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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 marzo 2026

Cassazione n. 08152/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 8152/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 02/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 471/2026* * CC 05/02/2026* * * Relatore * 36200/2025* * MONACO* **ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 02/10/2025 del TRIBUNALE per i MINORENNI di BARIvisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale per i minorenni di Bari ha disattesol istanza presentata nell interesse di * * volta ad ottenere l unificazione sotto ilvincolo della continuazione dei reati ex artt. 56 628 628 648 cod. pen. posti in essere neglianni che vanno dal 2020 al 2022 e giudicati mediante tre distinte sentenze rispettivamenteemesse dal Tribunale per i minorenni e dal Tribunale di *2.

Ricorre per cassazione * * con il patrocinio dell avv. * * articolandoun motivo unico a mezzo del quale denuncia cumulativamente i vizi di inosservanza ederronea applicazione della legge penale con particolare riferimento agli artt. 671 cod. proc.pen. e 81 cod. pen. nonché di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica quantoal mancato riconoscimento del vincolo della continuazione in fase esecutiva.3.

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei sensi e nei termini di seguito precisati.2.

Con l unica doglianza contenuta nell atto di impugnazione la difesa deduce non esserstati adeguatamente considerati i dati addotti a sostegno dell incidente di esecuzione conparticolare riguardo alla asserita contiguità temporale che legherebbe tra loro le variecondotte.

Nel ricorso si rappresenta infatti come vengano in rilievo reati commessi a brevedistanza temporale l uno dall altro oltre che riconducibili alla medesima tipologia delittuosae infine connotati da similari modalità esecutive.

Del resto la situazione inerente a unminore – in ipotesi difensiva sarebbe stata approcciata dal giudice dell esecuzione come sesi fosse trattato di un soggetto maggiore di età.2.1.

La decisione reiettiva assunta dal Tribunale per i minorenni di Bari trae origineessenzialmente dalla valenza negativa riconnessa alla distanza cronologica esistente tra ivari reati commessi dal richiedente il primo dei reati oggetto della domanda ex art. 671 cod.proc. pen. risale al 2020 mentre l ultimo è stato commesso nel 2022 .

Non è stato peròpreso in considerazione – naturalmente anche magari per negarne l attitudine unificante –alcun profilo ulteriore valorizzato dalla difesa ed ipoteticamente atto a divenire evocativodella sussistenza di un medesimo disegno criminoso il giudice dell esecuzionesostanzialmente ha arrestato ogni analisi alla considerazione dell unico elemento ritenutodecisivamente sfavorevole alla tesi difensiva costituito dalla distanza temporaleintercorrente tra i fatti.2.2. * richiamare inoltre il testo dell art. 1 comma 1 del d.P.R. 22 settembre 1988 n.448 in tema di principi generali del processo minorile checosì dispone ‹‹1.

Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni delpresente decreto e per quanto da esse non previsto quelle del codice di procedura penale.Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educativedel minorenne assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione edall articolo 6 del * sull * europea nonché dei diritti riconosciuti dalla direttivaUE 2016/800 del * europeo e del Consiglio dell 11 maggio 2016 sulle garanzieprocedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali››.Il dettato normativo dunque prevede l adeguamento degli istituti processuali alla personalitàed alle esigenze educative del minore.

Tale disciplina non può non riverberarsi in modoestremamente rilevante anche sul piano della prova dell unitarietà della preventivaideazione * lo “stile di vita” riveste normalmente un valore sintomatico molto marginalee non elevato in quanto non consente di distinguere tra la mera reiterazione o abitualità dideterminati comportamenti e la loro anticipata programmazione – laddove si vada aesaminare la situazione di un minore invece occorre considerare congruamente laparticolare intensità dell adesione a scelte esistenziali condizionate dall ambiente nonchédal carattere e dall immaturità del soggetto attivo la cui personalità è per definizione ancorain fase di evoluzione.Tali opzioni allora possono assumere un potente significato dimostrativo anche in ordinealla programmazione anticipata di singole condotte soprattutto allorquando emerganoulteriori elementi di univoca significazione quali la medesima tipologia dei reati commessi ela loro prossimità temporale in giurisprudenza si veda * 1 n. 18318 del 26/03/2018 S.* 273140 – 01 che ha così statuito ‹‹In tema di riconoscimento della continuazione trareati commessi da un soggetto minorenne incombe sul giudice di considerare con puntualemotivazione l incidenza delle condizioni sociali ed ambientali in cui il minore è cresciuto sullaprogrammazione delle condotte illecite commesse specialmente se connotate da notevolicontiguità temporale ed uniformità di modalità esecutive in considerazione della particolaresensibilità del medesimo e della conseguente sua condizionabilità dal contesto circostante››sulla medesima direttrice interpretativa si è posta * 1 n. 4716 del 08/11/2013 dep. 2014* * 258228 – 01 secondo cui ‹‹In tema di riconoscimento della continuazionetra reati commessi da soggetto minorenne l art. 1 comma primo d.P.R. n. 448 del 1998che prevede l adeguamento degli istituti processuali alla personalità ed alle esigenzeeducative del minore può operare sul piano della prova del disegno criminoso unificante nelsenso che mentre lo stile di vita ha normalmente un valore sintomatico non elevato e dicontorno perché non consente di distinguere tra la mera ripetizione o abitualità di certicomportamenti e la loro anticipata programmazione nel caso del minore invece inconsiderazione della particolare intensità dell adesione a scelte di vita condizionatedall ambiente dal carattere e dall immaturità del soggetto queste scelte possono assumereun elevato significato indicativo anche circa la programmazione anticipata di singolecondotte specie in presenza di altri elementi sintomatici come la medesima tipologia deireati commessi e la loro prossimità temporale›› nello stesso senso si era già espressa *1 30/09/1998 n. 4632 * * 212122 .2.3. * carenti in conclusione le argomentazioni supportanti il decisum che sono percontro utili e necessarie per effettuare in questa sede di legittimità il controllo indefettibiledi logicità e congruenza sulla motivazione.3.

Alla luce delle considerazioni che precedono si impone l annullamento delprovvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio – con pena libertà negli esiti alTribunale per i Minorenni di * * le condizioni infine deve essere dispostal annotazione di cui all art. 52 comma 1 del decreto legislativo 20 giugno 2003 n. 196recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 8152/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 02/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 471/2026* * CC 05/02/2026* * * Relatore * 36200/2025* * MONACO* **ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 02/10/2025 del TRIBUNALE per i MINORENNI di BARIvisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale per i minorenni di Bari ha disattesol istanza presentata nell interesse di * * volta ad ottenere l unificazione sotto ilvincolo della continuazione dei reati ex artt. 56 628 628 648 cod. pen. posti in essere neglianni che vanno dal 2020 al 2022 e giudicati mediante tre distinte sentenze rispettivamenteemesse dal Tribunale per i minorenni e dal Tribunale di *2.

Ricorre per cassazione * * con il patrocinio dell avv. * * articolandoun motivo unico a mezzo del quale denuncia cumulativamente i vizi di inosservanza ederronea applicazione della legge penale con particolare riferimento agli artt. 671 cod. proc.pen. e 81 cod. pen. nonché di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica quantoal mancato riconoscimento del vincolo della continuazione in fase esecutiva.3.

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei sensi e nei termini di seguito precisati.2.

Con l unica doglianza contenuta nell atto di impugnazione la difesa deduce non esserstati adeguatamente considerati i dati addotti a sostegno dell incidente di esecuzione conparticolare riguardo alla asserita contiguità temporale che legherebbe tra loro le variecondotte.

Nel ricorso si rappresenta infatti come vengano in rilievo reati commessi a brevedistanza temporale l uno dall altro oltre che riconducibili alla medesima tipologia delittuosae infine connotati da similari modalità esecutive.

Del resto la situazione inerente a unminore – in ipotesi difensiva sarebbe stata approcciata dal giudice dell esecuzione come sesi fosse trattato di un soggetto maggiore di età.2.1.

La decisione reiettiva assunta dal Tribunale per i minorenni di Bari trae origineessenzialmente dalla valenza negativa riconnessa alla distanza cronologica esistente tra ivari reati commessi dal richiedente il primo dei reati oggetto della domanda ex art. 671 cod.proc. pen. risale al 2020 mentre l ultimo è stato commesso nel 2022 .

