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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 197/1985

ECLI:IT:COST:1985:197
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - Con ricorso notificato il 6 ottobre 1976, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti della Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, in relazione al decreto del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] n. 3214 del 19 luglio 1976, pubblicato nel [OSCURATO:PERSONA] della Regione del 7 agosto 1976, concemente "Istituzione, presso l'università degli Studi di Napoli, della [OSCURATO:PERSONA] per l'abilitazione all'esercizio di arti e professioni sanitarie".

Il Presidente del Consiglio, per tramite dell'Avvocatura dello Stato, deduce che il regolamento approvato con il menzionato decreto e ad esso allegato invade la sfera di competenza riservata allo Stato dall'art. 6 n. 21 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, nelle seguenti disposizioni, delle quali pertanto chiede l'annullamento:

a) art. 17, ultimo comma, il quale, nel disporre che è valutabile come tirocinio il servizio prestato in qualsiasi reparto di diagnosi e cura dei Policlinici, sarebbe in contrasto e con il d.P.R. 13 ottobre 1975, n. 867, che precisa per le scuole infermieristiche i reparti in cui il tirocinio deve essere compiuto;

b) art. 22, il quale, nel prevedere, al termine di ogni anno scolastico, uno scrutinio finale per il passaggio all'anno successivo, sarebbe in contrasto con l'art. 30 del R.D. 21 novembre 1929, n. 2330, che prescrive l'effettuazione di esami di passaggio al termine di ciascun corso annuale;

c) art. 23, secondo e terzo comma, il quale, là dove dispone che il tema per la prova scritta dell'esame di diploma è assegnato direttamente dall'Assessore alla Sanità e stabilisce la composizione della Commissione esaminatrice, violerebbe l'art. 32 del citato R.D. n. 2330 del 1929 (che stabilisce che il tema per l'esame di diploma di infermiere è assegnato direttamente dal Ministro), l'art. 31 dello stesso R.D. (che stabilisce in modo diverso la composizione della Commissione), e lo stesso art. 33 della Costituzione;

d) art. 24, che prevede ipotesi di abbreviazione della durata del corso triennale, non previste dalla normativa statale.

2. - Si è costituita nel presente giudizio la Regione Campania, in persona del suo Presidente pro tempore.

Dopo aver eccepito l'inammissibilità del ricorso "anche dal punto di vista della tardività", la Regione deduce, in linea generale, che il punto nodale della questione consiste nel valutare se la normativa regionale sia o meno in contrasto non con singole disposizioni di legge, ma con indirizzi e principi generali riscontrabili nelle leggi e nei regolamenti aventi forza di legge esistenti all'epoca del trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni: gli articolati relativi non resistono, a suo avviso, al passaggio delle competenze alle Regioni, le quali hanno nella materia della sanità una loro autonomia regolamentare e legislativa.

Sulla base di tali argomentazioni di ordine generale, la Regione nega che le disposizioni regolamentari impugnate siano in contrasto con i principi generali vigenti in materia e conclude, pertanto, per il rigetto del ricorso.

3. - All'udienza pubblica del 7 maggio 1985 il [OSCURATO:PERSONA] ha svolto la relazione e l'Avvocatura dello Stato ha ribadito le conclusioni già adottate. :

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso per regolamento di competenza in ordine al decreto del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] della Campania del 19 luglio 1976, con cui è stata istituita, presso l'Università degli Studi di Napoli, la Scuola speciale per l'abilitazione all'esercizio di arti sanitarie ausiliarie e professioni sanitarie e ne è stato approvato l'allegato regolamento.

Ad avviso dell'Avvocatura, alcune disposizioni di detto regolamento, e precisamente gli artt. 17, ultimo comma, 22, 23, secondo e terzo comma e 24, invadono la sfera di competenza riservata allo Stato dall'art. 6 n. 21 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, in quanto confliggono con disposizioni di principio della legge statale, alla quale l'atto prodotto dagli organi regionali doveva conformarsi.

La difesa dell'intervenuta Regione Campania ha chiesto che il ricorso sia dichiarato infondato.

2. - La Corte deve anzitutto rilevare che, successivamente all'emanazione dell'impugnato decreto, il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] della Campania ha adottato un nuovo provvedimento (decreto n. 4127 del 18 ottobre 1977, pubblicato nel [OSCURATO:PERSONA] della Regione n. 52 del 26 novembre 1977), dal quale risultano espressamente modificate le disposizioni oggetto del presente giudizio.

