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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2022

Cassazione n. 02742/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, di conferma della sentenza del Tribunale di Pescara che lo ha condannato alla pena di anni due, mesi sette di recl isione per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 494, 497-bis, 640 c.p. 2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato affidato a tre motivi di ricorso con i quali denuncia vizi di violazione di legge e di motivazione della sentenza impugnata.

3. I proposti motivi di ricorso non appaiono manifestamente infondati, sicché non è precluso a questa Corte rilevare cause di estinzione del reato ex art. 129/1 c.p.p..

Ed invero, successivamente alla sentenza impugnata, alla data del 9.4.2022, è maturato il termine massimo di prescrizione per i reati ascritti all'imputato e all'uopo va richiamato il principio espresso da questa Corte, secondo cui in presenza di una causa estintiva del reato, quale l'intervenuta prescrizione, è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 129 c.p.p., nel caso in cui l' impugnazione sia manifestamente infondata (arg. ex Sez. un., n. 32 del 22/11/2000), non potendo considerarsi formato un valido rapporto di impugnazione (Sez.

IV, 11/06/2013, n. 3.i344; Sez.

III, n. 40743 del 02/04/2013), laddove, nel caso come quello in esame in cui il ricorso per cassazione non sia manifestamente infondato, deve procedersi alla relativa declaratoria di estinzione, ove non ricorrano, come nella fattispecie in esame, in modo assolutamente evidente ragioni di proscioglimento dell'imputato, alla luce della regola di giudizio posta dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p.. 4.La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.

P. Q. M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' i reati sono estinti per prescrizione.

Così deciso il 23 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, di conferma della sentenza del Tribunale di Pescara che lo ha condannato alla pena di anni due, mesi sette di recl isione per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 494, 497-bis, 640 c.p. 2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato affidato a tre motivi di ricorso con i quali denuncia vizi di violazione di legge e di motivazione della sentenza impugnata. 3. I proposti motivi di ricorso non appaiono manifestamente infondati, sicché non è precluso a questa Corte rilevare cause di estinzione del reato ex art. 129/1 c.p.p.. Ed invero, successivamente alla sentenza impugnata, alla data del 9.4.2022, è maturato il termine massimo di prescrizione per i reati ascritti all'imputato e all'uopo va richiamato il principio espresso da questa Corte, secondo cui in presenza di una causa estintiva del reato, quale l'intervenuta prescrizione, è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 129 c.p.p., nel caso in cui l' impugnazione sia manifestamente infondata (arg. ex Sez. un., n. 32 del 22/11/2000), non potendo considerarsi formato un valido rapporto di impugnazione (Sez. IV, 11/06/2013, n. 3.i344; Sez. III, n. 40743 del 02/04/2013), laddove, nel caso come quello in esame in cui il ricorso per cassazione non sia manifestamente infondato, deve procedersi alla relativa declaratoria di estinzione, ove non ricorrano, come nella fattispecie in esame, in modo assolutamente evidente ragioni di proscioglimento dell'imputato, alla luce della regola di giudizio posta dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p.. 4.La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione. P. Q. M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 23 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02742/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris