CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 08843/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia resa dal G.u.p. del Tribunale di Roma all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Roma revocava la misura di sicurezza dell'espulsione, nel resto confermando la decisione impugnata, la quale aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per due violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, commesse, rispettivamente il 4 e il 6 maggio 2020. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, con cui deduce il vizio di motivazione in relazione sia all'affermazione della penale responsabilità, in quanto il Beye non è mai stato né fermato, né identificato, sia alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sia alla misura della pena, stimata eccessiva. 3. Il ricorso è inammissibile perché deduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici. 4. Quanto al primo motivo, richiamati i limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), si osserva che i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno desunto che uno dei due spacciatori fosse proprio il Beye sia dalla prolungata osservazione da parte degli agenti operanti, che lo hanno lungamente osservato e descritto nell'aspetto e nell'abbigliamento durante i servizi di appostamento del 4 e del 6 maggio 2020, sia dalle dichiarazioni del coimputato, sia, infine, dalla stessa ammissione dell'imputato in riferimento alla giornata dal 4 maggio. A fronte di tale apparato argomentativo, immune da profili di illogicità manifesta, il ricorrente attacca profili ricostruttivi del fatto, il che non è consentito in questa sede di legittimità 5. Quanto al secondo motivo, si rammenta che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, la fattispecie del fatto di "lieve entità" è ravvisabile in ipotesi connotate da una minima offensività, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010 - dep. 05/10/2010, Rico, Rv. 247911). Di recente, le Sezioni Unite hanno ulteriormente precisato che, ai fine della configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi dell'a fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). 6. Nel caso di specie, i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno correttamente escluso la riconducibilità del fatto nella più mite previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 sulla base di tutte le circostanze del caso concreto, avendo la vendita dello droga la caratteristiche della "piazza di spaccio", essendo organizzata professionalmente con l'uso di vedette, della cui presenza gli operanti hanno dato atto più volte, con la complicità di più persone (una dedita alla vendita, l'altra alla custodia della droga e al ritiro del denaro), cori un flusso continuo di consumatori (il 4 maggio gli operanti monitorano non meno di quindici cessioni) e di droga, sequestrata in quantitativo non trascurabile (pari a 225 dosi medie di eroina ed a 189 dosi medie di hashish), Si tratta di una valutazione di fatto non manifestamente illogica, che supera il vaglio di legittimità. 7. Quanto al terzo motivo, si rammenta non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. Nel caso in esame, la Corte di merito ha giustificato in maniera non certo implausibile il leggero scostamento dal minimo edittale alla luce delle accertate modalità di spaccio, attuato in maniera continuativa e professionale. Si tratta di una motivazione adeguata e immune da profili di illogicità manifesta, che supera il vaglio di legittimità. 8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. peri., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orbet