Precisamente: l'art. 17, ultimo comma, dispone che "il tirocinio pratico sarà svolto nei diversi reparti di diagnosi e cura dei Policlinici nel rispetto dei programmi ministeriali"; all'art. 22, secondo comma, le parole "non ottengono il passaggio" sono state sostituite con quelle "non sono ammessi agli esami di passaggio"; all'art. 23, secondo comma, le parole "è assegnato direttamente dall'Assessorato alla Sanità di concerto con l'Assessorato alla [OSCURATO:PERSONA]" sono state sostituite con le parole "è assegnato direttamente dal Ministero della Sanità "; l'art. 23, terzo comma, è stato così sostituito: "la Commissione esaminatrice per il conseguimento dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'[OSCURATO:PERSONA] di infermiere generico è costituita da:

a) un medico designato dall'[OSCURATO:PERSONA] alla Sanità: Presidente;

b) da un rappresentante dell'Assessorato alla [OSCURATO:PERSONA] designato dall'Assessore alla [OSCURATO:PERSONA]: Componente;

c) dal [OSCURATO:PERSONA] o suo delegato: Componente;

d) da un Primario di ruolo o chi ne fa le veci: Componente;

e) Direttrice della scuola o in mancanza una capo sala diplomata: Componente;

f) un insegnante del corso: Componente.

Funziona da Segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'Assessorato alla Sanità.

Per il conseguimento del diploma di Stato di infermiere professionale, vigilatrice d'infanzia, abilitazione a funzioni direttive, la Commissione è composta così come previsto dall'art. 31 del R.D. 21 novembre 1929, n. 2330"; l'art. 24, infine, è stato "revocato".

Ora, le modifiche introdotte dal più recente decreto della [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente dirette ad emendare - in conformità dei rilievi formulati nel ricorso del Presidente del Consiglio - le censurate previsioni del decreto istitutivo della Scuola.

Il decreto prodotto per modificare l'ordinamento della Scuola copre peraltro sotto tutti i profili, ai fini della presente decisione, la disciplina dedotta in giudizio e ne adegua puntualmente il contenuto alle norme della legislazione statale invocate, come si spiega in narrativa, dall'Avvocatura dello Stato; tali norme sono del resto richiamate nella premessa dello stesso decreto.

