CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2023
Cassazione n. 02945/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 6/04/2022 della Corte di appello di Torino letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso è connotato da intrinseca genericità dei motivi proposti meramente evocativi della erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sulla sussistenza dei reati di cui agli artt. 393, 614 e 582-585 cod. pen., al confronto dell'esauriente motivazione in fatto e delle implicazioni giuridiche che ne sono state tratte, valorizzando le dichiarazioni rese dalla parte civile e i riscontri alla sua ricostruzione; che le note di udienza depositate in atti non sono suscettibili di modificare l'esito della decisione poiché meramente riproduttive di censure ritenute inidonee ad introdurre il giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] te