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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 20 febbraio 2025

Cassazione n. 29485/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9365/2025 R.G. proposto da: AGENZIA ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 129, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n.1141/2025 depositata il 20/02/2025; Numero registro generale 9365/2025 Numero sezionale 3601/2025 Numero di raccolta generale 29485/2025 Data pubblicazione 07/11/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.152,50 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 31/10/2025.

Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 9365/2025 Numero sezionale 3601/2025 Numero di raccolta generale 29485/2025 Data pubblicazione 07/11/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9365/2025 R.G. proposto da: AGENZIA ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 129, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n.1141/2025 depositata il 20/02/2025; Numero registro generale 9365/2025 Numero sezionale 3601/2025 Numero di raccolta generale 29485/2025 Data pubblicazione 07/11/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.152,50 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge. Così deciso in Roma, il 31/10/2025. Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 9365/2025 Numero sezionale 3601/2025 Numero di raccolta generale 29485/2025 Data pubblicazione 07/11/2025
Decreto Cassazione n. 29485/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris