CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 31976/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/11/2025 della Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce l’illegittimità delgiudizio di bilanciamento delle circostanze, per mancato riconoscimento dellaprevalenza delle attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed èmanifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica delgiudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto dimero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione,tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, sisia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogatain concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);rilevato che la Corte d’appello ha giustificato l’esclusione della prevalenzadelle circostanze attenuanti generiche - già riconosciute in virtù della giovane etàe del comportamento processuale del ricorrente - in modo logico, lineare,offrendo una valutazione persuasiva che ha tenuto conto della gravitàcomplessiva del fatto, delle modalità della condotta e delle condizioni divulnerabilità della persona offesa, aggredita nel luogo di privata dimora (si vedapag. 5 della sentenza impugnata);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]