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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13957/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: APERI Santo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 09/02/2021 dalla Corte d'Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso opponendosi alla richiesta di riunione e chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per la richiesta di riunione e, nel merito, per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Messina ha parzialmente riformato (dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all'art. 474 cod. pen., rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa in data 18/11/2014 dal Tribunale di Catania, con la quale APERI Santo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. a lui ascritti.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'APERI, deducendo:

2.1. Vizio di motivazione, ritenuta apparente, in ordine alla sussistenza della contraffazione, non essendo stato effettuato alcun accertamento peritale.

Si lamenta inoltre il mancato apprezzamento della conversazione telefonica, precedente l'acquisto, da cui era in ogni caso desumibile la buona fede dell'APERI.

2.2. Violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, anche in relazione alla consapevolezza in capo all'APERI dell'affermata contraffazione,JeLt,. , contenuta in scatoloni sigillati che erano stati aperti in sede di sequestro ed inviata con una spedizione a suo nome.

3. Con memoria depositata in previsione dell'udienza presso la Settima Sezione, il difensore dell'APERI - oltre ad insistere per l'accoglimento dei motivi di ricorso - rappresentava che, per la medesima vicenda, pendeva presso questa Suprema Corte altro procedimento (relativo al sequestro delle scarpe oggetto del presente giudizio nonché di altri oggetti rinvenuti, a seguito di perquisizione, nell'abitazione del ricorrente). [OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre preliminarmente ribadire quanto già osservato in udienza in ordine all'inaccoglibilità della richiesta di riunione formulata dalla difesa, potendo le questioni prospettate nell'istanza essere adeguatamente trattate e decise in sede di esecuzione.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Per ciò che riguarda le doglianze concernenti la sussistenza della prova della contraffazione, assume rilievo assorbente la mancata deduzione in appello delle corrispondenti doglianze: con i motivi di appello, infatti, il ricorrente aveva prospettato l'inconfigurabilità in astratto della contestata ricettazione, la mancanza di prove in ordine all'elemento psicologico dei reati contestati, la possibilità di derubricare la ricettazione in incauto acquisto, l'applicabilità dell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., delle attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio nei minimi.

2.2. Quanto invece alle residue censure, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, ribadito anche in tempi recentissimi, secondo cui cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (in tal senso, da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).

In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le doglianze difensive non superano il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

D'altra parte, i giudici di merito - diversamente da quanto osservato in ricorso - hanno preso in considerazione quanto dedotto dall'imputato e comprovato dalle conversazioni intercettate prima della consegna della merce contraffatta, giungendo peraltro a conclusioni opposte a quelle auspicate.

In particolare, il Tribunale di Catania aveva valorizzato - quali elementi sintomatici della consapevolezza, in capo all'APERI, della provenienza illecita della merce acquistata - la transazione telefonica con persona prima non conosciuta, il consistente numero di capi griffati, l'assenza di circuiti negoziali autorizzati, la mancanza di documentazione contabile di accompagnamento, il prezzo "vile" trattandosi di scarpe griffate (cfr. pag. 6 della sentenza di primo grado).

A conclusioni del tutto analoghe è pervenuta la Corte d'Appello, che ha posto in rilievo la chiamata all'APERI da parte di MESSINA Santo, il contatto con "Gaetano" che proponeva l'acquisto delle scarpe, la fiducia riposta dal ricorrente nel MESSINA circa la bontà dell'acquisto (pur essendo il MESSINA un rivenditore di mattonelle), il prezzo di Euro 12 al paio pur trattandosi di scarpe di marca, nonché l'assenza di documentazione di accompagnamento.

L'intrinseca rilevanza di tali elementi è stata sottolineata dalla Corte d'Appello anche in relazione alla intraneità dell'APERI all'ambiente commerciale (essendo egli titolare di una postazione di vendita presso la Fiera di Catania) e al suo significativo inserimento nell'ambiente malavitoso (comprovato da numerosi e gravi precedenti): elementi ritenuti idonei a far concludere che l'APERI fosse pienamente in grado di comprendere la natura illecita dell'affare prospettato, che prevedeva tra l'altro il non indifferente esborso di Euro

1.700. Con l'odierno ricorso, il ricorrente torna a prospettare la buona fede dell'APERI nell'acquisto, allegando anche le conversazioni propedeutiche all'affare.

Deve peraltro escludersi che il percorso argomentativo desumibile dalla unitaria valutazione delle due pronunce (operazione possibile ed anzi doverosa, in presenza di una "doppia conforme") sia connotata da illogicità o contraddittorietà qui deducibili: le conversazioni allegate confermano anzi le circostanze valorizzate dai giudici di merito, cui si aggiunge l'ulteriore singolarità costituita dal fatto che il COMITO, nel concordare le modalità della spedizione delle 141 paia di scarpe in nove colli, precisa che quest'ultima sarebbe avvenuta a nome del "nostro operaio GERVASI Roberto" (cfr. la nota della Guardia di Finanza allegata al ricorso).

