CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 21362/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 30/3/2022, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, (per la parte che qui interessa) rigettava la richiesta di applicazione del reato continuato tra i delitti associativi per i quali [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato condanna (associazione mafiosa e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) e due ulteriori reati (estorsione e violenza o minaccia per costringere a commettere un reato) per i quali il medesimo aveva riportato altra condanna definitiva. 2. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in cui deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, evidenziando che il giudice della cognizione aveva già unificato per continuazione i due reati associativi sopra citati, mentre l'estorsione (unitamente al connesso delitto di cui all'art. 611 cod. pen.) doveva ritenersi attuativa del programma criminale oggetto dell'associazione mafiosa della quale il ricorrente è stato riconosciuto partecipe. 3. Il Procuratore generale ha trasmesso requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini. Risulta contraddittoria ed insufficiente la motivazione dell'impugnata ordinanza, laddove ha ritenuto che l'estorsione in pregiudizio di tale [OSCURATO:PERSONA] non può ritenersi riconducibile al programma criminale del sodalizio di cui all'art. 74 DPR n. 309 del 1990, poiché tale affermazione non esaurisce le verifiche per escludere la riconducibilità di tale estorsione al sodalizio mafioso: infatti era necessario valutare se tale reato-fine fosse oggetto di autonoma programmazione anche con riferimento alla partecipazione all'associazione mafiosa, dovendo tenersi in debita considerazione la già operata unificazione per continuazione dei titoli indicati ai numeri 1 e 3 dell'ordinanza impugnata. Invero, sulla premessa che i reati relativi alle sentenze sub 1 e 3 sono stati già posti in continuazione fra loro, il giudice dell'esecuzione ha reso una motivazione illogica laddove ha sostenuto che il reato sub 2 riguarda violazioni ascrivibili esclusivamente al programma delittuoso dell'associazione camorristica giudicata dalla Corte di appello di Napoli in data 1/12/2004. Non ha però considerato che l'associazione giudicata con quest'ultima sentenza è stata posta in continuazione con il reato sub 1 (come risulta dalla premessa) e, dunque, è entrata essa stessa nella globale continuazione poi applicata con i reati di cui alla sentenza sub 3. Pertanto, se il riferimento all'appartenenza del reato sub 2 al programma delittuoso suindicato ne sottende la medesimezza del disegno criminoso, la proprietà transitiva avrebbe dovuto far seguire l'attrazione anche di questo reato nella progettazione ritenuta per gli altri. In ogni caso, poi, si sarebbe dovuto motivare specificamente perché detta estorsione aggravata, riconosciuta rientrare nel programma dell'associazione camorristica, che nelle more era stata unificata in continuazione con quella per spaccio, non potrebbe inserirsi nell'unitario globale disegno criminoso. 2. Ne discende l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio al giudice dell'esecuzione - in diversa composizione, come prescrive la sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 - affinché rivaluti l'istanza del ricorrente, in piena libertà di giudizio, ma con motivazione immune da omissioni e profili di illogicità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 17 gennaio 2023 Il C