CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 gennaio 2025
Cassazione n. 29548/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso la sentenza del 16/02/2026 della Corte d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreLuca Sciarretta che ha concluso chiedendo di riqualificare i fatti contestati agliimputati nel reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, annullarela sentenza impugnata e rinviare per la rideterminazione della pena ad altrasezione della Corte d’appello di Roma, nonché dichiarare inammissibili nel resto iricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 16 febbraio 2026 la Corte di appello di Roma haconfermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Latina,emessa ad esito di giudizio abbreviato il 23 gennaio 2025, appellata da CompagnoMaurizio e [OSCURATO:PERSONA], entrambi dichiarati penalmente responsabili dei reatirispettivamente ascritti ex artt. 81, 110 cod. pen. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.2. Ricorrono avverso tale sentenza entrambi gli imputati, [OSCURATO:PERSONA], tramite l’Avv. [OSCURATO:PERSONA].3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., conriferimento alla ritenuta sussistenza dei reati contestati nei tre capi di imputazione.In particolare, si lamentano errata valutazione e motivazione apparente inrelazione al giudizio di attendibilità della chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA],al travisamento del contenuto delle intercettazioni, alla mancanza di riscontriindividualizzanti.3.2 Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., conriferimento alla mancata riqualificazione dei fatti nell’ipotesi di cui all’art. 73,comma 5, d.P.R. n. 309/1990.3.3 Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazioneai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento allamotivazione meramente apparente e manifestamente illogica in relazione allaapplicazione dell’istituto della continuazione.4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].4.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., conriferimento alla ritenuta sussistenza del reato contestato all’imputato nel capo diimputazione n. 2); in particolare, nel ricorso si lamentano errata valutazione emotivazione apparente in relazione al giudizio di attendibilità della chiamata incorreità di [OSCURATO:PERSONA], al travisamento del contenuto delle intercettazioni,alla mancanza di riscontri individualizzanti.4.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., conriferimento alla mancata riqualificazione dei fatti nell’ipotesi di cui all’art. 73,comma 5, D.P.R. n. 309/1990.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono entrambi inammissibili.2. Va premesso che la sentenza impugnata va considerata come una "doppiaconforme" della decisione di primo grado, cosicché ai fini del controllo di legittimitàsul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamentecostituendo un unico complessivo corpo argomentativo.Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità,ricorre la cd. "doppia conforme" quando - come nel caso in esame - i giudicidell'appello, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogeneia quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logicogiuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione deglielementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595).Deve, inoltre, essere ricordato che, nella motivazione della sentenza, il giudicedell’impugnazione di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita ditutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte lerisultanze processuali, essendo, invece, sufficiente che, anche attraverso una lorovalutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suoconvincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Neconsegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese lededuzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del19/10/2012, Rv. 254107).Quanto al controllo sulla motivazione che l'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc. pen. demanda a questa Corte, va, inoltre, rammentato che la mancanza,l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sededi legittimità, devono risultare di spessore tale da essere percepibili ictu oculi,dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi dimacroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze econsiderandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamenteconfutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché sianospiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizigiuridici (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n, 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv.226074).Infine, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi cheriproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiuntadi espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, lacorrettezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale alprovvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o indiritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono statiaccolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, D., Rv. 281521 – 01).3. Alla luce delle indicate regulae iuris, va detto che le doglianze formulatecon i due ricorsi appaiono reiterative di quelle già avanzate con gli atti di appello,alle quali la Corte territoriale ha risposto in maniera sintetica ma adeguata, con unpercorso nel quale non è ravvisabile alcuna omissione né alcuna manifesta illogicitàe proponendo una lettura alternativa delle evidenze probatorie valutate dai giudicimerito non consentita in sede di legittimità; le censure risultano, così, in parteaspecifiche, in parte versate in fatto.4. In particolare, con riferimento all’analogo primo motivo dei due ricorsi, nelprovvedimento impugnato si evidenzia correttamente, di contro alla dedottainattendibilità, la credibilità del chiamante in correità [OSCURATO:PERSONA], le cuidichiarazioni sono state valutate dettagliate, coerenti, autoaccusatorie conriferimento a responsabilità ulteriori rispetto a quelle accertate al momento delsuo arresto (capo di imputazione n. 1) dell’imputazione), nonché prive di intenticalunniatori nei confronti del correo; propalazioni che, per altro verso, hannotrovato significativi riscontri nelle chat di messaggistica rinvenute nei telefoni degliimputati, che hanno consentito di individuare proprio in [OSCURATO:PERSONA] e nelcugino [OSCURATO:PERSONA] i due fornitori della cocaina acquistata dal Cappellettie destinata ad essere ceduta a terzi acquirenti da [OSCURATO:PERSONA].La lettura delle conversazioni riportate nel ricorso non evidenzia gli asserititravisamenti probatori in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello, emergendopiuttosto una gestione concorsuale del traffico illecito di cocaina coerente alledichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] e al contenuto delle chat di messaggisticaintercorse con [OSCURATO:PERSONA] e tra questi e i fornitori [OSCURATO:PERSONA] eChristian [OSCURATO:PERSONA]; le indagini difensive volte ad attribuire un significatoalternativo al termine “bulloni” emerso nelle intercettazioni e interpretato daigiudici di merito in senso colpevolista, sono state correttamente ritenute inidoneea porre in serio dubbio l’ipotesi accusatoria; infine, il provvedimento impugnato,ha ritenuto che dal complesso delle evidenze probatorie acquisite al processo sipotesse comunque ritenere provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che le condotteriscostruite nei capi di imputazione di cui ai numeri 1) e 2) dell’imputazioneavessero ad oggetto sostanza stupefacente del tipo cocaina, nel quantitativoindicato da [OSCURATO:PERSONA], cioè circa un kilogrammo, con riferimento sia alquantitativo ( 9) a lui sequestrato (capo 1) sia al quantitativo di cui haspontaneamente riferito di cui al capo 2).5. L’affermata attendibilità del correo [OSCURATO:PERSONA] comporta anchel’inammissibilità del secondo motivo, comune ai due ricorsi, di richiesta diriqualificazione dei reati attribuiti rispettivamente ai ricorrenti nell’ipotesi di cui alcomma quinto dell’art. 7e d.P.R. 309/90: ed infatti [OSCURATO:PERSONA] ha specificato chein entrambi i casi il peso della cocaina era di circa un kilogrammo – ‘one...sanosano’- (vedi pg 8 del provvedimento impugnato, che riporta parte dellamotivazione cautelare) per cui la riqualificazione dei fatti è incompatibile con ilvalore ponderale della droga contestata.6. Con riferimento al terzo motivo di ricorso per [OSCURATO:PERSONA],correttamente la Corte di appello ha ritenuto che l'essere in grado di possederecontinuamente rilevanti quantitativi di sostanze stupefacente, osta allariqualificazione dell’ipotesi lieve anche della fattispecie di cui al capo 3) che deveessere inserita nell'ambito della complessiva attività di spaccio, dovendosi con ciòescludersi la dedotta carenza motivazionale in relazione alla applicazionedell’istituto della continuazione, di cui a pg. 10 della sentenza impugnata.7. I ricorrenti vanno conseguentemente condannati al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,non ricorrendo una ipotesi di inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n.186 del 2000 della Corte costituzionale. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]