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna dell'APERI al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 18 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] efr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: APERI Santo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 09/02/2021 dalla Corte d'Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso opponendosi alla richiesta di riunione e chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per la richiesta di riunione e, nel merito, per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Messina ha parzialmente riformato (dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all'art. 474 cod. pen., rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa in data 18/11/2014 dal Tribunale di Catania, con la quale APERI Santo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. a lui ascritti. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'APERI, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione, ritenuta apparente, in ordine alla sussistenza della contraffazione, non essendo stato effettuato alcun accertamento peritale. Si lamenta inoltre il mancato apprezzamento della conversazione telefonica, precedente l'acquisto, da cui era in ogni caso desumibile la buona fede dell'APERI. 2.2. Violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, anche in relazione alla consapevolezza in capo all'APERI dell'affermata contraffazione,JeLt,. , contenuta in scatoloni sigillati che erano stati aperti in sede di sequestro ed inviata con una spedizione a suo nome. 3. Con memoria depositata in previsione dell'udienza presso la Settima Sezione, il difensore dell'APERI - oltre ad insistere per l'accoglimento dei motivi di ricorso - rappresentava che, per la medesima vicenda, pendeva presso questa Suprema Corte altro procedimento (relativo al sequestro delle scarpe oggetto del presente giudizio nonché di altri oggetti rinvenuti, a seguito di perquisizione, nell'abitazione del ricorrente). [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre preliminarmente ribadire quanto già osservato in udienza in ordine all'inaccoglibilità della richiesta di riunione formulata dalla difesa, potendo le questioni prospettate nell'istanza essere adeguatamente trattate e decise in sede di esecuzione. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Per ciò che riguarda le doglianze concernenti la sussistenza della prova della contraffazione, assume rilievo assorbente la mancata deduzione in appello delle corrispondenti doglianze: con i motivi di appello, infatti, il ricorrente aveva prospettato l'inconfigurabilità in astratto della contestata ricettazione, la mancanza di prove in ordine all'elemento psicologico dei reati contestati, la possibilità di derubricare la ricettazione in incauto acquisto, l'applicabilità dell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., delle attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio nei minimi. 2.2. Quanto invece alle residue censure, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, ribadito anche in tempi recentissimi, secondo cui cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (in tal senso, da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le doglianze difensive non superano il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, i giudici di merito - diversamente da quanto osservato in ricorso - hanno preso in considerazione quanto dedotto dall'imputato e comprovato dalle conversazioni intercettate prima della consegna della merce contraffatta, giungendo peraltro a conclusioni opposte a quelle auspicate. In particolare, il Tribunale di Catania aveva valorizzato - quali elementi sintomatici della consapevolezza, in capo all'APERI, della provenienza illecita della merce acquistata - la transazione telefonica con persona prima non conosciuta, il consistente numero di capi griffati, l'assenza di circuiti negoziali autorizzati, la mancanza di documentazione contabile di accompagnamento, il prezzo "vile" trattandosi di scarpe griffate (cfr. pag. 6 della sentenza di primo grado). A conclusioni del tutto analoghe è pervenuta la Corte d'Appello, che ha posto in rilievo la chiamata all'APERI da parte di MESSINA Santo, il contatto con "Gaetano" che proponeva l'acquisto delle scarpe, la fiducia riposta dal ricorrente nel MESSINA circa la bontà dell'acquisto (pur essendo il MESSINA un rivenditore di mattonelle), il prezzo di Euro 12 al paio pur trattandosi di scarpe di marca, nonché l'assenza di documentazione di accompagnamento. L'intrinseca rilevanza di tali elementi è stata sottolineata dalla Corte d'Appello anche in relazione alla intraneità dell'APERI all'ambiente commerciale (essendo egli titolare di una postazione di vendita presso la Fiera di Catania) e al suo significativo inserimento nell'ambiente malavitoso (comprovato da numerosi e gravi precedenti): elementi ritenuti idonei a far concludere che l'APERI fosse pienamente in grado di comprendere la natura illecita dell'affare prospettato, che prevedeva tra l'altro il non indifferente esborso di Euro 1.700. Con l'odierno ricorso, il ricorrente torna a prospettare la buona fede dell'APERI nell'acquisto, allegando anche le conversazioni propedeutiche all'affare. Deve peraltro escludersi che il percorso argomentativo desumibile dalla unitaria valutazione delle due pronunce (operazione possibile ed anzi doverosa, in presenza di una "doppia conforme") sia connotata da illogicità o contraddittorietà qui deducibili: le conversazioni allegate confermano anzi le circostanze valorizzate dai giudici di merito, cui si aggiunge l'ulteriore singolarità costituita dal fatto che il COMITO, nel concordare le modalità della spedizione delle 141 paia di scarpe in nove colli, precisa che quest'ultima sarebbe avvenuta a nome del "nostro operaio GERVASI Roberto" (cfr. la nota della Guardia di Finanza allegata al ricorso). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna dell'APERI al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] efr
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