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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00253/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla mancata concessioni delle attenuanti generiche quanto alla sentenza di condanna che ha ritenuto i fatti accertati posti in continuazione con quelli di cui alla sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Alessandria per fatti di rapina è manifestamente infondato, tenuto conto della giuridicamente corretta risposta fornita dalla Corte di appello che, in ordine alla possibilità di concedere un'ulteriore riduzione della pena, per come determinata alla luce della ritenuta continuazione, ha rilevato come già il primo giudice avesse tenuto conto delle stesse attenuanti in termini di equivalenza, avendo posto detta pena in aumento rispetto al reato di rapina che ha ritenuto, nel complesso, correttamente determinata; osservato che la Corte di appello ha provveduto comunque ad una ulteriore favorevole rideterminazione della pena quantificata, con la riduzione per il rito, in mesi due ed euro 100 di multa (rispetto alla condanna del Tribunale di sei mesi di reclusione ed euro 200 di multa), ciò facendo con motivazione non illogica e pertanto non sindacabile in sede di legittimità nella parte in cui ha comunque ritenuto adeguata la complessiva pena irrogata dal primo giudice che, tra l'altro, riduceva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla mancata concessioni delle attenuanti generiche quanto alla sentenza di condanna che ha ritenuto i fatti accertati posti in continuazione con quelli di cui alla sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Alessandria per fatti di rapina è manifestamente infondato, tenuto conto della giuridicamente corretta risposta fornita dalla Corte di appello che, in ordine alla possibilità di concedere un'ulteriore riduzione della pena, per come determinata alla luce della ritenuta continuazione, ha rilevato come già il primo giudice avesse tenuto conto delle stesse attenuanti in termini di equivalenza, avendo posto detta pena in aumento rispetto al reato di rapina che ha ritenuto, nel complesso, correttamente determinata; osservato che la Corte di appello ha provveduto comunque ad una ulteriore favorevole rideterminazione della pena quantificata, con la riduzione per il rito, in mesi due ed euro 100 di multa (rispetto alla condanna del Tribunale di sei mesi di reclusione ed euro 200 di multa), ciò facendo con motivazione non illogica e pertanto non sindacabile in sede di legittimità nella parte in cui ha comunque ritenuto adeguata la complessiva pena irrogata dal primo giudice che, tra l'altro, riduceva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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