Non è stato peròpreso in considerazione – naturalmente anche magari per negarne l attitudine unificante –alcun profilo ulteriore valorizzato dalla difesa ed ipoteticamente atto a divenire evocativodella sussistenza di un medesimo disegno criminoso il giudice dell esecuzionesostanzialmente ha arrestato ogni analisi alla considerazione dell unico elemento ritenutodecisivamente sfavorevole alla tesi difensiva costituito dalla distanza temporaleintercorrente tra i fatti.2.2. * richiamare inoltre il testo dell art. 1 comma 1 del d.P.R. 22 settembre 1988 n.448 in tema di principi generali del processo minorile checosì dispone ‹‹1.

Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni delpresente decreto e per quanto da esse non previsto quelle del codice di procedura penale.Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educativedel minorenne assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione edall articolo 6 del * sull * europea nonché dei diritti riconosciuti dalla direttivaUE 2016/800 del * europeo e del Consiglio dell 11 maggio 2016 sulle garanzieprocedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali››.Il dettato normativo dunque prevede l adeguamento degli istituti processuali alla personalitàed alle esigenze educative del minore.

Tale disciplina non può non riverberarsi in modoestremamente rilevante anche sul piano della prova dell unitarietà della preventivaideazione * lo “stile di vita” riveste normalmente un valore sintomatico molto marginalee non elevato in quanto non consente di distinguere tra la mera reiterazione o abitualità dideterminati comportamenti e la loro anticipata programmazione – laddove si vada aesaminare la situazione di un minore invece occorre considerare congruamente laparticolare intensità dell adesione a scelte esistenziali condizionate dall ambiente nonchédal carattere e dall immaturità del soggetto attivo la cui personalità è per definizione ancorain fase di evoluzione.Tali opzioni allora possono assumere un potente significato dimostrativo anche in ordinealla programmazione anticipata di singole condotte soprattutto allorquando emerganoulteriori elementi di univoca significazione quali la medesima tipologia dei reati commessi ela loro prossimità temporale in giurisprudenza si veda * 1 n. 18318 del 26/03/2018 S.* 273140 – 01 che ha così statuito ‹‹In tema di riconoscimento della continuazione trareati commessi da un soggetto minorenne incombe sul giudice di considerare con puntualemotivazione l incidenza delle condizioni sociali ed ambientali in cui il minore è cresciuto sullaprogrammazione delle condotte illecite commesse specialmente se connotate da notevolicontiguità temporale ed uniformità di modalità esecutive in considerazione della particolaresensibilità del medesimo e della conseguente sua condizionabilità dal contesto circostante››sulla medesima direttrice interpretativa si è posta * 1 n. 4716 del 08/11/2013 dep. 2014* * 258228 – 01 secondo cui ‹‹In tema di riconoscimento della continuazionetra reati commessi da soggetto minorenne l art. 1 comma primo d.P.R. n. 448 del 1998che prevede l adeguamento degli istituti processuali alla personalità ed alle esigenzeeducative del minore può operare sul piano della prova del disegno criminoso unificante nelsenso che mentre lo stile di vita ha normalmente un valore sintomatico non elevato e dicontorno perché non consente di distinguere tra la mera ripetizione o abitualità di certicomportamenti e la loro anticipata programmazione nel caso del minore invece inconsiderazione della particolare intensità dell adesione a scelte di vita condizionatedall ambiente dal carattere e dall immaturità del soggetto queste scelte possono assumereun elevato significato indicativo anche circa la programmazione anticipata di singolecondotte specie in presenza di altri elementi sintomatici come la medesima tipologia deireati commessi e la loro prossimità temporale›› nello stesso senso si era già espressa *1 30/09/1998 n. 4632 * * 212122 .2.3. * carenti in conclusione le argomentazioni supportanti il decisum che sono percontro utili e necessarie per effettuare in questa sede di legittimità il controllo indefettibiledi logicità e congruenza sulla motivazione.3.

Alla luce delle considerazioni che precedono si impone l annullamento delprovvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio – con pena libertà negli esiti alTribunale per i Minorenni di * * le condizioni infine deve essere dispostal annotazione di cui all art. 52 comma 1 del decreto legislativo 20 giugno 2003 n. 196recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”. *Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale per i Minorenni di*Così è deciso 05/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale per i Minorenni di*Così è deciso 05/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8152/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 02/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 471/2026* * CC 05/02/2026* * * Relatore * 36200/2025* * MONACO* **ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 02/10/2025 del TRIBUNALE per i MINORENNI di BARIvisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale per i minorenni di Bari ha disattesol istanza presentata nell interesse di * * volta ad ottenere l unificazione sotto ilvincolo della continuazione dei reati ex artt. 56 628 628 648 cod. pen. posti in essere neglianni che vanno dal 2020 al 2022 e giudicati mediante tre distinte sentenze rispettivamenteemesse dal Tribunale per i minorenni e dal Tribunale di *2. Ricorre per cassazione * * con il patrocinio dell avv. * * articolandoun motivo unico a mezzo del quale denuncia cumulativamente i vizi di inosservanza ederronea applicazione della legge penale con particolare riferimento agli artt. 671 cod. proc.pen. e 81 cod. pen. nonché di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica quantoal mancato riconoscimento del vincolo della continuazione in fase esecutiva.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei sensi e nei termini di seguito precisati.2. Con l unica doglianza contenuta nell atto di impugnazione la difesa deduce non esserstati adeguatamente considerati i dati addotti a sostegno dell incidente di esecuzione conparticolare riguardo alla asserita contiguità temporale che legherebbe tra loro le variecondotte. Nel ricorso si rappresenta infatti come vengano in rilievo reati commessi a brevedistanza temporale l uno dall altro oltre che riconducibili alla medesima tipologia delittuosae infine connotati da similari modalità esecutive. Del resto la situazione inerente a unminore – in ipotesi difensiva sarebbe stata approcciata dal giudice dell esecuzione come sesi fosse trattato di un soggetto maggiore di età.2.1. La decisione reiettiva assunta dal Tribunale per i minorenni di Bari trae origineessenzialmente dalla valenza negativa riconnessa alla distanza cronologica esistente tra ivari reati commessi dal richiedente il primo dei reati oggetto della domanda ex art. 671 cod.proc. pen. risale al 2020 mentre l ultimo è stato commesso nel 2022 . Non è stato peròpreso in considerazione – naturalmente anche magari per negarne l attitudine unificante –alcun profilo ulteriore valorizzato dalla difesa ed ipoteticamente atto a divenire evocativodella sussistenza di un medesimo disegno criminoso il giudice dell esecuzionesostanzialmente ha arrestato ogni analisi alla considerazione dell unico elemento ritenutodecisivamente sfavorevole alla tesi difensiva costituito dalla distanza temporaleintercorrente tra i fatti.2.2. * richiamare inoltre il testo dell art. 1 comma 1 del d.P.R. 22 settembre 1988 n.448 in tema di principi generali del processo minorile checosì dispone ‹‹1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni delpresente decreto e per quanto da esse non previsto quelle del codice di procedura penale.Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educativedel minorenne assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione edall articolo 6 del * sull * europea nonché dei diritti riconosciuti dalla direttivaUE 2016/800 del * europeo e del Consiglio dell 11 maggio 2016 sulle garanzieprocedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali››.Il dettato normativo dunque prevede l adeguamento degli istituti processuali alla personalitàed alle esigenze educative del minore. Tale disciplina non può non riverberarsi in modoestremamente rilevante anche sul piano della prova dell unitarietà della preventivaideazione * lo “stile di vita” riveste normalmente un valore sintomatico molto marginalee non elevato in quanto non consente di distinguere tra la mera reiterazione o abitualità dideterminati comportamenti e la loro anticipata programmazione – laddove si vada aesaminare la situazione di un minore invece occorre considerare congruamente laparticolare intensità dell adesione a scelte esistenziali condizionate dall ambiente nonchédal carattere e dall immaturità del soggetto attivo la cui personalità è per definizione ancorain fase di evoluzione.Tali opzioni allora possono assumere un potente significato dimostrativo anche in ordinealla programmazione anticipata di singole condotte soprattutto allorquando emerganoulteriori elementi di univoca significazione quali la medesima tipologia dei reati commessi ela loro prossimità temporale in giurisprudenza si veda * 1 n. 18318 del 26/03/2018 S.