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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 02296/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ,CIRESE; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 3 maggio 2022 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Siena in data 20 novembre 2020, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti di furto aggravato tentato e consumato in luogo di privata dimora e di ricettazione e, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed Euro 1700,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Con il primo deduce ex art. 606 comma 1 lett. c) che la sentenza impugnata è affetta da nullità a causa della mancata citazione dell'imputato nonché del mancato accoglimento dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento dello stesso e del suo difensore.

Con il secondo motivo deduce ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. la mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla riduzione della pena in considerazione del buon comportamento processuale dell'imputato.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. LA difesa dell'imputato ha chiesto il rinvio dell'udienza avendone avuto notizia solo dalla ricezione delle conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va ritenuta l'infondatezza dell'istanza di rinvio avanzata dalla difesa dell'imputato atteso che l'avviso di fissazione dell'udienza è stato ritualmente comunicato via pec all'indirizzo del difensore del medesimo.

2. Venendo al merito del ricorso, il primo motivo è manifestamente infondato.

Ed invero, come ammesso dallo stesso ricorrente, il decreto di citazione è stato correttamente notificato al difensore dell'imputato latitante.

Quanto all'istanza di rinvio dell'udienza, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio secondo cui in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove il giudizio si svolga con contraddittorio cartolare per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale.

Nella specie il giudizio in appello è stato trattato senza l'intervento del Pubblico Ministero e dei difensori ai sensi dell'art. 23 bis della

I. n. 176 del 2020 non essendo stata formulata da alcuna delle parti richiesta di discussione orale.

3. Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato.

Ed invero il giudice d'appello correttamente motivato in ordine alla mancata mitigazione del trattamento sanzionatorio non riscontrando nell'ammissione degli addebiti alcun sintomo di resipiscenza stante la "laconicità di tale ammissione di colpevolezza" e la sua "assoluta irrilevanza probatoria".

In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ,CIRESE; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 3 maggio 2022 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Siena in data 20 novembre 2020, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti di furto aggravato tentato e consumato in luogo di privata dimora e di ricettazione e, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed Euro 1700,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce ex art. 606 comma 1 lett. c) che la sentenza impugnata è affetta da nullità a causa della mancata citazione dell'imputato nonché del mancato accoglimento dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento dello stesso e del suo difensore. Con il secondo motivo deduce ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. la mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla riduzione della pena in considerazione del buon comportamento processuale dell'imputato. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. LA difesa dell'imputato ha chiesto il rinvio dell'udienza avendone avuto notizia solo dalla ricezione delle conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va ritenuta l'infondatezza dell'istanza di rinvio avanzata dalla difesa dell'imputato atteso che l'avviso di fissazione dell'udienza è stato ritualmente comunicato via pec all'indirizzo del difensore del medesimo. 2. Venendo al merito del ricorso, il primo motivo è manifestamente infondato. Ed invero, come ammesso dallo stesso ricorrente, il decreto di citazione è stato correttamente notificato al difensore dell'imputato latitante. Quanto all'istanza di rinvio dell'udienza, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio secondo cui in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove il giudizio si svolga con contraddittorio cartolare per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale. Nella specie il giudizio in appello è stato trattato senza l'intervento del Pubblico Ministero e dei difensori ai sensi dell'art. 23 bis della I. n. 176 del 2020 non essendo stata formulata da alcuna delle parti richiesta di discussione orale. 3. Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato. Ed invero il giudice d'appello correttamente motivato in ordine alla mancata mitigazione del trattamento sanzionatorio non riscontrando nell'ammissione degli addebiti alcun sintomo di resipiscenza stante la "laconicità di tale ammissione di colpevolezza" e la sua "assoluta irrilevanza probatoria". In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
Sentenza Cassazione n. 02296/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris