CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43204/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; # [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato, dichiarando non doversi procedere per il reato di cui al capo b) perché estinto per prescrizione e rideterminando la pena, la sentenza del Tribunale di Pavia del 15 settembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali aggravate (capo a) e per la contravvenzione di cui all'art. 4 commi 2 e 3 della legge 110/1975 (capo b) e, riconosciuto il vincolo della continuazione e con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputato, che denuncia l'illogicità della motivazione e l'inosservanza delle norme processuali, è inammissibile, poiché esso poggia su una ricostruzione del fatto diversa da quella operata dai giudici del merito e che egli prospetta invocando una rivalutazione delle prove non consentita in questa sede di legittimità, e comunque è manifestamente infondato, non assumendo rilevanza chi effettivamente avesse l'arma, trattandosi di una circostanza aggravante oggettiva; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis