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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16231/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'annullamento con rinvio Ritenuto in fatto

1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Corte d'appello di Genova ha respinto la richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Rileva il difensore, denunciando violazione di legge e vizi motivazionali, che, a seguito della lettura del dispositivo del 18/03/2021, nel quale era stato indicato il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione, egli aveva operato, a partire dalla metà di maggio e sino ad oltre la metà di luglio 2021, plurimi accessi in cancelleria, provvedendo sia a consultare il registro cartaceo, mod. 30 tutt'ora in uso presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sia a chiedere notizie agli impiegati dalla cancelleria: questi ultimi gli avevano confermato quanto emergeva dal registro, ossia il mancato deposito della motivazione.

Aggiunge il ricorso che solo in data 30/07/2021 il difensore aveva ricevuto una telefonata dalla cancelleria del Tribunale, nel corso della quale emergeva - ciò che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe successivamente confermato - che la sentenza era stata depositata in data 12/05/2021, ma non era stata "scaricata", con la conseguenza che non risultava alcuna annotazione sul registro cartaceo né su quello informatico.

Per questa ragione, gli impiegati della cancelleria, consultando il SICP, non avevano trovato traccia del deposito.

A riprova di siffatte circostanze si precisa che l'annotazione sul registro cartaceo era stata eseguita in data 30/07/2021 e che il SICP era stato aggiornato in data 02/08/2021.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, integra fatto costituente forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione, l'errata informazione ricevuta daila cancelleria circa l'omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito; tuttavia, l'istante ha l'onere di provare rigorosamente il verificarsi del fatto ostativo al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione e non può limitarsi ad allegare a sostegno del proprio assunto dichiarazioni provenienti da lui o da altri difensori interessati. (Sez. 6, n. 21901 del 03/04/2014, G., Rv. 259699 - 01; Sez. 2, n. 44509 del 07/07/2015, Floccari, Rv. 264965 - 0).Rispetto alle ragioni della richiesta e alla documentazione allegata, dalla quale si desume esattamente la mancata registrazione dell'avvenuto deposito della sentenza, l'ordinanza impugnata offre indicazioni prive di pertinenza, poiché è del tutto evidente che il deposito della sentenza nel termine indicato in dispositivo non richiedeva alcun avviso alle parti, ma non era questo il fondamento della richiesta; così come è evidente che il difensore aveva l'onere di accedere in cancelleria per accertarsi dell'avvenuto deposito della sentenza: ma è esattamente quello che il difensore deduce di avere fatto inutilmente, fornendo puntuali riscontri alle sue &legazioni.

Il rilievo della Corte territoriale per il quale il difensore non ha accesso al SICP, del pari, non coglie il punto centrale della richiesta, ossia che l'informazione - correttamente e, anzi, doverosamente fornita dalla cancelleria, al servizio degli utenti anche nei casi di sviste ben possibili in un apparato istituzionale complesso - documentava proprio l'errore amministrativo della mancata annotazione del deposito della sentenza che aveva giustificato le errate notizie fornite al difensore.

L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio alla Corte d'appello di Genova per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Genova per nuovo esame.

Così deciso il 17/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente eppe [OSCURATO:PERSONA],n(fi CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PEN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'annullamento con rinvio Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Corte d'appello di Genova ha respinto la richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Rileva il difensore, denunciando violazione di legge e vizi motivazionali, che, a seguito della lettura del dispositivo del 18/03/2021, nel quale era stato indicato il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione, egli aveva operato, a partire dalla metà di maggio e sino ad oltre la metà di luglio 2021, plurimi accessi in cancelleria, provvedendo sia a consultare il registro cartaceo, mod. 30 tutt'ora in uso presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sia a chiedere notizie agli impiegati dalla cancelleria: questi ultimi gli avevano confermato quanto emergeva dal registro, ossia il mancato deposito della motivazione. Aggiunge il ricorso che solo in data 30/07/2021 il difensore aveva ricevuto una telefonata dalla cancelleria del Tribunale, nel corso della quale emergeva - ciò che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe successivamente confermato - che la sentenza era stata depositata in data 12/05/2021, ma non era stata "scaricata", con la conseguenza che non risultava alcuna annotazione sul registro cartaceo né su quello informatico. Per questa ragione, gli impiegati della cancelleria, consultando il SICP, non avevano trovato traccia del deposito. A riprova di siffatte circostanze si precisa che l'annotazione sul registro cartaceo era stata eseguita in data 30/07/2021 e che il SICP era stato aggiornato in data 02/08/2021. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, integra fatto costituente forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione, l'errata informazione ricevuta daila cancelleria circa l'omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito; tuttavia, l'istante ha l'onere di provare rigorosamente il verificarsi del fatto ostativo al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione e non può limitarsi ad allegare a sostegno del proprio assunto dichiarazioni provenienti da lui o da altri difensori interessati. (Sez. 6, n. 21901 del 03/04/2014, G., Rv. 259699 - 01; Sez. 2, n. 44509 del 07/07/2015, Floccari, Rv. 264965 - 0).Rispetto alle ragioni della richiesta e alla documentazione allegata, dalla quale si desume esattamente la mancata registrazione dell'avvenuto deposito della sentenza, l'ordinanza impugnata offre indicazioni prive di pertinenza, poiché è del tutto evidente che il deposito della sentenza nel termine indicato in dispositivo non richiedeva alcun avviso alle parti, ma non era questo il fondamento della richiesta; così come è evidente che il difensore aveva l'onere di accedere in cancelleria per accertarsi dell'avvenuto deposito della sentenza: ma è esattamente quello che il difensore deduce di avere fatto inutilmente, fornendo puntuali riscontri alle sue &legazioni. Il rilievo della Corte territoriale per il quale il difensore non ha accesso al SICP, del pari, non coglie il punto centrale della richiesta, ossia che l'informazione - correttamente e, anzi, doverosamente fornita dalla cancelleria, al servizio degli utenti anche nei casi di sviste ben possibili in un apparato istituzionale complesso - documentava proprio l'errore amministrativo della mancata annotazione del deposito della sentenza che aveva giustificato le errate notizie fornite al difensore. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio alla Corte d'appello di Genova per nuovo esame. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Genova per nuovo esame. Così deciso il 17/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente eppe [OSCURATO:PERSONA],n(fi CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PEN
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