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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2025

Cassazione n. 09785/2025

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Con la decisione in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.

Ricorre per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena inflitta.

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti, che peraltro non hanno tenuto conto della motivazione contenuta in sentenza.

Sul primo motivo: la Corte di appello ha motivato le ragioni per cui ha ritenuto di considerare la recidiva reiterata, dando conto dei precedenti penali risultanti a carico dell'imputato, dimostrativi della sua personalità criminosa.

Sul secondo motivo: il ricorrente lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, ma il motivo è mal posto perché le attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. sono state concesse e ciò che andava semmai contestato era il bilanciamento effettuato tra le circostanze, bilanciamento che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno ritenuto di confermare in considerazione della ritenuta recidiva e della personalità dell'imputato, valutazione questa non oggetto di critica in sede di legittimità, in quanto congruamente motivata.

Sul terzo motivo: il ricorrente lamenta che la pena inflitta non sia pari al minimo edittale, ma non tiene conto che la pena di sei mesi applicata corrisponde proprio al minimo edittale previsto dal reato di resistenza di cui all'art. 337 cod. pen.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 21 febbraio 2025 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Con la decisione in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena inflitta. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti, che peraltro non hanno tenuto conto della motivazione contenuta in sentenza. Sul primo motivo: la Corte di appello ha motivato le ragioni per cui ha ritenuto di considerare la recidiva reiterata, dando conto dei precedenti penali risultanti a carico dell'imputato, dimostrativi della sua personalità criminosa. Sul secondo motivo: il ricorrente lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, ma il motivo è mal posto perché le attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. sono state concesse e ciò che andava semmai contestato era il bilanciamento effettuato tra le circostanze, bilanciamento che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno ritenuto di confermare in considerazione della ritenuta recidiva e della personalità dell'imputato, valutazione questa non oggetto di critica in sede di legittimità, in quanto congruamente motivata. Sul terzo motivo: il ricorrente lamenta che la pena inflitta non sia pari al minimo edittale, ma non tiene conto che la pena di sei mesi applicata corrisponde proprio al minimo edittale previsto dal reato di resistenza di cui all'art. 337 cod. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma, 21 febbraio 2025 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA]
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