* 273140 – 01 che ha così statuito ‹‹In tema di riconoscimento della continuazione trareati commessi da un soggetto minorenne incombe sul giudice di considerare con puntualemotivazione l incidenza delle condizioni sociali ed ambientali in cui il minore è cresciuto sullaprogrammazione delle condotte illecite commesse specialmente se connotate da notevolicontiguità temporale ed uniformità di modalità esecutive in considerazione della particolaresensibilità del medesimo e della conseguente sua condizionabilità dal contesto circostante››sulla medesima direttrice interpretativa si è posta * 1 n. 4716 del 08/11/2013 dep. 2014* * 258228 – 01 secondo cui ‹‹In tema di riconoscimento della continuazionetra reati commessi da soggetto minorenne l art. 1 comma primo d.P.R. n. 448 del 1998che prevede l adeguamento degli istituti processuali alla personalità ed alle esigenzeeducative del minore può operare sul piano della prova del disegno criminoso unificante nelsenso che mentre lo stile di vita ha normalmente un valore sintomatico non elevato e dicontorno perché non consente di distinguere tra la mera ripetizione o abitualità di certicomportamenti e la loro anticipata programmazione nel caso del minore invece inconsiderazione della particolare intensità dell adesione a scelte di vita condizionatedall ambiente dal carattere e dall immaturità del soggetto queste scelte possono assumereun elevato significato indicativo anche circa la programmazione anticipata di singolecondotte specie in presenza di altri elementi sintomatici come la medesima tipologia deireati commessi e la loro prossimità temporale›› nello stesso senso si era già espressa *1 30/09/1998 n. 4632 * * 212122 .2.3. * carenti in conclusione le argomentazioni supportanti il decisum che sono percontro utili e necessarie per effettuare in questa sede di legittimità il controllo indefettibiledi logicità e congruenza sulla motivazione.3. Alla luce delle considerazioni che precedono si impone l annullamento delprovvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio – con pena libertà negli esiti alTribunale per i Minorenni di * * le condizioni infine deve essere dispostal annotazione di cui all art. 52 comma 1 del decreto legislativo 20 giugno 2003 n. 196recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8152/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 02/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 471/2026* * CC 05/02/2026* * * Relatore * 36200/2025* * MONACO* **ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 02/10/2025 del TRIBUNALE per i MINORENNI di BARIvisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale per i minorenni di Bari ha disattesol istanza presentata nell interesse di * * volta ad ottenere l unificazione sotto ilvincolo della continuazione dei reati ex artt. 56 628 628 648 cod. pen. posti in essere neglianni che vanno dal 2020 al 2022 e giudicati mediante tre distinte sentenze rispettivamenteemesse dal Tribunale per i minorenni e dal Tribunale di *2. Ricorre per cassazione * * con il patrocinio dell avv. * * articolandoun motivo unico a mezzo del quale denuncia cumulativamente i vizi di inosservanza ederronea applicazione della legge penale con particolare riferimento agli artt. 671 cod. proc.pen. e 81 cod. pen. nonché di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica quantoal mancato riconoscimento del vincolo della continuazione in fase esecutiva.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei sensi e nei termini di seguito precisati.2. Con l unica doglianza contenuta nell atto di impugnazione la difesa deduce non esserstati adeguatamente considerati i dati addotti a sostegno dell incidente di esecuzione conparticolare riguardo alla asserita contiguità temporale che legherebbe tra loro le variecondotte. Nel ricorso si rappresenta infatti come vengano in rilievo reati commessi a brevedistanza temporale l uno dall altro oltre che riconducibili alla medesima tipologia delittuosae infine connotati da similari modalità esecutive. Del resto la situazione inerente a unminore – in ipotesi difensiva sarebbe stata approcciata dal giudice dell esecuzione come sesi fosse trattato di un soggetto maggiore di età.2.1. La decisione reiettiva assunta dal Tribunale per i minorenni di Bari trae origineessenzialmente dalla valenza negativa riconnessa alla distanza cronologica esistente tra ivari reati commessi dal richiedente il primo dei reati oggetto della domanda ex art. 671 cod.proc. pen. risale al 2020 mentre l ultimo è stato commesso nel 2022 . Non è stato peròpreso in considerazione – naturalmente anche magari per negarne l attitudine unificante –alcun profilo ulteriore valorizzato dalla difesa ed ipoteticamente atto a divenire evocativodella sussistenza di un medesimo disegno criminoso il giudice dell esecuzionesostanzialmente ha arrestato ogni analisi alla considerazione dell unico elemento ritenutodecisivamente sfavorevole alla tesi difensiva costituito dalla distanza temporaleintercorrente tra i fatti.2.2. * richiamare inoltre il testo dell art. 1 comma 1 del d.P.R. 22 settembre 1988 n.448 in tema di principi generali del processo minorile checosì dispone ‹‹1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni delpresente decreto e per quanto da esse non previsto quelle del codice di procedura penale.Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educativedel minorenne assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione edall articolo 6 del * sull * europea nonché dei diritti riconosciuti dalla direttivaUE 2016/800 del * europeo e del Consiglio dell 11 maggio 2016 sulle garanzieprocedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali››.Il dettato normativo dunque prevede l adeguamento degli istituti processuali alla personalitàed alle esigenze educative del minore. Tale disciplina non può non riverberarsi in modoestremamente rilevante anche sul piano della prova dell unitarietà della preventivaideazione * lo “stile di vita” riveste normalmente un valore sintomatico molto marginalee non elevato in quanto non consente di distinguere tra la mera reiterazione o abitualità dideterminati comportamenti e la loro anticipata programmazione – laddove si vada aesaminare la situazione di un minore invece occorre considerare congruamente laparticolare intensità dell adesione a scelte esistenziali condizionate dall ambiente nonchédal carattere e dall immaturità del soggetto attivo la cui personalità è per definizione ancorain fase di evoluzione.Tali opzioni allora possono assumere un potente significato dimostrativo anche in ordinealla programmazione anticipata di singole condotte soprattutto allorquando emerganoulteriori elementi di univoca significazione quali la medesima tipologia dei reati commessi ela loro prossimità temporale in giurisprudenza si veda * 1 n. 18318 del 26/03/2018 S.* 273140 – 01 che ha così statuito ‹‹In tema di riconoscimento della continuazione trareati commessi da un soggetto minorenne incombe sul giudice di considerare con puntualemotivazione l incidenza delle condizioni sociali ed ambientali in cui il minore è cresciuto sullaprogrammazione delle condotte illecite commesse specialmente se connotate da notevolicontiguità temporale ed uniformità di modalità esecutive in considerazione della particolaresensibilità del medesimo e della conseguente sua condizionabilità dal contesto circostante››sulla medesima direttrice interpretativa si è posta * 1 n. 4716 del 08/11/2013 dep. 2014* * 258228 – 01 secondo cui ‹‹In tema di riconoscimento della continuazionetra reati commessi da soggetto minorenne l art. 1 comma primo d.P.R. n. 448 del 1998che prevede l adeguamento degli istituti processuali alla personalità ed alle esigenzeeducative del minore può operare sul piano della prova del disegno criminoso unificante nelsenso che mentre lo stile di vita ha normalmente un valore sintomatico non elevato e dicontorno perché non consente di distinguere tra la mera ripetizione o abitualità di certicomportamenti e la loro anticipata programmazione nel caso del minore invece inconsiderazione della particolare intensità dell adesione a scelte di vita condizionatedall ambiente dal carattere e dall immaturità del soggetto queste scelte possono assumereun elevato significato indicativo anche circa la programmazione anticipata di singolecondotte specie in presenza di altri elementi sintomatici come la medesima tipologia deireati commessi e la loro prossimità temporale›› nello stesso senso si era già espressa *1 30/09/1998 n. 4632 * * 212122 .2.3. * carenti in conclusione le argomentazioni supportanti il decisum che sono percontro utili e necessarie per effettuare in questa sede di legittimità il controllo indefettibiledi logicità e congruenza sulla motivazione.3. Alla luce delle considerazioni che precedono si impone l annullamento delprovvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio – con pena libertà negli esiti alTribunale per i Minorenni di * * le condizioni infine deve essere dispostal annotazione di cui all art. 52 comma 1 del decreto legislativo 20 giugno 2003 n. 196recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”. *Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale per i Minorenni di*Così è deciso 05/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale per i Minorenni di*Così è deciso 05/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Sentenza Cassazione n. 08152/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris