di firma ed invio diretto di documenti; il ruolo gestorio predominante svolto dall'amministratore di fatto, quindi, non elideva la consapevolezza dell'imputata 1L fungere da amministratore di diritto acquiescente, in quanto era emerso che la predetta, sulla base di plurimi elementi sintomatici in tal senso, era consapevole ed adesiva rispetto alla gestione operativa della società, finalizzata all'elusione della normativa fiscale (la [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto la carica di amministratore di diritto non solo della MCM ma anche di altre quattro società e veniva retribuita da una delle società satelliti del sistema illecito, aveva depositato la firma su quattro conti correnti intestati a due delle società satelliti, riceva direttamente e-mail, contratti 14commerciali e documenti da firmare, relativi alla gestione societaria; il kit per la firma digitale della predetta si trovava presso lo studio del commercialista della società) e, quindi, la sua piena consapevolezza e cooperazione attiva nei reati scogcontestati; da tanto è stata correttamente evinta la prova del dolo specifico del reato tributario, quanto meno, sotto il profilo, dell'accettazione del rischio connesso alla carica di amministratore di diritto in relazione alla commissione di reati da parte dell'amministratore di fatto. Va ricordato che questa Corte ha affermato, che in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico dei delitti di cui agli artt. 5, 8 e 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in capo all'amministratore di diritto di una società, che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità (Sez. 6, n. 15772 del 04/02/2025, Rv. 287969 - 01; Sez.3, n. 2570 del 28/09/2018, dep.21/01/2019, Rv. 275830 - 01). 6.11 secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi aventi ad oggetto vizi motivazionali afferenti l'affermazione di responsabilità per il contestato reato associativo, sono manifestamente infondati. I Giudici di merito (cfr pp 34-36 e 37-38 sentenza di appello e pp 156-165 della sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte territoriale), in aderenza alle risultanze istruttorie e con argomentazioni congrue e prive di vizi logici, hanno ritenuto accertata l'esistenza di una associazione criminosa volta alla realizzazione di reati tributari; il vincolo associativo era sorto su iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla quale aveva aderito anche [OSCURATO:PERSONA], ed aveva dato vita ad una struttura che, a partire dal 2010, si era costituita in un complesso sistema societario che, attraverso la commissione di reati tributari (in particolare i reati di cui agli artt. 2 e 8 del dlgs 74/2000), consentiva indebiti vantaggi fiscali all'universo [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:PERSONA] srl e le tre società satelliti ESI, ISI e [OSCURATO:PERSONA]); era stata ideata una pianificazione dell'adempimento degli obblighi tributari basato essenzialmente sul fittizio trasferimento di dipendenti (anche mediante il ricorso alle liste di mobilità) ad altre società che avrebbero pagato poco o nulla di contributi, in quanto indebitamente compensavano i debiti contributivi con crediti Iva non dovuti; dell'associazione criminosa, facevano parte, per quanto qui rileva, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Pro;etti [OSCURATO:PERSONA], con ruolo di ideatori e promotori del programma criminoso e [OSCURATO:PERSONA], con ruolo operativo e, cioè, di esecuzione delle direttive provenienti dagli ideatori e promotori e di gestione tecnica e amministrativa di tutte le società. La Corte di appello ha confermato le valutazioni del Tribunale, 15dando risposta, con argomentazioni congrue e logiche, alle censure difensive qui riproposte. A fronte di un complesso argomentativo del tutto adeguato e privo di vizi logici, í ricorrenti propongono censure in fatto, volte a sollecitare un riesame delle risultanze istruttorie, precluso in sede di legittimità. Va ricordato, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 vnon è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). Nè colgono nel segno le doglianze relative alla valutazione, quale elemento di prova della esistenza del sodalizio criminoso, della sentenza irrevocabile n. 7739/2021 della Corte di appello di Milano e l'omessa valutazione del contratto di appalto del 4.1.2010, prodotto dalla difesa dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] in sede di appello. Quanto alla prima censura essa è, innanzitutto, generica perché non si confronta con le argomentazioni della sentenza di appello, che hanno evidenziato plurimi elementi fattuali, valutati globalmente e dimostrativi della esistenza del sodalizio (p 37 e 38 della sentenza impugnata). La doglianza è anche manifestamente infondata perché la sentenza in questione, come detto, non ha costituito l'unico elemento di valutazione istruttoria, ma il fatto accertato è stato valutato unitamente agli altri elementi di prova, in linea con il dato normativo di cui all'art.238- bis cpd.proc.pen. secondo cui le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192, comma Pr231 cod. proc. pen. Inammissibile è la seconda censura, in quanto, non solo priva di confronto con le argomentazioni della Corte territoriale che ha valutato il contratto di appalto summenzionato e ne ha riscontrato vari profili di anomalia (data non certa, produzione in copia, e tempistica della produzione) ma anche volta a sollecitare una diversa valutazione probatoria preclusa in questa sede di legittimità. Va osservato che il principio di disponibilità della prova, affermato nell'art. 190 comma Ap cod. proc. pen., si accompagna, secondo quanto previsto nella i medesima disposizione, all'attribuzione al giudice della facoltà di escludere le prove manifestamente superflue o irrilevanti. Spetta, quindi, al giudice la 16valutazione in ordine alla non manifesta inconducenza o non rilevanza delle prove dedotte dalle parti; valutazione che presuppone un apprezzamento di merito il quale sfugge al sindacato di legittimità allorquando abbia formato oggetto - come avvenuto nella specie - di apposita motivazione, immune da vizi logico-giuridici (cfr. Sez. U., n. 15208 del 25/02/2010, Rv. 246585; Sez. 6, n. 6422 del 18/02/1994, Rv. 197868; Sez. 1, n. 8045 del 09/04/1992, Rv. 191304). 7. I quarto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. I ricorrenti contestano l'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs 74/2000, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della Corte di appello. La Corte territoriale ha confermato la sussistenza dei reati di cui aggiart. 8 d.lgs 74/2000, richiamando la pluralità di elementi fattuali evidenziati dal giudice di primo grado, che, valutati globalmente, comprovavano come le due società MCM e MC fossero due società speculari e sostanzialmente riconducibili ad una unità e che le fatture emesse, anche reciproche, e, in particolare, quelle di cessione del marchio e delle licenze del software, avevano ad oggetto operazioni inesistenti perché avvenute all'interno del medesimo centro di interesse, ossia tra articolazioni della medesima unitaria entità. Con riferimento ai reati di cui all'art. 2 d.lgs 74/2000, i Giudici di appello hanno richiamato la ricostruzione del meccanismo del travaso del personale dalla MCM al MC e, poi, alle società satelliti, come analiticamente effettuato dal giudice di primo grado, ed hanno evidenziato come i lavoratori risultassero solo fittiziamente trasferiti, a mezzo di contratti simulati, le cui relative fatture erano false, con la conseguenza che la relativa annotazione in contabilità, finalizzata ad evadere l'Iva, aveva integrato i reati di frode fiscale contestati. A fronte di un percorso argomentativo congruo e non manifestamente illogico, i ricorrenti, con doglianze generiche, proponendo rilievi in fatto, preclusi in sede di legittimità, diretti a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794). 8. Il quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha confermato l'entità degli aumenti operati sulla pena base ai sensi dell'art. 81 , cpvp cod.pen., evidenziando la corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., indicati specificamente dal Tribunale, e la misura calibrata e contenuta della pena. La motivazione è adeguata e priva di vizi logici ed in linea con il dictum delle Sezioni Unite, in tema di reato continuato, secondo cui il giudice, nel determinare 17la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269 - 01). In particolare, è stato chiarito che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (conf. Sez. U, n. 7930/94, Rv 201549-01). Si è osservato che "il reato continuato non è strutturalmente un reato unico; l'unificazione rappresenta una determinazione legislativa funzionale alla definizione da parte del giudice di un trattamento sanzionatorio più mite di quanto non risulterebbe dall'applicazione del cumulo materiale delle pene. Per tale motivo essa non può spiegare effetto oltre il perimetro espressamente individuato dal legislatore. Ne consegue che dal punto di vista della struttura del reato continuato non vi è ragione di ridurre l'obbligo motivazionale ritenendolo cogente unicamente per la pena relativa al reato più grave". E si è sottolineato che: "L'autonomia dei reati satellite si salda all'obbligo di motivazione, che accede all'esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice per la determinazione del trattamento sanzionatorio, sì che deve essere giustificato ogni risultato di quell'esercizio (art. 132, primo comma, cod. pen.); e che: "In conclusione, il valore ponderale che il giudice attribuisce a ciascun reato satellite concorre a determinare un razionale trattamento sanzionatorio; e, pertanto, devono essere resi conoscibili gli elementi che hanno condotto alla definizione di quel valore." Si è, inoltre, evidenziato che "l'obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi". In particolare, si è osservato che "la associazione di una pena base determinata nella misura minima edittale ed un aumento per la continuazione di entità esigua esclude l'abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. e dimostra, per implicito, che è stata operata la valutazione degli elementi obiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della decisione. Quando, invece, la pena per il reato più grave è quantificata a livelli prossimi o coincidenti con il minimo edittale ma quella fissata in aumento per la continuazione è di entità tale da configurare, sia pure in astratto, una ipotesi di cumulo materiale dei reati, l'obbligo motivazionale del giudice si fa più stringente, dovendo egli specificare dettagliatamente le ragioni che lo hanno indotto a tale decisione". Nella specie, previa disamina di plurimi elementi fattuali rilevanti ex art. 133 cod.pen., la pena base per il reato più grave (art. 416, comma 1, cod.pen.) è stata fissata nel minimo edittale e gli aumenti per i singoli reati satellite sono stati 18determinati in misura contenuta e tale da rispettare il rapporto di proporzione tra le pene ed i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen., così palesando che non è stato operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (pp 166 e 167 della sentenza di primo grado). 9. In definitiva, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] vanno dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi proposti; consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. 10. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che per un motivo sono infondati e per altri inammissibili, vanno complessivamente rigettati; consegue, a norma dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 11. Va evidenziato che, diversamente da quanto dedotto dalla difesa in sede di discussione, per i residui reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai capi 5)1 6) e 7) non risulta decorso il termine prescrizionale massimo, tenuto conto del tempus commissi deliciti (il residuo reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000 ascritto al capo 7 - fatture emesse nell'anno 2014, 2015- si è consumato, con riferimento alla condotta meno recente, alla data di emissione dell'ultima fattura- [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed a quella più recente alla data di emissione dell'ultima fattura del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il residuo reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000, ascritto al capo 5 - fatture emesse nell'anno 2015, si è consumato alla data di emissione dell'ultima fattura in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il residuo reato di cui all'art. 2 d.lgs 74/2000 ascritto al capo 6 - anno 2014 si è consumato alla del 3/9/2015, data della dichiarazione relativa all'anno 2014), del termine prescrizionale massinto di dieci anni di cui all'art. 17, comma 1-bis, divo 74/2000 nonchè del complessivo periodo di sospensione del procedimento pari a 580 giorni (rinvio dal 6/11/2024 al 29/1/2025, dal 5/12/2019 al 28/1/2020; 28/1/2020 al 24/3/2020 per astensione dei difensori; alla data del 24/3/2020 rinvio Covid per gg 64; dal 30/03/2021 al 8/02/2022 per astensione dei difensori; dal 10/10/2023 al 17/10/2023 per richiesta dei difensori; va evidenziato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in tutte le predette udienze era presente e chiedeva il differimento dell'udienza congiuntamente agli altri difensori, tranne che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] quando era presente e non si opponeva, però, al differimento richiesto dagli altri difensori, Cfr per tale ultima ipotesi Sez.4, n. 50303 del 20/07/2018,Rv.274000 - 01, che ha affermato che "la sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorchè costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al 19differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato- se praticabile .l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili; conforme Sez.F, n. 49132 del 26/07/2013,Rv.257649 - 01). P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 14862/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris