CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 29808/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché meramente reiterativi di censure già vagliate e disattese con congrua motivazione dai giudici di merito; rilevato che entrambi i motivi lamentano il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, esclusck da entrambi i giudici di merito per il rilievo attribuito alle modalità della condotta e al protratto allontanamento dal luogo di detenzione in assenza di qualsiasi plausibile giustificazione, all'evidenza ritenuta indicativa di intensità del dolo e di indifferenza per gli obblighi impostigli; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere estensore Il Presidente