Il che basta per concludere che la materia del contendere è cessata.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri in ordine al decreto del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] della Campania del 19 luglio 1976, n. 3214.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1985.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - Con ricorso notificato il 6 ottobre 1976, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti della Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, in relazione al decreto del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] n. 3214 del 19 luglio 1976, pubblicato nel [OSCURATO:PERSONA] della Regione del 7 agosto 1976, concemente "Istituzione, presso l'università degli Studi di Napoli, della [OSCURATO:PERSONA] per l'abilitazione all'esercizio di arti e professioni sanitarie". Il Presidente del Consiglio, per tramite dell'Avvocatura dello Stato, deduce che il regolamento approvato con il menzionato decreto e ad esso allegato invade la sfera di competenza riservata allo Stato dall'art. 6 n. 21 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, nelle seguenti disposizioni, delle quali pertanto chiede l'annullamento: a) art. 17, ultimo comma, il quale, nel disporre che è valutabile come tirocinio il servizio prestato in qualsiasi reparto di diagnosi e cura dei Policlinici, sarebbe in contrasto e con il d.P.R. 13 ottobre 1975, n. 867, che precisa per le scuole infermieristiche i reparti in cui il tirocinio deve essere compiuto; b) art. 22, il quale, nel prevedere, al termine di ogni anno scolastico, uno scrutinio finale per il passaggio all'anno successivo, sarebbe in contrasto con l'art. 30 del R.D. 21 novembre 1929, n. 2330, che prescrive l'effettuazione di esami di passaggio al termine di ciascun corso annuale; c) art. 23, secondo e terzo comma, il quale, là dove dispone che il tema per la prova scritta dell'esame di diploma è assegnato direttamente dall'Assessore alla Sanità e stabilisce la composizione della Commissione esaminatrice, violerebbe l'art. 32 del citato R.D. n. 2330 del 1929 (che stabilisce che il tema per l'esame di diploma di infermiere è assegnato direttamente dal Ministro), l'art. 31 dello stesso R.D. (che stabilisce in modo diverso la composizione della Commissione), e lo stesso art. 33 della Costituzione; d) art. 24, che prevede ipotesi di abbreviazione della durata del corso triennale, non previste dalla normativa statale. 2. - Si è costituita nel presente giudizio la Regione Campania, in persona del suo Presidente pro tempore. Dopo aver eccepito l'inammissibilità del ricorso "anche dal punto di vista della tardività", la Regione deduce, in linea generale, che il punto nodale della questione consiste nel valutare se la normativa regionale sia o meno in contrasto non con singole disposizioni di legge, ma con indirizzi e principi generali riscontrabili nelle leggi e nei regolamenti aventi forza di legge esistenti all'epoca del trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni: gli articolati relativi non resistono, a suo avviso, al passaggio delle competenze alle Regioni, le quali hanno nella materia della sanità una loro autonomia regolamentare e legislativa. Sulla base di tali argomentazioni di ordine generale, la Regione nega che le disposizioni regolamentari impugnate siano in contrasto con i principi generali vigenti in materia e conclude, pertanto, per il rigetto del ricorso. 3. - All'udienza pubblica del 7 maggio 1985 il [OSCURATO:PERSONA] ha svolto la relazione e l'Avvocatura dello Stato ha ribadito le conclusioni già adottate. : 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso per regolamento di competenza in ordine al decreto del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] della Campania del 19 luglio 1976, con cui è stata istituita, presso l'Università degli Studi di Napoli, la Scuola speciale per l'abilitazione all'esercizio di arti sanitarie ausiliarie e professioni sanitarie e ne è stato approvato l'allegato regolamento. Ad avviso dell'Avvocatura, alcune disposizioni di detto regolamento, e precisamente gli artt. 17, ultimo comma, 22, 23, secondo e terzo comma e 24, invadono la sfera di competenza riservata allo Stato dall'art. 6 n. 21 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, in quanto confliggono con disposizioni di principio della legge statale, alla quale l'atto prodotto dagli organi regionali doveva conformarsi. La difesa dell'intervenuta Regione Campania ha chiesto che il ricorso sia dichiarato infondato. 2. - La Corte deve anzitutto rilevare che, successivamente all'emanazione dell'impugnato decreto, il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] della Campania ha adottato un nuovo provvedimento (decreto n. 4127 del 18 ottobre 1977, pubblicato nel [OSCURATO:PERSONA] della Regione n. 52 del 26 novembre 1977), dal quale risultano espressamente modificate le disposizioni oggetto del presente giudizio. Precisamente: l'art. 17, ultimo comma, dispone che "il tirocinio pratico sarà svolto nei diversi reparti di diagnosi e cura dei Policlinici nel rispetto dei programmi ministeriali"; all'art. 22, secondo comma, le parole "non ottengono il passaggio" sono state sostituite con quelle "non sono ammessi agli esami di passaggio"; all'art. 23, secondo comma, le parole "è assegnato direttamente dall'Assessorato alla Sanità di concerto con l'Assessorato alla [OSCURATO:PERSONA]" sono state sostituite con le parole "è assegnato direttamente dal Ministero della Sanità "; l'art. 23, terzo comma, è stato così sostituito: "la Commissione esaminatrice per il conseguimento dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'[OSCURATO:PERSONA] di infermiere generico è costituita da: a) un medico designato dall'[OSCURATO:PERSONA] alla Sanità: Presidente; b) da un rappresentante dell'Assessorato alla [OSCURATO:PERSONA] designato dall'Assessore alla [OSCURATO:PERSONA]: Componente; c) dal [OSCURATO:PERSONA] o suo delegato: Componente; d) da un Primario di ruolo o chi ne fa le veci: Componente; e) Direttrice della scuola o in mancanza una capo sala diplomata: Componente; f) un insegnante del corso: Componente. Funziona da Segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'Assessorato alla Sanità. Per il conseguimento del diploma di Stato di infermiere professionale, vigilatrice d'infanzia, abilitazione a funzioni direttive, la Commissione è composta così come previsto dall'art. 31 del R.D. 21 novembre 1929, n. 2330"; l'art. 24, infine, è stato "revocato". Ora, le modifiche introdotte dal più recente decreto della [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente dirette ad emendare - in conformità dei rilievi formulati nel ricorso del Presidente del Consiglio - le censurate previsioni del decreto istitutivo della Scuola. Il decreto prodotto per modificare l'ordinamento della Scuola copre peraltro sotto tutti i profili, ai fini della presente decisione, la disciplina dedotta in giudizio e ne adegua puntualmente il contenuto alle norme della legislazione statale invocate, come si spiega in narrativa, dall'Avvocatura dello Stato; tali norme sono del resto richiamate nella premessa dello stesso decreto. Il che basta per concludere che la materia del contendere è cessata. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri in ordine al decreto del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] della Campania del 19 luglio 1976, n. 3214. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1985. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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